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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Firenze che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva riformato l'ordinanza del G.I.P. di Grosseto e aveva applicato a Balistreri la custodia cautelare in carcere per il reato di truffa pluriaggravata. Il ricorrente lamentava: 1) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza e inesatta valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del figlio; 2) carenza della motivazione circa il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; 3) illegittimità della scelta della misura custodiale, chiedendo che fosse ritenuta idonea la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con controllo elettronico (braccialetto), e contestando contraddizioni e illogicità nella motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Firenze avesse svolto il necessario confronto critico con l'ordinanza del G.I.P., avendo motivato l'identificazione del Balistreri (presenza dell'auto sul luogo, riconoscimenti da parte di testimoni estranei e rinvenimento di banconote riconosciute), la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni (tenendo conto di dichiarazioni successive e dello stato d'agitazione immediatamente post-fatto), la sussistenza delle aggravanti (timore di pericolo immaginario e danno patrimoniale rilevante), e il pericolo di reiterazione (gravità della condotta nelle sue concrete manifestazioni, precedenti penali, condanna per evasione, assenza di lecite fonti di sostentamento). Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la decisione di escludere gli arresti domiciliari con controllo elettronico, stante l'affidamento che tali misure richiedono sulla capacità di autodeterminazione dell'indagato e i precedenti che indicavano il contrario. Per tali ragioni le censure del ricorrente sono state ritenute generiche o infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma che consente al pubblico ministero di proporre appello ex art. 310; qui usata per impugnare l'ordinanza di rigetto del G.i.p. e ottenere il riesame da parte del Tribunale

  • art. 640 cod. pen. (secondo comma, n. 2)

    prevede l'aggravante per truffa quando sussistono circostanze aggravanti; il Tribunale ha ritenuto sussistere l'aggravante per danno patrimoniale rilevante

  • art. 61 cod. pen. (n. 7)

    consente di valutare circostanze aggravanti come l'induzione al timore di un pericolo immaginario; il Tribunale ha ritenuto sussistente tale aggravante

  • art. 606 cod. proc. pen.

    disciplinante i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto molte censure generiche ai sensi dei parametri di ammissibilità e motivazione richiesti

  • art. 273 cod. proc. pen.

    regola la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il giudizio sui gravi indizi

  • art. 274 cod. proc. pen.

    disciplina l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione; la Corte ricorda che non è lecito desumere la reiterazione dalla sola titolazione astratta del reato, ma il Tribunale ha valutato gli elementi concreti (fatti, precedenti, assenza di redditi leciti)

  • art. 275 cod. proc. pen.

    stabilisce i criteri per la misura della custodia cautelare e la proporzionalità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la necessità e la proporzionalità della custodia in carcere

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    norma che disciplina il controllo elettronico (braccialetto); la sentenza conferma che il giudice può escluderne l'idoneità quando la misura richiede affidamento sulla capacità di autodeterminazione dell'indagato e vi siano elementi che sconsiglino tale affidamento (es. precedenti per evasione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede condanna alle spese ed eventualmente ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)

    integrazione normativa che impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del titolo di reato; la Corte richiama il principio nel valutare la motivazione del Tribunale

Massime di principio

  • Per ribaltare un rigetto del G.I.P. in sede di riesame/appello de libertate il giudice deve effettuare un confronto critico con le ragioni del rigetto e motivare autonomamente; chi impugna deve affrontare specificamente quella motivazione, non limitarsi ad affermazioni generiche
  • Le valutazioni sull'attendibilità delle dichiarazioni possono fondarsi su elementi successivi (nuove dichiarazioni, riscontri materiali, riconoscimenti da terzi) e sul contesto emotivo (es. stato d'agitazione) che spieghi incongruenze iniziali
  • Il pericolo di reiterazione non può essere dedotto solo dal titolo del reato: è necessario valutare la gravità concreta della condotta, i precedenti dell'indagato, la sua personalità e le condizioni economiche (assenza di valide fonti di sostentamento)
  • L'esclusione del pericolo di fuga non esclude la possibilità che il giudice ritenga necessario il carcere per il rischio di reiterazione; non c'è contraddizione nel ritenere assente il rischio di fuga ma presente il rischio che l'indagato non rispetti misure meno afflittive
  • Il controllo elettronico o gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inidonei quando si ritiene, sulla base di precedenti e comportamenti concreti, che l'indagato non rispetterebbe misure che richiedono capacità di autodeterminazione; tale valutazione va motivata concretamente
  • In Cassazione le censure meramente generiche sulla motivazione o sulla valutazione probatoria sono frequentemente dichiarate inammissibili: chi ricorre deve articolare censure specifiche e documentate

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