Cassazione Penale, Sentenza n. 4173/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 516 e ss. c.p.p., sostenendo la nullità della decisione perché, solo al termine della requisitoria e in assenza dell'imputato, il pubblico ministero avrebbe chiesto la condanna per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), mentre l'azione penale era stata esercitata per il meno grave art. 624 c.p.; inoltre deduceva contrasto con l'art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE (interpretata dalla CGUE nella C-175/22) e prospettava profili di incostituzionalità dell'art. 521 c.p.p. nella parte in cui non impedirebbe conseguenze sanzionatorie sfavorevoli derivanti da una diversa qualificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi sia stata mutazione degli elementi essenziali del fatto: i giudici di merito hanno soltanto operato una diversa qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 521, comma 1, c.p.p., applicando la norma al fatto accertato. L'imputazione conteneva fin dall'origine elementi (ingresso nell'abitazione) che rendevano prevedibile la riqualificazione; la richiesta del PM in udienza ha inoltre consentito alla difesa di contraddire. In relazione alla giurisprudenza UE (C-175/22), la Corte ha osservato che non è necessaria la preventiva informazione dell'imputato oltre al difensore e che non rileva la maggiore severità della pena ai fini dell'equità se l'imputato ha potuto esercitare i diritti della difesa; il ricorso di incostituzionalità è stato dichiarato aspecifico e quindi inammissibile. Conseguentemente il rigetto comporta la conferma della condanna di merito e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Riferimento al reato base di furto; nel caso la imputazione originaria era riconnessa a una condotta di furto con indicazione dell'ingresso nell'abitazione
art. 624-bis c.p.
Reato più grave (furto in abitazione) applicato in sede di giudizio in quanto la fattispecie fattuale dimostrata (ingresso nell'abitazione) rendeva prevedibile tale qualificazione
artt. 516 e ss. c.p.p.
Norme sul principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che non siano violate quando la diversa qualificazione non muta gli elementi essenziali del fatto e la difesa ha potuto conoscere e contraddire
art. 521, comma 1, c.p.p.
Consente al giudice di applicare la norma al fatto accertato; la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione giuridica operata in primo grado ai sensi di tale disposizione
art. 597, comma 3, c.p.p.
Norma che regola il divieto di reformatio in peius in appello; la Corte ha precisato che disciplina un piano diverso (poteri del giudice d'appello) e non è rilevante per la riqualificazione operata in primo grado
Direttiva 2012/13/UE, art. 6, par. 4
Richiamata dal ricorrente in connessione alla giurisprudenza della CGUE (C-175/22) concernente il diritto ad essere informati sull'accusa; la Corte ha interpretato che la direttiva mira a garantire l'equità e i diritti della difesa ma non vieta la riqualificazione prevedibile quando l'imputato ha potuto esercitare la difesa
Causa CGUE C-175/22 (BK)
Giurisprudenza europea sul tema della prevedibilità della qualificazione e del diritto di difesa; la Corte costituzionale ha ritenuto applicabile il principio che conta la concreta possibilità per l'imputato di esercitare i diritti della difesa e non la sola maggiore severità della pena
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice è lecita se non muta gli elementi essenziali della condotta contestata; occorre distinguere tra cambiamento del fatto e mera diversa applicazione normativa al medesimo fatto
- Se l'atto di imputazione contiene elementi fattuali che rendono prevedibile una qualificazione diversa, la riqualificazione non viola il principio di correlazione né il diritto di difesa, purché la difesa abbia potuto prendere conoscenza e contraddire
- La richiesta del pubblico ministero in udienza di una qualificazione più grave non è di per sé causa di nullità, soprattutto se il difensore era presente e ha potuto intervenire; l'assenza dell'imputato non implica automaticamente nullità
- Per contestare la riqualificazione fondata sulla maggiore severità della pena, la difesa deve dimostrare un concreto pregiudizio alle prerogative difensive (ad es. necessità di nuove prove) e non limitarsi a dedurre solo effetti sanzionatori
- I profili di incostituzionalità devono essere dedotti con specificità nei modi previsti (indicazione delle norme contestate e delle disposizioni costituzionali ritenute violate); altrimenti risultano inammissibili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4137/2025 del 31/01/2025
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4139/2025 del 31/01/2025
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4142/2025 del 31/01/2025
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4143/2025 del 31/01/2025
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4145/2025 del 31/01/2025
- Sentenza penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4146/2025 del 31/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →