Cassazione Penale, Ordinanza n. 41313/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per tre distinte condotte di evasione dalla misura/limitazione domiciliare. Secondo la motivazione richiamata nell'ordinanza, in un episodio del 12 gennaio 2017 l'imputato, pur autorizzato a uscire per recarsi al SERD, era rimasto fuori dal domicilio oltre i limiti temporali consentiti; gli ulteriori episodi del 14 e del 26 gennaio 2017 erano stati ugualmente sussunti nel delitto di evasione sulla base degli accertamenti della polizia giudiziaria. Nel ricorso per cassazione si deduceva, quanto all'an della responsabilità, che tali condotte costituirebbero al più una mera violazione delle prescrizioni e non il reato di evasione; inoltre si censurava l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., ritenuta non adeguatamente motivata e comunque erronea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre reputato generica e manifestamente infondata la censura sulla recidiva, evidenziando che la Corte di appello aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto e valorizzato il nutrito curriculum criminale dell'imputato, con precedenti numerosi e anche risalenti nel tempo, sintomatici di una accresciuta capacità criminale e pericolosità sociale. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Il superamento dei limiti temporali dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, quando l'uscita consentita è stata ecceduta, integra il delitto di evasione e non una mera violazione delle prescrizioni.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva può essere correttamente applicata quando il precedente penale evidenzi una maggiore capacità criminale e una più accentuata pericolosità sociale, valutate anche alla luce del curriculum dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende è dovuta se il ricorrente ha proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di evasione, non è sufficiente che l'allontanamento dal domicilio sia formalmente collegato a un'autorizzazione: il permanere fuori oltre i limiti temporali consentiti può integrare consumazione del delitto, quando la condotta evidenzi la violazione dell'obbligo di rientro.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre le doglianze già esaminate e respinte in appello senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione sulla recidiva è infondata quando il giudice di merito valorizzi in modo non apparente il precedente penale e il complessivo curriculum dell'imputato per desumervi una maggiore capacità a delinquere e una più intensa pericolosità sociale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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