Corte di giustizia, Sentenza C-742/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021. — B. K. contro Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije. — Rinvio pregiudiziale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Membri delle forze armate – Applicabilità del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Attività dei militari – Nozione di “orario di lavoro” – Periodo di guardia – Controversia relativa alla retribuzione del lavoratore. — Causa C-742/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito che la direttiva 2003/88 può applicarsi anche ai militari, ma non quando l’attività di guardia si inserisca in formazione, addestramento, operazioni militari o in situazioni eccezionali incompatibili con la pianificazione dell’orario di lavoro. Ha poi ribadito che la nozione di orario di lavoro include, se la direttiva è applicabile, il periodo di guardia con obbligo di presenza in caserma, ma che la questione retributiva resta disciplinata dal diritto nazionale. Ne consegue che la normativa nazionale può differenziare il trattamento economico tra lavoro effettivo e mera reperibilità in caserma.
Applicabilità della direttiva 2003/88 ai periodi di guardia dei militari in tempo di pace e qualificazione di tali periodi ai fini della retribuzione
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, osti a che l’attività di guardia svolta da un militare in tempo di pace sia esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva; se, in caso di applicabilità della direttiva, i periodi di guardia in caserma senza lavoro effettivo debbano essere qualificati come "orario di lavoro" ai sensi dell’articolo 2 della direttiva e se ciò incida sulla retribuzione.
Principio di diritto
L’attività di guardia svolta da un militare non è esclusa in via generale dalla direttiva 2003/88: l’esclusione opera solo per specifiche ipotesi in cui, per la natura dell’attività o per circostanze eccezionali, l’applicazione della direttiva osti al corretto svolgimento delle funzioni essenziali delle forze armate, come nella formazione iniziale, nell’addestramento operativo, nelle operazioni militari, nelle attività non suscettibili di turnazione o negli eventi eccezionali di gravità e ampiezza tali da rendere indispensabile comprimere le garanzie della direttiva. Se la direttiva si applica, un periodo di guardia con presenza obbligatoria in caserma e senza lavoro effettivo costituisce "orario di lavoro"; tuttavia la direttiva non disciplina la retribuzione e non osta a che il diritto nazionale remuneri diversamente il tempo di presenza senza prestazione effettiva rispetto al lavoro effettivamente svolto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 2, TUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 2, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 17, paragrafo 3, lettere b) e c), direttiva 2003/88/CE
- Direttiva 89/391/CEE
- Articolo 2, direttiva 89/391/CEE
- Direttiva 89/656/CEE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 89/656/CEE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera c), direttiva 89/656/CEE
- Direttiva 2013/35/UE
- Articolo 1, paragrafo 6, direttiva 2013/35/UE
- Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2013/35/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 31, paragrafo 2
- Articolo 153, paragrafo 2, TFUE
Applicabilità della direttiva 2003/88 ai periodi di guardia dei militari e rilevanza ai fini retributivi
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Vrhovno sodišče (Corte suprema slovena) in una controversia tra un sottufficiale dell’esercito sloveno e il Ministero della difesa sloveno in materia di integrazione retributiva per lavoro straordinario. La Corte è chiamata a chiarire se l’attività di guardia svolta da un militare in tempo di pace rientri nell’ambito della direttiva 2003/88 e, in caso affermativo, se i periodi di presenza obbligatoria in caserma senza lavoro effettivo debbano essere qualificati come orario di lavoro ai fini del trattamento economico.
