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Sentenza

Sentenza del 23/04/2021 n. 2152 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Assegni di sostegno al reddito - Fondo dei dipendenti bancari addetti alla riscossione dei crediti erariali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Contenzioso relativo alla tassazione di assegni di sostegno al reddito erogati dal fondo dei dipendenti bancari addetti alla riscossione dei crediti erariali. L'Amministrazione ha emesso una cartella di pagamento per il recupero di ritenute Irpef rimborsate riferite agli anni 2008-2011 ritenendo che tali assegni fossero soggetti a tassazione ordinaria. L'Agenzia ha fatto appello sostenendo che il decreto ministeriale n. 375/2003 non richiamerebbe l'art.59 comma 3 della legge n.449/1997 e che, per ciò, gli assegni straordinari del personale addetto alla riscossione dovrebbero seguire il regime ordinario; ha inoltre invocato la diversità di disciplina rispetto ad altri profili di personale e la presunta violazione dell'art.6 del TUIR. La contribuente invece ha sostenuto che si applica il regime fiscale agevolato previsto dagli artt. citati (art.59 co.3 lett. d) L.449/97, art.26 co.23 L.448/98 e art.19 co.4-bis TUIR) e che pertanto le ritenute non dovevano essere recuperate.

La decisione

L'appello dell'Agenzia è stato respinto. Il giudice ha confermato che gli assegni di sostegno al reddito corrisposti dal fondo in questione sono soggetti al regime fiscale agevolato richiamato (art.59 co.3 lett. d) L.449/97, art.26 co.23 L.448/98 e art.19 co.4-bis TUIR). Ne consegue l'applicazione della medesima aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto, con l'ulteriore agevolazione della riduzione del 50% del TFR prevista dal comma 4-bis dell'art.19 del TUIR, quando ricorrono i presupposti anagrafici. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 59 co. 3 lett. d) legge n. 449/1997

    Attribuisce un regime fiscale agevolato a determinate erogazioni per sostegno al reddito; è stato ritenuto applicabile agli assegni corrisposti dal fondo dei dipendenti bancari addetti alla riscossione dei crediti erariali

  • art. 26 co. 23 legge n. 448/1998

    Disposizione interpretativa che estende al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in ristrutturazioni/riorganizzazioni lo stesso trattamento fiscale previsto per le erogazioni a titolo di incentivo all'esodo; applicata per equiparare la disciplina fiscale degli assegni in questione

  • art. 19 co. 4-bis TUIR

    Prevede un'agevolazione fiscale sul trattamento di fine rapporto (tra cui la possibilità di una riduzione del 50% del TFR in presenza dei requisiti anagrafici); il combinato disposto con le norme sopra ha portato all'applicazione della medesima aliquota e della riduzione del 50% al TFR della contribuente

  • D.M. n. 375/2003

    Decreto ministeriale citato dall'Amministrazione per negare il richiamo all'art.59 co.3 L.449/97; il giudice ha ritenuto comunque applicabili le norme legislative e interpretative di rango primario (art.26 co.23 L.448/98) che chiariscono la disciplina fiscale, superando l'argomentazione basata sull'assenza di richiamo nel decreto

  • art. 6 TUIR

    Richiamato dall'Amministrazione per censurare la decisione, ma il giudice non ha ritenuto che la sentenza violasse tale norma; l'argomentazione principale è stata trattare la natura fiscale degli assegni alla luce della normativa speciale

Massime di principio

  • Gli assegni di sostegno al reddito erogati da fondi speciali (es. per dipendenti bancari addetti alla riscossione dei crediti erariali) possono rientrare nel regime fiscale agevolato previsto dall'art.59 co.3 L.449/97 se esiste una disposizione interpretativa o collegata (art.26 co.23 L.448/98) che estende il trattamento.
  • Le disposizioni legislative di rango primario e le norme interpretative hanno prevalenza rispetto a interpretazioni restrittive fondate sull'assenza di un richiamo in decreti attuativi; pertanto l'assenza di richiamo in un D.M. non impedisce l'applicazione della disciplina fiscale agevolata prevista dalla legge se la legge stessa chiarisce la portata.
  • Quando si applica il regime agevolato, la medesima aliquota può essere utilizzata per la tassazione del TFR con la possibilità di applicare la riduzione del 50% prevista dall'art.19 co.4-bis TUIR, se sussistono i requisiti anagrafici richiesti.
  • La prassi amministrativa (risoluzioni dell'Agenzia) e la giurisprudenza consolidata (commissioni tributarie provinciali e regionali) sono elementi utili e rafforzativi per sostenere la qualificazione agevolata di tali erogazioni in contenziosi simili.
  • Per difendere la posizione in casi analoghi è importante documentare l'iscrizione al fondo specifico, il titolo dell'erogazione e richiamare la disposizione interpretativa (art.26 co.23 L.448/98) insieme alla disciplina dell'art.59 L.449/97 e dell'art.19 TUIR; in mancanza è comunque possibile impugnare il recupero basato su trattamento ordinario.

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