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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07917/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna per due episodi di furto pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di furto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite i difensori articolando tre motivi: con il primo ha censurato la condizione di procedibilità, sostenendo in sostanza un difetto di querela o di legittimazione della persona offesa; con il secondo ha riproposto doglianze già formulate in appello, lamentando profili di merito già disattesi; con il terzo ha contestato il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato quanto alla procedibilità, il secondo privo di specificità perché meramente reiterativo e non confrontato con la motivazione d'appello, e il terzo inammissibile perché diretto a rimettere in discussione un apprezzamento di merito congruamente motivato.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al potere valutativo del giudice di merito e, se congruamente motivato anche con riferimento ad alcuni parametri dell'art. 133 c.p., non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di furto, la persona offesa non coincide solo con il proprietario o con il titolare di un diritto reale o di godimento, ma può essere anche il soggetto che esercita un possesso di fatto, ancorché non assistito da titolo giuridico e persino se originato in modo clandestino o illecito; tale soggetto è legittimato a proporre querela.
  • In sede di legittimità, la censura sulla procedibilità è manifestamente infondata se ignora che la tutela del furto riguarda anche il possesso di fatto, e quindi la legittimazione querelatoria del possessore di fatto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già prospettate nei gradi di merito è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, anche se sintetica, purché ancorata a uno o più parametri dell'art. 133 c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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