Fatti e procedimento principale
B. K. aveva prestato, tra febbraio 2014 e luglio 2015, un servizio di guardia continuativo di sette giorni al mese, dovendo restare permanentemente presente nella caserma assegnata e disponibile ai superiori. Il Ministero della difesa aveva considerato come orario di lavoro solo otto ore per ciascun giorno di guardia, pagando il resto come indennità di reperibilità pari al 20% dello stipendio base. Il lavoratore chiedeva invece il pagamento, come straordinario, delle ore in cui non svolgeva attività effettiva ma era tenuto a rimanere in caserma a disposizione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, che rinvia all’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE. Quest’ultimo prevede, al paragrafo 1, l’applicazione ai settori privati e pubblici e, al paragrafo 2, una deroga quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, tra cui le forze armate, si oppongano in modo imperativo all’applicazione della direttiva. Sono inoltre richiamati l’articolo 2 della direttiva 2003/88, che definisce "orario di lavoro" e "periodo di riposo", e l’articolo 17, paragrafo 3, lettere b) e c), che consente deroghe per alcune attività di guardia, sorveglianza e continuità del servizio.
Prima questione: ambito di applicazione della direttiva rispetto ai militari
La Corte riformula la prima questione e affronta il problema alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, che impone all’Unione di rispettare le funzioni essenziali dello Stato, inclusa la sicurezza nazionale. Essa esclude che tale disposizione sottragga in blocco tutti i militari al diritto dell’Unione: l’organizzazione delle forze armate resta una competenza degli Stati membri, ma ciò non significa che ogni regola sull’orario di lavoro sia automaticamente fuori dall’ambito dell’Unione.
La Corte precisa poi che l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391 va interpretato restrittivamente: non esclude interi settori pubblici, ma solo specifiche attività che, per loro natura, non si prestano a pianificazione dell’orario o richiedono una priorità assoluta per la tutela della collettività. Di conseguenza, non tutte le attività militari sono escluse dalla direttiva 2003/88: alcune funzioni, come amministrazione, manutenzione, riparazione, sanità, mantenimento dell’ordine o repressione dei reati, possono rientrarvi, se non svolte in contesti che impongano l’esclusione.
Ipotesi in cui l’attività militare di guardia è esclusa dalla direttiva
La Corte indica quattro ipotesi nelle quali l’attività di guardia svolta da un militare è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/88:
- quando si colloca nella formazione iniziale, nell’addestramento operativo o in un’operazione militare propriamente detta;
- quando è un’attività talmente specifica da non consentire un sistema di turnazione compatibile con la direttiva;
- quando è svolta in presenza di eventi eccezionali di gravità e ampiezza tali da richiedere misure indispensabili per la protezione della vita, della salute e della sicurezza della collettività, la cui corretta esecuzione sarebbe compromessa dal rispetto integrale della direttiva;
- quando l’applicazione della direttiva costringerebbe a istituire turnazioni o pianificazioni che pregiudicherebbero il corretto svolgimento delle operazioni militari propriamente dette.
La Corte sottolinea che spetta al giudice nazionale verificare se il servizio di guardia di B. K. rientri in una di tali ipotesi.
Seconda questione: nozione di orario di lavoro e retribuzione
Quanto alla seconda questione, la Corte riformula il quesito in termini di qualificazione del periodo di guardia ai fini retributivi, precisando però che la direttiva 2003/88 non disciplina, in linea di principio, la retribuzione. Se la direttiva è applicabile, un periodo di guardia svolto in caserma, con obbligo di presenza continua e senza coincidere con il domicilio del lavoratore, integra "orario di lavoro" quando i vincoli imposti limitano in modo oggettivo e molto significativo la possibilità di gestire liberamente il tempo e gli interessi personali.
La Corte aggiunge tuttavia che la disciplina del pagamento resta affidata al diritto nazionale: la direttiva non impedisce che un ordinamento interno, un contratto collettivo o una decisione del datore di lavoro remunerino diversamente i periodi di lavoro effettivo e quelli in cui non vi è prestazione effettiva, anche se entrambi, ai fini della direttiva, debbano essere considerati orario di lavoro.
Decisione della Corte
La Corte conclude che la direttiva 2003/88 non osta, in sé, a che un periodo di guardia in caserma sia retribuito in modo diverso dal periodo in cui il militare svolge lavoro effettivo. Al tempo stesso, precisa che l’attività di guardia militare è esclusa dalla direttiva solo nelle ipotesi sopra indicate, e non in modo generale e automatico per tutti i militari in tempo di pace.
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