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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29830/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato aveva chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali, ma il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato l'istanza. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, anche a prescindere dall'affidamento in prova richiesto, il giudice avrebbe dovuto valutare d'ufficio la concessione di una misura alternativa diversa e più ampia, in particolare la semilibertà o, in subordine, la detenzione domiciliare. A sostegno della tesi richiamava il parere favorevole espresso dall'Ufficio preposto e affermava che il condannato avrebbe potuto beneficiare della liberazione anticipata per un lungo periodo di espiazione già scontato in regime di arresti domiciliari. La Cassazione rileva però che il motivo è sostanzialmente di merito, perché contesta la valutazione svolta dal Tribunale sulla pericolosità sociale e sulle risultanze istruttorie, e che è anche generico, poiché non indica né dimostra i presupposti concreti delle misure alternative invocate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero versate in fatto e quindi non scrutinabili in sede di legittimità, e che non emergesse alcun vizio motivazionale nell'ordinanza impugnata, la quale aveva dato conto di procedimenti pendenti, della perdurante frequentazione di soggetti legati alla criminalità romana, di problematiche di dipendenza non risolte e di una residua pericolosità sociale incompatibile con misure più ampie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 94 ord. pen.

    La decisione riguarda l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e la possibilità di valutare altre misure alternative alla detenzione, ma il testo non riporta espressamente il riferimento normativo; la qualificazione è ricavata dal contenuto della vicenda processuale.

  • art. 47 ord. pen.

    La misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali è il beneficio richiesto dal condannato, ma il testo non riporta il dato normativo espresso.

  • art. 47-ter ord. pen.

    La detenzione domiciliare è richiamata come misura alternativa astrattamente invocata dal ricorrente, senza citazione testuale della norma.

  • art. 69 ord. pen.

    La liberazione anticipata è menzionata come beneficio collegato al periodo di detenzione già espiato, ma la sentenza non richiama espressamente la disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che mirano solo a una nuova valutazione del merito, delle risultanze istruttorie o della pericolosità sociale, quando il provvedimento impugnato abbia già fornito una motivazione non manifestamente illogica.
  • Il ricorrente che contesta il diniego di una misura alternativa alla detenzione deve allegare e indicare in modo specifico i presupposti di fatto e di diritto delle misure invocate; deduzioni generiche o puramente assertive sono inammissibili.
  • Il giudice della sorveglianza, nel valutare l'accesso a misure alternative, può fondare il diniego su elementi quali la persistenza di collegamenti con ambienti criminali, la pendenza di altri procedimenti e l'esistenza di problematiche personali non risolte che denotino una residua pericolosità sociale.
  • La richiesta di una misura alternativa non impone al giudice di applicare d'ufficio una misura diversa se il ricorrente non ne deduce specificamente i presupposti e se la valutazione complessiva della personalità del condannato ne esclude l'idoneità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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