Cassazione Civile, Ordinanza n. 06076/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento IRES per l’anno 2006 emessi nei confronti di una fondazione, con recupero a tassazione di una plusvalenza ritenuta realizzata sulla cessione di un terreno sito nel Comune di Spoleto qualificato come edificabile. La fondazione aveva già proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva confermato tali accertamenti; quel ricorso era stato rigettato. Successivamente, la contribuente ha proposto ricorso per revocazione della sentenza della Cassazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte non avrebbe tratto le conseguenze del giudicato amministrativo intervenuto con sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la delibera comunale di approvazione del PRG. Da ciò la ricorrente faceva discendere l’assenza di valore del PRG e quindi della vocazione edificatoria del terreno, con conseguente insussistenza della plusvalenza tassabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto revocatorio, perché la precedente sentenza aveva già preso atto del giudicato amministrativo richiamato dalla contribuente e lo aveva comunque considerato irrilevante ai fini fiscali. La decisione impugnata si fondava infatti sul principio per cui, ai fini della tassazione della plusvalenza, rileva la qualificazione edificatoria del terreno al momento della cessione, essendo irrilevanti vicende successive dello strumento urbanistico. Poiché la censura tendeva in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito e della valutazione giuridica della questione, la revocazione è stata esclusa. La ricorrente è stata anche condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa, per quanto qui rileva, solo nei limiti dell’errore di fatto richiamato dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio richiede una falsa percezione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti, non essendo sufficiente un errore di giudizio o di interpretazione delle risultanze processuali.
art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353
Ha introdotto nel codice di rito l’art. 391-bis c.p.c., consentendo la revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto nei limiti previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
art. 391-bis e 395 n. 4 cod.proc.civ.
Il ricorso per revocazione può essere fondato soltanto su un errore di fatto decisivo e non su una diversa lettura giuridica delle risultanze processuali.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto risultante dagli atti e non consente di rimettere in discussione l’apprezzamento giuridico o interpretativo compiuto dalla Corte.
- Non integra errore di fatto revocatorio l’omesso esame, ovvero la ritenuta irrilevanza, di un fatto o documento quando la decisione abbia comunque preso in considerazione quel dato e lo abbia valutato in diritto.
- In tema di plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni, la qualificazione edificatoria del bene va valutata con riferimento al momento del trasferimento; vicende urbanistiche successive non incidono sul fatto imponibile già perfezionato.
- Quando la censura mira in sostanza a ottenere un nuovo giudizio sul merito della questione già decisa, il rimedio revocatorio è inammissibile.
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