Cassazione Penale, Sentenza n. 19846/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Iudicello era stato condannato per peculato in relazione a 34 mandati di pagamento emessi tra agosto e dicembre 2011: 23 mandati a lui attribuiti (capo A) e 11 mandati materialmente sottoscritti dal suo vicario Ferdinando Di Siena (capo B). Si contestava lappropriazione di somme del Dipartimento DISTEM dellUniversità di Palermo, linsussistenza di deliberazioni e piani di riparto che giustificassero i pagamenti per prestazioni conto terzi e la responsabilità di Iudicello anche per i mandati firmati dal vicario. In appello e in cassazione il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione, contrasto tra giudicati per lassoluzione definitiva di Di Siena, inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato, errore di fatto o di diritto (presunta buona fede basata sul decreto n.12 del 9/12/2009) e mancato riconoscimento del ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando alcune imprecisioni lessicali nella motivazione di merito, i giudici hanno confermato che la condanna di Iudicello è stata motivata sulla base della sua posizione di dominante nelloperazione e su elementi di prova diversi dalle dichiarazioni del coimputato. La sentenza di assoluzione definitiva di Di Siena non ha determinato contrasto di giudicati tale da esonerare Iudicello; la valutazione dellassenza di documentazione giustificativa e dellesistenza delle prestazioni è stata ritenuta logica e convincente, escludendo la plausibilità dellerrore colposo sostenuto dallimputato. Conseguentemente resta confermata la responsabilità per il reato di peculato e si dispone la condanna alle spese processuali ai sensi dellart. 616 cod. proc. pen.; la sentenza impugnata è rigettata e la condanna sostanziale viene quindi mantenuta (pena di 2 anni di reclusione e sanzioni accessorie come in precedenza stabilito).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla nozione di concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che la mancata assoluzione del concorrente materiale non esclude la responsabilità morale di chi ha diretto loperazione.
art. 48 cod. pen.
Richiamato come alternativa interpretativa alla qualificazione del concorso di persone; la Corte ha osservato che la diversa qualificazione non muta il titolo di responsabilità per il peculato accertato.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulle dichiarazioni del coimputato: la Corte ha precisato che le dichiarazioni rese in separato procedimento non sono state utilizzate come prova principale nel giudizio a carico di Iudicello e non hanno inciso sul giudizio di responsabilità.
art. 521, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e art. 649 cod. proc. pen.
Richiamati nelle censure sul contrasto di giudicati e sulla riqualificazione del fatto: la Corte ha ritenuto inammissibili le richieste di riformulazione del fatto e non fondato il vizio dedotto, spiegando la compatibilità fra le diverse pronunce e lincidenza limitata dellassoluzione del coimputato.
art. 111 Cost.
Richiamato nella censura sulla garanzia di contraddittorio e controinterrogatorio: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sullimputato in ordine allutilizzo di dichiarazioni rese in altro procedimento.
artt. 5 e 47 cod. pen.
Richiamati rispetto allerrore di fatto e allerrore di diritto: la Corte ha escluso linvocabilità dellerrore di fatto proposto dallimputato perché la versione difensiva è stata ritenuta implausibile rispetto alle prove documentali.
art. 317-bis cod. pen.
Citato come riferimento alla sanzione accessoria dellinterdizione dai pubblici uffici disposta in sentenza di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 629 e art. 630 cod. proc. pen.
Richiamati nel contesto del possibile rimedio straordinario per contrasto di giudicati e della revisione: la Corte ha spiegato che lassoluzione di un coimputato non determina automaticamente la revisione della condanna di altro imputato salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza di cassazione.
Massime di principio
- Lassoluzione definitiva di un coimputato in procedimento separato non esonera automaticamente altri concorrenti; occorre verificare se esiste un contrasto giuridicamente rilevante tra i giudicati.
- Chi esercita il ruolo di promotore o dominus delloperazione (dirigente o titolare del potere) può essere ritenuto responsabile anche se le sottoscrizioni materiali sono eseguite da un vicario; la sostituzione formale non esclude il concorso morale.
- La mancanza di documentazione autorizzativa e di piani di riparto giustificativi dei pagamenti costituisce un elemento fortemente indiziario dellillegittimità dei pagamenti e può rendere implausibile la tesi dellerrore in buona fede.
- Le dichiarazioni rese in un procedimento separato non possono essere automaticamente valorizzate nel giudizio di un altro imputato; la loro utilizzabilità e il loro peso devono essere valutati con riferimento al contesto probatorio specifico.
- In cassazione non sono ammesse nuove rivalutazioni di merito e delle prove: i vizi dedotti devono essere di diritto (contraddittorio, violazioni di legge, errori di motivazione macroscopici), non una diversa valutazione delle risultanze.
- Errore di fatto invocato come scriminante richiede che la versione sia credibile e coerente con il quadro probatorio; se implausibile, lerrore non è rilevante e rimane la responsabilità penale.
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