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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di una proprietaria volta ad ottenere il rilascio di un immobile con terreno e il pagamento di somme per l'occupazione dal luglio 2011. L'occupante si è opposto proponendo anche domande riconvenzionali: rimborso di una quota di mutuo intestato alla proprietaria ma estinto con denaro proprio, risarcimento per la vendita sottocosto di altro immobile di sua proprietà e riconoscimento di un'indennità per l'aumento di valore del bene controverso. Il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio e in parte la riconvenzionale; in appello il soggetto occupante ha censurato il rilascio e, per la prima volta, ha chiesto di poter trattenere il bene sino al pagamento dell'indennità per migliorie; la proprietaria ha proposto appello incidentale contro l'accoglimento della riconvenzionale. La Corte d'appello ha rigettato il gravame principale e accolto quello incidentale, negando l'indennità per aumento di valore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1150 e 1152 c.c. perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto necessaria una domanda specifica per il potere di ritenzione; 2) violazione dell'art. 1147 c.c. perché gli sarebbe stata negata la qualità di possessore di buona fede e quindi l'indennità per l'aumento di valore; 3) violazione dell'art. 1150 c.c. e della normativa sull'abusivismo edilizio e del D.P.R. n. 380/2011, perché sarebbe stato erroneamente negato anche il rimborso delle spese per le migliorie, benché spettante al possessore di mala fede. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi secondo e terzo, e inammissibile il primo per difetto di interesse, affermando che il ricorrente non era possessore ma mero detentore qualificato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1150 c.c. e, quindi, anche dell'art. 1152 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in una situazione di godimento dell'immobile familiare o comunque in ambito di convivenza/coppia, il coniuge o convivente non proprietario che abbia eseguito migliorie o ampliamenti su bene altrui non acquista la qualità di possessore, ma solo una detenzione qualificata o un diritto personale di godimento di natura familiare. Da ciò deriva che non può pretendere né l'indennità per i miglioramenti ex art. 1150 c.c. né il rimborso delle spese eseguite sul bene; resta quindi irrilevante la distinzione tra buona e mala fede. Conseguentemente, non essendo configurabile il diritto sostanziale all'indennità, è stato ritenuto privo di interesse anche il motivo relativo alla ritenzione ex art. 1152 c.c., peraltro non tempestivamente dedotto in primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1150 c.c.

    L'indennità per miglioramenti spetta al possessore; non è applicabile al semplice detentore, anche qualificato, essendo norma eccezionale non estensibile in via analogica.

  • art. 1152 c.c.

    La facoltà di ritenzione è correlata al diritto all'indennità ex art. 1150 c.c.; se manca la qualità di possessore e non spetta l'indennità, non spetta neppure la ritenzione.

  • art. 1147 c.c.

    La questione della buona fede diventa irrilevante quando la posizione del soggetto è qualificata come mera detenzione e non possesso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 380 del 2011

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'abusivismo edilizio, ma la decisione è stata fondata non su tale profilo bensì sulla mancanza della qualità di possessore.

Massime di principio

  • Il coniuge o convivente non proprietario che esegua migliorie su un immobile di proprietà esclusiva dell'altro, adibito a casa familiare o comunque in godimento del nucleo, non è di regola possessore del bene ma detentore qualificato, titolare di un diritto personale di godimento di natura familiare.
  • L'indennità per miglioramenti prevista dall'art. 1150 c.c. presuppone la qualità di possessore e non compete al detentore qualificato; trattandosi di norma eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica.
  • Se manca il diritto all'indennità ex art. 1150 c.c., viene meno anche la correlata facoltà di ritenzione del bene ex art. 1152 c.c.
  • Quando la posizione soggettiva è qualificabile come mera detenzione, la distinzione tra buona e mala fede non è decisiva ai fini del rimborso delle spese o dell'indennità per migliorie.
  • Un motivo di ricorso che investa un diritto accessorio o strumentale è inammissibile per difetto di interesse se il diritto principale, da cui esso dipende, è comunque insussistente.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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