Cassazione Civile, Sentenza n. 9280/2020 del 20/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Tre attori convennero il Comune chiedendo l'accertamento della proprietà, per successione e comunque per usucapione, di un terreno di 22 mq situato nell'abitato comunale e confinante con una strada, nonché l'accertamento che il fondo non appartenesse alle strade comunali. Il Comune resistette deducendo che il terreno faceva parte del demanio stradale comunale e eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici. Il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, con sentenza n. 77 del 2012, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Gli attori proposero appello e la Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 951/2018, depositata il 24 aprile 2018, riformò la decisione dichiarando la giurisdizione ordinaria e rimettendo le parti davanti al medesimo giudice. Il Comune ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 29 della L. n. 1766 del 1927: sosteneva che la contestazione della demanialità del terreno e la necessità di accertarne la qualitas soli radicassero la giurisdizione del Commissario regionale per gli usi civici.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha rigettato l'unico motivo e il ricorso. Ha chiarito che la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici riguarda le controversie sull'esistenza, natura ed estensione degli usi civici e dei diritti di uso collettivo, nonché sull'appartenenza di un terreno al demanio civico. Non vi rientra invece la controversia che riguarda la sola appartenenza di un fondo al demanio comunale non destinato a usi civici, compreso il demanio stradale: tale questione spetta al giudice ordinario. Nel caso concreto il Comune aveva dedotto la natura stradale, non civica, del terreno; la giurisdizione ordinaria era quindi correttamente stata dichiarata dalla Corte d'appello. La Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, condannato il Comune al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 29 L. 1766/1927
Appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie che abbiano ad oggetto l’accertamento di usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l’accertamento dell’appartenenza di un terreno al “demanio civico”; esulano, invece, da tale giurisdizione tutte le controversie che abbiano ad oggetto l’accertamento dell’appartenenza di un terreno al demanio comunale non destinato all’uso civico (come il demanio stradale), le quali spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
La giurisdizione speciale del Commissario è circoscritta alle controversie concernenti usi civici, diritti di uso collettivo o demanio civico. La contestazione della sola appartenenza di un terreno al demanio comunale non civico, incluso quello stradale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 384, comma 1, c.p.c.
Va dunque enunciato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto
La Corte enuncia il principio di diritto che definisce il riparto di giurisdizione tra Commissario per la liquidazione degli usi civici e giudice ordinario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti temporali e normativi, è dovuto dal ricorrente un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in presenza dei presupposti previsti dal comma 1-quater è pari a quella prevista per il ricorso.
Massime di principio
- La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste quando la controversia ha per oggetto l'accertamento di usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre, oppure l'appartenenza del terreno al demanio civico.
- La controversia sull'appartenenza di un terreno al demanio comunale non destinato a uso civico, compreso il demanio stradale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La mera eccezione della demanialità civica, sollevata per negare un fatto costitutivo del diritto soggettivo azionato e non per ottenere un accertamento principale con efficacia di giudicato, è decisa dal giudice ordinario con efficacia incidentale; la presente decisione applica tale distinzione al caso in cui l'ente comunale abbia dedotto soltanto l'appartenenza del fondo al demanio stradale.
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