Corte di giustizia, Sentenza C-535/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021. — A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Prestazioni di malattia – Nozione – Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e) – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Condizione di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi – Articolo 24 – Parità di trattamento – Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia. — Causa C-535/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte qualifica come prestazioni di malattia, quindi come prestazioni di sicurezza sociale, le cure mediche pubbliche concesse automaticamente a categorie predeterminate di beneficiari. In base al regolamento n. 883/2004, letto insieme alla direttiva 2004/38, uno Stato membro deve consentire l’iscrizione al proprio sistema sanitario di un cittadino UE economicamente inattivo residente legalmente nel suo territorio quando quest’ultimo ricade nella sua legislazione nazionale. Resta però possibile non rendere tale affiliazione gratuita, così da preservare l’equilibrio delle finanze pubbliche.
Rinvio pregiudiziale su qualificazione delle cure mediche pubbliche come prestazioni di malattia e sulla possibilità di subordinare l’iscrizione al sistema sanitario dello Stato ospitante per un cittadino UE economicamente inattivo residente legalmente.
La questione giuridica
Se le cure mediche finanziate dallo Stato, erogate in base a criteri oggettivi senza valutazione individuale, costituiscano "prestazioni di malattia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004; e, in tal caso, se una normativa nazionale possa escludere dal diritto di iscrizione al sistema pubblico di assicurazione malattia i cittadini dell’Unione economicamente inattivi residenti legalmente nello Stato ospitante, oppure imporre loro un’iscrizione non gratuita, alla luce dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 24 della direttiva 2004/38, nonché degli articoli 18, 20 e 21 TFUE.
Principio di diritto
Le prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato e concesse automaticamente in base a criteri legali oggettivi, senza valutazione discrezionale delle esigenze personali, costituiscono "prestazioni di malattia" rientranti nel regolamento n. 883/2004. Inoltre, lo Stato membro ospitante non può escludere dall’iscrizione al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia un cittadino dell’Unione economicamente inattivo che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, è soggetto alla propria legislazione e soggiorna legalmente in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38; tuttavia può subordinare tale iscrizione al versamento di un contributo o ad altre condizioni non gratuite, purché rispettose del principio di proporzionalità, per evitare che l’interessato diventi un onere eccessivo per le finanze pubbliche.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 988/2009
- Direttiva 2004/38/CE
Rifiuto di iscrizione al sistema pubblico di assicurazione malattia di un cittadino UE economicamente inattivo
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Augstākā tiesa (Senāts), riguarda un cittadino italiano trasferitosi in Lettonia per ricongiungersi alla famiglia, al quale le autorità lettoni avevano negato l’iscrizione al sistema pubblico di assicurazione malattia e la tessera europea di assicurazione malattia. La Corte è chiamata a chiarire il rapporto tra il regolamento (CE) n. 883/2004 e la direttiva 2004/38 in materia di prestazioni sanitarie e parità di trattamento.
Fatti e procedimento principale
A, cittadino italiano, si è stabilito in Lettonia nel 2015/2016. Dopo aver chiesto l’iscrizione nel registro dei beneficiari di cure mediche e il rilascio della tessera europea di assicurazione malattia, si è visto respingere la domanda dal Servizio sanitario nazionale lettone e poi dal Ministero della Salute. Le autorità nazionali hanno ritenuto che egli, non essendo lavoratore subordinato o autonomo in Lettonia, non rientrasse nelle categorie aventi diritto alle cure finanziate dallo Stato ai sensi dell’articolo 17 della legge lettone sulle cure mediche.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, sulle prestazioni di malattia;
- l’articolo 4 del medesimo regolamento, sulla parità di trattamento;
- l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento, sulla legge applicabile alle persone economicamente inattive;
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, che subordina il soggiorno superiore a tre mesi alla disponibilità di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi;
- l’articolo 24 della stessa direttiva, sulla parità di trattamento;
- gli articoli 18, 20 e 21 TFUE.
