Cassazione Penale, Sentenza n. 25343/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva assolto l'imputato dal capo 2 relativo a falsità documentale e aveva rideterminato la pena per il capo 1 di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 e 337 c.p. e il difetto di motivazione sul concorso morale nel reato di resistenza, sostenendo che non fosse stato individuato alcun concreto contributo causale del passeggero rispetto alla fuga del conducente dell'auto, e che la mera presenza a bordo o la successiva fuga a piedi non bastassero a integrare il concorso, potendo trattarsi di una reazione istintiva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 99 c.p. e il difetto di motivazione sulla recidiva reiterata, censurando l'affermazione automatica della recidiva sulla sola base dei precedenti penali, senza un effettivo accertamento del collegamento tra i precedenti e il nuovo fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo insussistente, nel caso concreto, un contributo concorsuale dell'imputato nel reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso dal conducente dell'auto. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è stato commesso dall'imputato. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Conseguentemente la Corte ha anche dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso per questa causa.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Il concorso di persone richiede un contributo causale effettivo, materiale o morale, alla realizzazione del fatto; non basta la mera presenza o una passiva assistenza alla condotta altrui.
art. 337 c.p.
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta violenta può consistere anche nella fuga pericolosa del conducente che ostacola concretamente l'atto del pubblico ufficiale.
art. 99 c.p.
La recidiva non opera automaticamente per il solo fatto dei precedenti penali, ma presuppone un accertamento concreto del collegamento tra precedenti e nuovo reato, in termini di maggiore colpevolezza o capacità a delinquere.
art. 300 c.p.p.
Richiamato ai fini della declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare a seguito dell'annullamento della sentenza.
art. 624-bis c.p.p.
Richiamato ai fini della declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare a seguito dell'annullamento della sentenza.
art. 626 c.p.p.
Richiamato per la comunicazione immediata del provvedimento alla cancelleria e al Procuratore generale.
art. 482 c.p.
Riferito al capo di imputazione dal quale l'imputato era stato assolto in appello; la Cassazione non si pronuncia nel merito su tale capo.
art. 477 c.p.
Riferito al capo di imputazione dal quale l'imputato era stato assolto in appello; la Cassazione non si pronuncia nel merito su tale capo.
Massime di principio
- Nel concorso morale nel reato non è sufficiente la mera presenza sul luogo del fatto o la semplice vicinanza spaziale e temporale all'autore materiale: occorre la prova di un contributo esteriore apprezzabile, idoneo ad agevolare, rafforzare o consolidare il proposito criminoso altrui.
- Quando il reato di resistenza a pubblico ufficiale è realizzato dal conducente mediante fuga pericolosa, la responsabilità del passeggero a titolo concorsuale richiede un accertamento specifico della sua partecipazione ideativa, preparatoria o esecutiva; in difetto, la condotta passiva integra al più connivenza non punibile.
- La valutazione del concorso morale deve essere effettuata sull'intera sequenza fattuale e non può risolversi in affermazioni apodittiche o tautologiche sull'interesse comune a sottrarsi al controllo di polizia.
- La recidiva reiterata non può essere affermata in modo automatico sulla base dei precedenti penali, ma richiede una motivazione concreta sulla maggiore pericolosità o colpevolezza desumibile dal rapporto tra i precedenti e il nuovo fatto.
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