Ordinanza n. 465/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare del rimprovero scritto, unitamente agli atti istruttori e alla contestazione dell’addebito, relativi alla partecipazione o presenza di personale in uniforme a una manifestazione pubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, nonché gli atti presupposti: la relazione sull’identificazione di personale in uniforme appartenente a un Comando dei Vigili del fuoco durante una manifestazione Pro-Gaza del 22 settembre 2025, le richieste dell’Ufficio del Capo del Corpo e del Direttore regionale finalizzate all’individuazione del personale ritratto, la nota con cui il ricorrente sarebbe stato individuato tra le persone ritratte in ginocchio e il provvedimento di contestazione dell’addebito disciplinare. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire che, a un primo sommario esame, la domanda non appare assistita da profili di evidente fondatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il ricorso non apparisse supportato da profili di evidente fondatezza, facendo salvi gli approfondimenti propri della successiva fase di merito. Ha inoltre escluso, allo stato, la configurabilità di un danno grave e irreparabile derivante dall’immediata esecuzione della sanzione. La sospensione è stata quindi negata per l’insussistenza dei presupposti cautelari previsti dall’art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La tutela cautelare richiede una sommaria valutazione favorevole della domanda e la configurabilità di un danno grave e irreparabile; il TAR ha ritenuto insussistenti entrambi, o comunque non dimostrati allo stato, i relativi presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate negli atti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, unitamente alla normativa nazionale, per giustificare l’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda quando, a un primo sommario esame e fatti salvi gli approfondimenti di merito, il ricorso non presenti profili di evidente fondatezza.
- La sospensione dell’efficacia di una sanzione disciplinare presuppone anche la configurabilità di un danno grave e irreparabile derivante dalla sua immediata esecuzione; in assenza di tale pregiudizio la tutela cautelare deve essere negata.
- La valutazione cautelare è necessariamente sommaria e non pregiudica gli approfondimenti che saranno svolti nella successiva fase di merito.
Come è indicizzato
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