Prima questione: qualificazione delle cure mediche pubbliche
La Corte ribadisce che la qualificazione di una prestazione ai fini del regolamento n. 883/2004 dipende dai suoi elementi costitutivi, cioè finalità e condizioni di concessione, non dalla qualificazione data dal diritto nazionale. Una prestazione è di sicurezza sociale se è concessa in base a criteri oggettivi, senza valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e se riguarda uno dei rischi elencati all’articolo 3, paragrafo 1.
Nel caso di specie, le cure mediche finanziate dallo Stato lettone sono concesse a categorie definite in modo oggettivo e consistono in prestazioni in natura destinate alla guarigione delle persone malate. La Corte conclude quindi che esse costituiscono "prestazioni di malattia" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. È irrilevante che il loro finanziamento sia pubblico o che la normativa nazionale le qualifichi diversamente.
Seconda, quarta, quinta e sesta questione: legge applicabile, soggiorno legale e parità di trattamento
La Corte riformula il nucleo delle questioni relative al rapporto tra regolamento e direttiva. Osserva anzitutto che l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 è una norma di conflitto: le persone economicamente inattive rientrano, in linea di principio, nella legislazione dello Stato membro di residenza. Tale disposizione impedisce che l’interessato resti privo di tutela, ma non consente allo Stato di negare l’applicazione della propria normativa a chi vi ricade per effetto del regolamento.
Da ciò la Corte ricava che uno Stato membro non può rifiutare l’iscrizione al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia a un cittadino dell’Unione economicamente inattivo che, in base al regolamento, è soggetto alla sua legislazione. Nel caso concreto, A, residente in Lettonia e non più coperto dal sistema italiano, rientra nella normativa lettone e deve quindi poter essere iscritto al sistema pubblico lettone di cure mediche finanziate dallo Stato.
La Corte precisa però che questa conclusione non rende gratuito l’accesso al sistema. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 impone, per il soggiorno superiore a tre mesi ma inferiore a cinque anni, che il cittadino economicamente inattivo disponga di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, al fine di non diventare un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante. Se l’iscrizione al sistema fosse gratuita, tale condizione perderebbe effetto utile. Perciò lo Stato può subordinare l’iscrizione a un contributo o ad altre condizioni economiche proporzionate, purché non rendano eccessivamente difficile il rispetto dei requisiti di soggiorno.
Parità di trattamento: articoli 4 del regolamento e 24 della direttiva
La Corte esclude che gli articoli 4 del regolamento n. 883/2004 e 24 della direttiva 2004/38 impongano un accesso gratuito al sistema sanitario pubblico. Il cittadino che soddisfa le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), gode della parità di trattamento, ma non può invocarla per ottenere un beneficio gratuito che neutralizzerebbe la condizione stessa di disporre di un’assicurazione malattia completa. La diversa disciplina rispetto ai cittadini nazionali è una conseguenza inevitabile della struttura della direttiva.
Dispositivo
La Corte afferma che:
- le cure mediche pubbliche concesse automaticamente e senza valutazione individuale sono prestazioni di malattia ai sensi del regolamento n. 883/2004;
- l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento, letto alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, osta a una normativa nazionale che escluda tali cittadini UE economicamente inattivi dall’iscrizione al sistema pubblico di assicurazione malattia;
- tuttavia, il diritto dell’Unione non osta a che tale iscrizione non sia gratuita, se ciò serve a evitare un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che la copertura sanitaria pubblica accordata in modo automatico a categorie determinate di residenti rientra nella sicurezza sociale europea, e che il cittadino UE economicamente inattivo legalmente residente nello Stato ospitante non può essere escluso dal sistema sanitario quando quel sistema è la legislazione applicabile ai sensi del regolamento n. 883/2004. Rimane però compatibile con il diritto dell’Unione una contribuzione a carico dell’interessato, purché proporzionata e coerente con la condizione di non gravare eccessivamente sulle finanze pubbliche.
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