Cassazione Penale, Sentenza n. 4652/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 10/05/2021 che dichiarava inammissibile l'istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà) relativamente alla residua pena; il Presidente aveva dichiarato l'inammissibilità perché l'istanza non indicava il domicilio nel quale eseguire la misura richiesta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il decreto impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia affinché il Collegio decida nel merito con le forme ordinarie. Si è affermato che la mancata indicazione del domicilio di esecuzione della misura non determina di per sé l'inammissibilità; l'inammissibilità de plano è consentita solo quando sia manifestamente assente un presupposto normativo (es. l'assenza di elezione di domicilio ai fini della notifica).
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), artt. 47, 47-ter, 48
Norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare), in base alle quali è stata proposta l'istanza.
Codice di procedura penale, art. 666 comma 2
Attribuisce al Presidente del Tribunale di sorveglianza il potere di rilevare senza contraddittorio l'inammissibilità dell'istanza solo quando i presupposti normativi per la concessione del beneficio appaiono manifestamente insussistenti.
Codice di procedura penale, art. 678
Richiama il potere di cui all'art. 666 e disciplina il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, distinguendo i casi in cui è riservata al Collegio la valutazione nel merito.
Codice di procedura penale, art. 677 comma 2-bis
Stabilisce che l'assenza di elezione di domicilio ai fini delle notificazioni determina l'inammissibilità dell'istanza; va distinta dalla mancata indicazione del domicilio di esecuzione della misura.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006, Valfrè)
Precisa che il potere del Presidente di dichiarare l'inammissibilità de plano è limitato ai casi in cui manchino ictu oculi i presupposti normativi per la concessione del beneficio; altrimenti la valutazione spetta al Collegio.
Massime di principio
- La mancata indicazione del domicilio dove eseguire la misura alternativa non costituisce di per sé motivo di inammissibilità dell'istanza; va invece verificata l'elezione di domicilio ai fini delle notificazioni (art. 677, comma 2-bis).
- Il Presidente del Tribunale di sorveglianza può dichiarare inammissibile un'istanza de plano solo quando è manifestamente evidente l'assenza dei presupposti di legge; nei casi non manifesti la decisione sul merito spetta al Collegio con il rito camerale o ordinario.
- Se il ricorrente ha eletto domicilio per il procedimento (anche presso il difensore) e si riserva di fornire il domicilio di esecuzione non appena possibile, il Tribunale non deve dichiarare l'istanza inammissibile per la sola assenza del domicilio di esecuzione.
- In situazioni simili conviene sempre che il richiedente indichi un domicilio per le notificazioni (anche presso il difensore) e documenti tempestivamente l'effettiva disponibilità del luogo di esecuzione della misura, o chieda un termine per farlo, per evitare decisioni di inammissibilità formale.
- Le doglianze sulla nullità per inosservanza di norme processuali a pena di nullità devono distinguere tra norme preclusive di ammissibilità (es. mancata elezione di domicilio) e elementi che attengono al merito o alla fattibilità della misura; il primo può giustificare inammissibilità, il secondo no.
- Se il Presidente dichiara inammissibile un'istanza per difetto non manifestamente ostativo, è possibile impugnare il provvedimento e ottenere l'annullamento con trasmissione al Collegio per la decisione di merito.
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