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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-791/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Regime disciplinare applicabile ai giudici – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Illeciti disciplinari derivanti dal contenuto di decisioni giudiziarie – Giudici disciplinari indipendenti e costituiti per legge – Rispetto del termine ragionevole e dei diritti della difesa nei procedimenti disciplinari – Articolo 267 TFUE – Limitazione del diritto e dell’obbligo dei giudici nazionali di sottoporre domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte. — Causa C-791/19

Giurisprudenza europea62019CJ0791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha accolto integralmente il ricorso per inadempimento della Commissione contro la Polonia sul regime disciplinare dei giudici. Ha ritenuto che la Sezione disciplinare della Corte suprema non offrisse sufficienti garanzie di indipendenza e imparzialità e che varie disposizioni nazionali consentissero un uso del disciplinare come leva sul contenuto delle sentenze. Ha inoltre affermato che le regole contestate potevano dissuadere i giudici dal proporre rinvii pregiudiziali, violando l’articolo 267 TFUE.

Inadempimento della Polonia per il regime disciplinare dei giudici: indipendenza della Sezione disciplinare, controllo del contenuto delle decisioni giudiziarie, garanzie del giudice costituito per legge, diritti della difesa e tutela del rinvio pregiudiziale.

La questione giuridica

Se il nuovo regime disciplinare polacco applicabile ai giudici degli organi giurisdizionali ordinari e della Corte suprema, in particolare alla Sezione disciplinare e alle norme su illecito disciplinare, designazione del giudice disciplinare, durata del procedimento, difesa e rinvio pregiudiziale, fosse compatibile con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e con l’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che la Polonia è venuta meno all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE perché il regime disciplinare dei giudici, nel contesto delle riforme contestate, non garantiva l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare, consentiva di qualificare il contenuto delle decisioni giudiziarie come illecito disciplinare, attribuiva al presidente della Sezione disciplinare un potere discrezionale nella designazione del tribunale disciplinare di primo grado, non assicurava che le cause disciplinari fossero esaminate entro un termine ragionevole e non garantiva pienamente i diritti della difesa; inoltre ha dichiarato che la Polonia è venuta meno all’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, poiché il rischio di procedimenti disciplinari poteva dissuadere i giudici dal rinvio pregiudiziale. Il regime disciplinare non può essere utilizzato come strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie né può limitare, direttamente o indirettamente, la facoltà/obbligo dei giudici nazionali di adire la Corte in via pregiudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Regolamento di procedura della Corte di giustizia

Inadempimento della Polonia sul regime disciplinare dei giudici

La causa è un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica di Polonia. La pronuncia riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione del nuovo regime disciplinare applicabile ai giudici degli organi giurisdizionali ordinari e della Corte suprema, con particolare attenzione alla Sezione disciplinare della Corte suprema polacca.

Parti e oggetto del giudizio

La Commissione contestava alla Polonia una pluralità di misure legislative adottate nell’ambito della riforma della giustizia. In sintesi, la Commissione chiedeva di dichiarare che la normativa polacca violava l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 267 TFUE.

Normativa rilevante richiamata dalla Corte

La Corte richiama, tra le fonti UE, l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 267 TFUE e gli articoli 47, 48 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. Richiama inoltre l’articolo 258 TFUE, il regolamento di procedura della Corte e l’articolo 279 TFUE per il contesto dei provvedimenti provvisori.

Contesto normativo nazionale

La controversia si inserisce nelle modifiche introdotte alla legge sulla Corte suprema, alla legge sugli organi giurisdizionali ordinari e alla legge sulla KRS. La riforma ha istituito la Sezione disciplinare della Corte suprema, attribuendole la competenza sulle cause disciplinari relative ai giudici, e ha modificato il sistema di nomina dei membri della KRS, con elezione dei 15 membri togati da parte della Camera bassa.

Prima questione preliminare: applicabilità dell’articolo 19 TUE

La Corte ricorda che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE si applica a tutti gli organi nazionali che possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni di diritto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che vi sia attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta. Gli Stati membri, nell’organizzare la giustizia, devono comunque rispettare i requisiti di indipendenza e imparzialità connessi alla tutela giurisdizionale effettiva.

Seconda censura: indipendenza e imparzialità della Sezione disciplinare

La Corte accoglie la censura relativa alla Sezione disciplinare. Considera decisivi il contesto della sua creazione ex novo, l’elevato grado di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria rispetto alle altre sezioni della Corte suprema, la composizione iniziale esclusivamente tramite nuovi giudici nominati dal Presidente della Repubblica su proposta della KRS e la riforma della KRS che ha rafforzato l’influenza dei poteri politico-legislativi sul processo di nomina.

