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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19846/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iudicello era stato condannato per peculato in relazione a 34 mandati di pagamento emessi tra agosto e dicembre 2011: 23 mandati a lui attribuiti (capo A) e 11 mandati materialmente sottoscritti dal suo vicario Ferdinando Di Siena (capo B). Si contestava lappropriazione di somme del Dipartimento DISTEM dellUniversità di Palermo, linsussistenza di deliberazioni e piani di riparto che giustificassero i pagamenti per prestazioni conto terzi e la responsabilità di Iudicello anche per i mandati firmati dal vicario. In appello e in cassazione il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione, contrasto tra giudicati per lassoluzione definitiva di Di Siena, inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato, errore di fatto o di diritto (presunta buona fede basata sul decreto n.12 del 9/12/2009) e mancato riconoscimento del ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando alcune imprecisioni lessicali nella motivazione di merito, i giudici hanno confermato che la condanna di Iudicello è stata motivata sulla base della sua posizione di dominante nelloperazione e su elementi di prova diversi dalle dichiarazioni del coimputato. La sentenza di assoluzione definitiva di Di Siena non ha determinato contrasto di giudicati tale da esonerare Iudicello; la valutazione dellassenza di documentazione giustificativa e dellesistenza delle prestazioni è stata ritenuta logica e convincente, escludendo la plausibilità dellerrore colposo sostenuto dallimputato. Conseguentemente resta confermata la responsabilità per il reato di peculato e si dispone la condanna alle spese processuali ai sensi dellart. 616 cod. proc. pen.; la sentenza impugnata è rigettata e la condanna sostanziale viene quindi mantenuta (pena di 2 anni di reclusione e sanzioni accessorie come in precedenza stabilito).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla nozione di concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che la mancata assoluzione del concorrente materiale non esclude la responsabilità morale di chi ha diretto loperazione.

  • art. 48 cod. pen.

    Richiamato come alternativa interpretativa alla qualificazione del concorso di persone; la Corte ha osservato che la diversa qualificazione non muta il titolo di responsabilità per il peculato accertato.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni del coimputato: la Corte ha precisato che le dichiarazioni rese in separato procedimento non sono state utilizzate come prova principale nel giudizio a carico di Iudicello e non hanno inciso sul giudizio di responsabilità.

  • art. 521, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamati nelle censure sul contrasto di giudicati e sulla riqualificazione del fatto: la Corte ha ritenuto inammissibili le richieste di riformulazione del fatto e non fondato il vizio dedotto, spiegando la compatibilità fra le diverse pronunce e lincidenza limitata dellassoluzione del coimputato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella censura sulla garanzia di contraddittorio e controinterrogatorio: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sullimputato in ordine allutilizzo di dichiarazioni rese in altro procedimento.

  • artt. 5 e 47 cod. pen.

    Richiamati rispetto allerrore di fatto e allerrore di diritto: la Corte ha escluso linvocabilità dellerrore di fatto proposto dallimputato perché la versione difensiva è stata ritenuta implausibile rispetto alle prove documentali.

  • art. 317-bis cod. pen.

    Citato come riferimento alla sanzione accessoria dellinterdizione dai pubblici uffici disposta in sentenza di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 629 e art. 630 cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto del possibile rimedio straordinario per contrasto di giudicati e della revisione: la Corte ha spiegato che lassoluzione di un coimputato non determina automaticamente la revisione della condanna di altro imputato salvo i casi tassativi previsti dalla legge.

  • art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza di cassazione.

Massime di principio

  • Lassoluzione definitiva di un coimputato in procedimento separato non esonera automaticamente altri concorrenti; occorre verificare se esiste un contrasto giuridicamente rilevante tra i giudicati.
  • Chi esercita il ruolo di promotore o dominus delloperazione (dirigente o titolare del potere) può essere ritenuto responsabile anche se le sottoscrizioni materiali sono eseguite da un vicario; la sostituzione formale non esclude il concorso morale.
  • La mancanza di documentazione autorizzativa e di piani di riparto giustificativi dei pagamenti costituisce un elemento fortemente indiziario dellillegittimità dei pagamenti e può rendere implausibile la tesi dellerrore in buona fede.
  • Le dichiarazioni rese in un procedimento separato non possono essere automaticamente valorizzate nel giudizio di un altro imputato; la loro utilizzabilità e il loro peso devono essere valutati con riferimento al contesto probatorio specifico.
  • In cassazione non sono ammesse nuove rivalutazioni di merito e delle prove: i vizi dedotti devono essere di diritto (contraddittorio, violazioni di legge, errori di motivazione macroscopici), non una diversa valutazione delle risultanze.
  • Errore di fatto invocato come scriminante richiede che la versione sia credibile e coerente con il quadro probatorio; se implausibile, lerrore non è rilevante e rimane la responsabilità penale.

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