Cassazione Civile, Sentenza n. 9240/2020 del 20/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La società aveva ottenuto dal Comune autorizzazioni per installare, nel 2000, gonfaloni pubblicitari di cm 100×140 e spessore di 4 mm, fissati a pali o sostegni della rete tranviaria e collocati per periodi non superiori a 30 giorni. Per tali installazioni aveva pagato l’imposta comunale sulla pubblicità. Con ordinanza n. 38, notificata il 3 dicembre 2012, il Comune le ingiunse il pagamento di Euro 89.746, oltre interessi e spese, a titolo di COSAP. Il Tribunale di Milano, il 28 maggio 2015, respinse l’opposizione; la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 27 settembre 2017, rigettò l’appello. In Cassazione la società propose otto motivi. I primi quattro contestavano, sotto diversi profili, l’applicabilità del regolamento COSAP e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, sostenendo che mancavano atti concessori contenenti la determinazione del canone e che tale omissione impediva il sorgere o l’esigibilità del credito, ovvero dimostrava una rinuncia del Comune. Il quarto motivo richiamava inoltre correttezza, buona fede e il comportamento del Comune, che avrebbe subordinato il rilascio dei titoli al pagamento della sola imposta pubblicitaria. Il quinto motivo censurava il rigetto della domanda subordinata di risarcimento, addebitando al Comune tardività e abnormità della richiesta, violazione del regolamento e dei doveri di correttezza e trasparenza; il danno era indicato nella misura del canone richiesto, assumendo che i prezzi praticati per gli impianti non ne avessero considerato il costo. Il sesto motivo sosteneva l’applicabilità della prescrizione quinquennale al credito COSAP. Il settimo contestava le tariffe come irragionevoli e lamentava l’omessa valutazione del loro contrasto con soglie indicate in una sentenza del TAR. L’ottavo contestava l’addebito per impianti che, secondo la società, non sarebbero stati posizionati nel 2000, oltre a denunciare la violazione del regolamento e del doppio grado di giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. I primi quattro motivi sono stati esaminati congiuntamente: le censure che, pur prospettate come violazioni di legge, sollecitavano una diversa valutazione di elementi istruttori o denunciavano vizi motivazionali non consentiti sono state dichiarate inammissibili, anche in ragione della doppia conforme e dei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; per il resto, la Corte ha confermato che l’obbligo COSAP deriva dall’occupazione del bene pubblico e che la tardiva determinazione del canone nell’atto non rende il credito inesigibile né dimostra rinuncia. Il quinto motivo è stato rigettato: la richiesta di pagamento, fondata sul regolamento e formulata entro i termini di prescrizione, non è stata ritenuta condotta colposa o dolosa, e l’affidamento sull’inerzia comunale non è tutelabile come rinuncia al credito. Il sesto e l’ottavo motivo, trattati dalla Corte con riferimento alla prescrizione, sono stati rigettati: non opera la prescrizione quinquennale, né il COSAP è assimilabile a un canone locatizio; si applica la prescrizione ordinaria decennale e, nel caso concreto, non erano trascorsi dieci anni tra i provvedimenti autorizzativi e l’avviso di pagamento del 2005. Il settimo motivo è stato rigettato: i gonfaloni sono mezzi pubblicitari soggetti ai criteri tariffari regolamentari e, una volta deliberati e non impugnati, la valutazione della legittimità amministrativa delle tariffe è sottratta al giudice ordinario; non ricorreva omessa pronuncia e le censure motivazionali erano inammissibili. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, Euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 63 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, è il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo.
Il COSAP remunera l’utilizzazione particolare o eccezionale del bene pubblico e trova titolo nella concessione reale o presunta; l’obbligazione sorge con l’occupazione, anche senza titolo, e non dipende dal previo accertamento.
art. 348-ter c.p.c.
Si tratta di censure inammissibili, sia perchè non consentite dall’art. 348 ter c.p.c., in presenza di una cd doppia conforme, sia perchè il vizio di motivazione dedotto si riferisce al precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mentre le censure, riferite all’omessa considerazione di elementi decisivi, non riguardano fatti storici, ma la errata o omessa valutazione di elementi istruttori, che esula dal perimetro della norma.