La Corte conclude che, nel loro complesso, tali elementi sono idonei a suscitare dubbi legittimi sulla permeabilità della Sezione disciplinare a influenze esterne e, quindi, sulla sua indipendenza e imparzialità. Poiché tale sezione controlla le decisioni emesse nei procedimenti disciplinari contro i giudici, la mancata garanzia della sua indipendenza determina una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Prima censura: illecito disciplinare fondato sul contenuto delle decisioni giudiziarie

La Corte accoglie anche la censura secondo cui l’articolo 107, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari e l’articolo 97, paragrafi 1 e 3, della legge sulla Corte suprema consentono di mettere in discussione la responsabilità disciplinare dei giudici per il contenuto delle loro decisioni. Ricorda che il regime disciplinare può sanzionare solo casi eccezionali di violazioni gravi, dolose o manifestamente inescusabili, ma non può trasformarsi in un meccanismo di controllo politico dell’attività giurisdizionale.

La Corte osserva che le formule usate dalla normativa polacca non sono sufficientemente chiare e precise da escludere che l’errore giudiziario o l’interpretazione della norma possano, da soli, fondare un illecito disciplinare. Inoltre, la prassi applicativa e alcuni procedimenti avviati contro giudici per aver presentato rinvii pregiudiziali mostrano che il rischio di utilizzo repressivo del disciplinare era concreto. Ne deriva una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Terza censura: giudice "costituito per legge"

La Corte accoglie la censura relativa all’articolo 110, paragrafo 3, e all’articolo 114, paragrafo 7, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari. Tali disposizioni conferivano al presidente della Sezione disciplinare un potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare territorialmente competente, senza criteri legali sufficientemente precisati.

Secondo la Corte, questa discrezionalità può orientare l’assegnazione dei casi e creare un’apparenza di mancanza di indipendenza e imparzialità. Di conseguenza, le cause disciplinari non erano garantite dinanzi a un giudice "costituito per legge", in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Quarta censura: termine ragionevole e diritti della difesa

La Corte accoglie entrambe le parti della quarta censura.

Quanto al termine ragionevole, ritiene che l’articolo 112b, paragrafo 5, seconda frase, consentendo la reiterazione della nomina del delegato disciplinare del ministro della Giustizia anche dopo una decisione definitiva di archiviazione o di diniego dell’azione disciplinare, lasci il giudice sotto una minaccia potenzialmente permanente. Tale assetto è, per sua natura, idoneo a impedire che la causa sia definita in tempi ragionevoli.

Quanto ai diritti della difesa, la Corte giudica incompatibili con l’articolo 19 TUE le norme che permettono la prosecuzione del procedimento nonostante la mancata presenza del giudice o del suo difensore e che non sospendono il procedimento durante la nomina e l’attività del difensore. In un sistema disciplinare già carente quanto a indipendenza e chiarezza delle fattispecie, tali regole accentuano il rischio di pressione sui giudici e violano il diritto di difesa e il contraddittorio, richiamati dagli articoli 47 e 48 della Carta.

Quinta censura: rinvio pregiudiziale e articolo 267 TFUE

La Corte accoglie la censura relativa all’articolo 267 TFUE. Ricorda che il rinvio pregiudiziale è la chiave di volta del sistema giurisdizionale dell’Unione e che nessuna norma nazionale può scoraggiare i giudici dall’adire la Corte.

Poiché il regime disciplinare polacco consentiva l’avvio di indagini e procedimenti in relazione a decisioni di rinvio pregiudiziale, esso era idoneo a creare un effetto dissuasivo sull’esercizio della facoltà e dell’obbligo di rinvio. La Corte considera sufficiente, a tal fine, anche la sola apertura di indagini disciplinari, indipendentemente dal fatto che poi esse siano state archiviate.

Dispositivo

La Corte dichiara che la Repubblica di Polonia è venuta meno:

  • all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, per non aver garantito l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare, per aver consentito che il contenuto delle decisioni giudiziarie fosse qualificato come illecito disciplinare, per aver attribuito un potere discrezionale nella designazione del tribunale disciplinare di primo grado, e per non aver assicurato il termine ragionevole e i diritti della difesa;
  • all’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, per aver consentito che il diritto/dovere di rinvio pregiudiziale fosse limitato dal rischio di procedimenti disciplinari.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che il regime disciplinare dei giudici nazionali non può essere strutturato in modo da permettere pressioni sul contenuto delle sentenze o da dissuadere i giudici dal rinvio pregiudiziale. L’indipendenza del giudice richiede che l’organo disciplinare sia indipendente, che le fattispecie disciplinari siano definite con sufficiente precisione, che il giudice sia predeterminato per legge e che il procedimento rispetti pienamente termine ragionevole e diritti della difesa.

Come è indicizzato

Materieindipendenza della magistraturaregime disciplinare dei giudicirinvio pregiudizialetutela giurisdizionale effettivastato di diritto

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