Sentenza del 02/02/2016 n. 160 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Ambito di applicazione e presupposti - Presunzione semplice di conformità fra il valore di mercato definitivamente accertato ed il prezzo incassato - Prova contraria da parte del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la presunzione di conformità tra il valore di mercato definitivamente accertato e il prezzo incassato non è assoluta. Essa può essere contestata dal contribuente, sul quale grava l'onere di dimostrare che il corrispettivo effettivamente percepito è diverso dal valore accertato ai fini dell'imposta di registro. L'esito concreto del giudizio non è specificato nel testo fornito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rapporto tra il valore di mercato dell'immobile definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro e il prezzo effettivamente incassato dal venditore, rilevante per il calcolo della plusvalenza ai fini dell'imposta sui redditi. Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro costituisce una presunzione semplice di corrispondenza con il prezzo realmente percepito, ma il contribuente può superarla fornendo prova contraria.
Norme richiamate
Normativa sull'imposta di registro
Valore di mercato definitivamente accertato
Il valore determinato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato come base presuntiva per ritenere che il prezzo di vendita dichiarato o percepito sia equivalente, ma tale presunzione è semplice e ammette prova contraria.
Normativa sulle imposte sui redditi
Plusvalenza imponibile derivante dalla vendita
La plusvalenza deve essere calcolata considerando il prezzo effettivamente incassato; l'Amministrazione può utilizzare il valore accertato ai fini dell'imposta di registro come elemento presuntivo, mentre il contribuente può dimostrare un corrispettivo effettivo inferiore.
Massime di principio
- Un valore accertato ai fini di un'imposta diversa può costituire una presunzione semplice anche per il calcolo di un'altra imposta, ma non determina automaticamente il debito fiscale.
- Quando l'Amministrazione utilizza una presunzione semplice, il contribuente può contestarla fornendo elementi concreti e documentati sul prezzo realmente pattuito e incassato.
- È opportuno conservare documentazione bancaria, contratti, ricevute e ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'effettivo corrispettivo della vendita.
- La prova contraria deve essere specifica e credibile: la mera contestazione del valore accertato, senza documentazione o elementi oggettivi, potrebbe non essere sufficiente.
- Il fatto che il valore di mercato sia stato definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro non impedisce, di per sé, di dimostrare che il prezzo effettivamente percepito fosse diverso.
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