Cassazione Civile, Sentenza n. 9257/2020 del 20/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La titolare di una farmacia rurale aveva chiesto al Tribunale di Catania la condanna dell’azienda sanitaria alla restituzione di Euro 39.300,00, trattenuti negli anni indicati in atti, non leggibili nel testo fornito, a titolo di sconto sulle specialità farmaceutiche. Sosteneva che, per individuare la fascia di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale rilevante ai fini della percentuale di sconto, dovessero essere esclusi i ticket; in tal modo sarebbe risultata applicabile la percentuale dell’1,5% anziché quella del 3%. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1979/2016 depositata il 23 dicembre 2016, aveva respinto l’appello. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione della L. n. 405/2001, art. 11, sostenendo che il fatturato dovesse essere calcolato al netto dei ticket. Con il secondo motivo riproponeva la medesima censura sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della legge e del vizio motivazionale. Con il terzo motivo contestava la mancata compensazione delle spese nei gradi di merito. L’azienda sanitaria eccepiva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, e ne sosteneva comunque l’infondatezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi e, quindi, il ricorso. Ha stabilito che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, nel fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale dovevano essere inclusi i ticket: il riferimento normativo al calcolo dello sconto al lordo dei ticket riguarda la trattenuta, non determina un’esclusione dei ticket dal fatturato; la normativa previgente escludeva espressamente soltanto l’IVA e non configurava una nozione autonoma di fatturato farmaceutico. La disciplina introdotta dalla L. n. 145/2018, efficace dal 1° gennaio 2019 e non retroattiva, non modifica il criterio applicabile al periodo controverso. Il terzo motivo è stato rigettato perché la valutazione sull’opportunità di compensare le spese appartiene al giudice di merito, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, circostanza non ricorrente. Le spese del giudizio di cassazione sono state tuttavia integralmente compensate per il carattere inedito della questione. La Corte ha dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.L. 18 settembre 2001, n. 347, art. 11, comma 1, convertito dalla L. 16 novembre 2001, n. 405
Non vi è, dunque, alcuna “complementarietà” tra tali previsioni, sicchè non vi è motivo, già per questa ragione, per accogliere l’interpretazione proposta dalla ricorrente, perchè il riferimento della determinazione dello “sconto” al “lordo del tickets” non può intendersi nel senso che il fatturato sia determinato, invece, “al netto” di essi, visto che il legislatore non ha espresso alcuna previsione al riguardo, operando, pertanto, il principio secondo cui “ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit”.
La disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, non impone di escludere i ticket dal fatturato: la previsione sullo sconto al lordo dei ticket disciplina la trattenuta e non determina il criterio di calcolo del fatturato.
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 40
Più in generale, deve dirsi che – alla stregua della legislazione applicabile, “ratione temporis”, alla fattispecie oggetto di causa – non era enucleabile una nozione “autonoma” (o come è stato anche detto, “farmaceutica”) di fatturato, nel senso che la normativa vigente non si preoccupava di stabilire quali voci, diverse dall’IVA, dovessero includersi nel (o escludersi dal) fatturato.
Prima delle modifiche introdotte per il 2019, il fatturato rilevante seguiva la nozione comune e la sola esclusione espressamente prevista era quella dell’IVA; i ticket, pertanto, non potevano essere sottratti dal calcolo in assenza di una specifica previsione.
L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 551
Al riguardo, infatti, va notato che la norma suddetta stabilisce che (solo) “dal 1 gennaio 2019” il calcolo del fatturato annuo delle farmacie debba avvenire secondo le modalità da essa stabilite.
La nuova disciplina sul calcolo del fatturato farmaceutico opera dal 1° gennaio 2019 e non è retroattiva; non regola quindi i periodi anteriori oggetto della controversia.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
In “tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”.
In cassazione, la statuizione sulle spese è censurabile per violazione di legge quando le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensarle, invece, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
art. 92 c.p.c., comma 2
La compensazione è, pertanto, subordinata alla sola necessità che sia esplicitato taluno di quei “giusti motivi” idonei a giustificarla, motivo, come detto, costituito dal carattere inedito almeno nella giurisprudenza di questa Corte – della questione dibattuta.
Nel testo applicabile ratione temporis, la novità della questione, almeno nella giurisprudenza di legittimità, costituisce un giusto motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese.
art. 11 preleggi, comma 1
La formula adoperata, dunque, costituisce esplicitazione della volontà del legislatore di assoggettare l’efficacia intertemporale della nuova normativa al principio, generale, di cui all’art. 11 preleggi, comma 1.
La previsione espressa di efficacia dal 1° gennaio 2019 assoggetta la disciplina nuova al principio generale di irretroattività.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione della fascia di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale delle farmacie rurali, secondo la disciplina previgente alla riforma efficace dal 1° gennaio 2019, i ticket concorrono al fatturato: la previsione che calcola lo sconto al lordo dei ticket attiene alla trattenuta e non comporta che il fatturato sia calcolato al netto degli stessi.
- In assenza, nella disciplina applicabile, di una definizione autonoma di fatturato e di un’espressa esclusione dei ticket, il fatturato farmaceutico si determina secondo la nozione comune, con esclusione della sola IVA espressamente prevista.
- La disciplina introdotta dalla L. n. 145/2018 per il calcolo del fatturato delle farmacie, espressamente efficace dal 1° gennaio 2019, non si applica retroattivamente ai periodi anteriori.
- Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sull’opportunità della compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Nel regime dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, il carattere inedito della questione nella giurisprudenza di legittimità può costituire giusto motivo per compensare le spese.
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