In presenza di una doppia conforme, le censure motivazionali sono soggette ai limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.; l’omessa o errata valutazione di elementi istruttori non integra, di per sé, l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Infatti, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singole prove quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato.
art. 2948, n. 4, c.c.
Ed è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. I, sent. n. 6651 del 16/12/1981) che: “la prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, trova applicazione nel caso in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno, e non riguarda, pertanto, caso di autonomi atti di concessione amministrativa aventi durata annuale e ciascuno con un apposito canone da pagarsi in unica soluzione”.
La prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche presuppone obbligazioni che derivino da un unico rapporto e abbiano scadenza periodica; non si applica a canoni dovuti per autonome concessioni, ciascuna con pagamento in un’unica soluzione.
art. 2043 c.c.
La Corte territoriale ha rigettato la domanda, poichè il Comune aveva il diritto al pagamento del canone, così come rideterminato in corso di causa, e, conseguentemente, vanno esclusi profili di responsabilità. Anche sul punto la motivazione della Corte territoriale sussiste e non è censurabile: nessun comportamento, colposo o doloso, è stato ritenuto imputabile al Comune che ha applicato la normativa di settore in materia di pubblicità effettuata con l’uso di beni pubblici ed ha chiesto l’adempimento dell’obbligazione patrimoniale negli ordinari termini di prescrizione del credito non assolto.
La legittima richiesta del pagamento del canone dovuto, formulata entro i termini ordinari di prescrizione, non determina responsabilità risarcitoria in assenza di una condotta colposa o dolosa imputabile all’ente.
art. 112 c.p.c.
Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, una volta deliberati (e non impugnati) i criteri tariffari, ogni valutazione sulla legittimità amministrativa degli stessi è sottratta al sindacato del giudice ordinario. Sotto tale profilo, pertanto, non ricorre alcuna ipotesi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice esclude il sindacato del giudice ordinario sulla legittimità amministrativa di tariffe deliberate e non impugnate.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il rigetto integrale del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare o eccezionale di un bene pubblico; il relativo obbligo sorge con l’occupazione, anche se abusiva, e non dipende dall’accertamento dell’occupazione.
- L’obbligazione COSAP non è oggetto di libera trattativa o rinuncia da parte del Comune quando deriva dal regolamento e dalle tariffe applicabili. La mancata indicazione del canone nell’atto autorizzativo, pur richiesta dalla disciplina regolamentare, non comporta di per sé inesigibilità del credito né vale come rinuncia, espressa o tacita.
- La richiesta del canone COSAP non è incompatibile con l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, poiché i due prelievi hanno presupposti distinti: il mezzo pubblicitario disponibile e l’utilizzazione particolare dello spazio pubblico.
- La prescrizione breve relativa alle prestazioni periodiche presuppone che le obbligazioni derivino da un unico rapporto giuridico e abbiano scadenza periodica. Non si applica a canoni riferiti ad autonome concessioni per occupazioni singole, da pagare in un’unica soluzione; in tale fattispecie opera la prescrizione ordinaria decennale.
- L’affidamento sull’inerzia dell’amministrazione, interpretata come rinuncia a un credito previsto dalla normativa e conoscibile nell’esistenza e nell’ammontare, non è tutelabile se la richiesta interviene entro il termine di prescrizione.
- La legittima richiesta di pagamento di un’obbligazione patrimoniale dovuta, effettuata entro i termini di prescrizione, non fonda responsabilità risarcitoria dell’ente in mancanza di una condotta colposa o dolosa.
- Ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., rileva l’omissione di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque preso in considerazione; in presenza di doppia conforme operano inoltre i limiti alla deduzione del vizio motivazionale.
- Una volta deliberati e non impugnati i criteri tariffari comunali, la valutazione della loro legittimità amministrativa è sottratta al sindacato del giudice ordinario.
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