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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9277/2020 del 20/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (magistrato)

La controversia

Nel procedimento disciplinare avviato nel 2014 nei confronti di un magistrato, articolato in nove capi di incolpazione, era stato disposto in via cautelare il trasferimento ad altro ufficio. La destinazione e le funzioni erano state più volte modificate; dopo l’annullamento da parte delle Sezioni Unite di una precedente assegnazione, il CSM aveva mantenuto il trasferimento, con successivi provvedimenti. Il magistrato aveva chiesto la revoca o modifica della misura, sostenendo anche che era stato assolto in sede penale da imputazioni basate su fatti coincidenti con quelli disciplinari. Con ordinanza del 4 luglio 2019, la Sezione disciplinare del CSM aveva dichiarato inammissibili alcune richieste, escluso la sospensione della misura e, in parziale accoglimento dell’istanza, assegnato il magistrato al Tribunale di Isernia con sole funzioni civili. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omessa pronuncia e motivazione carente sull’istanza di estinzione del procedimento disciplinare per decorso dei termini, formulata dopo la sollecitazione del Procuratore generale a verificare l’identità dei fatti penali e disciplinari; ha inoltre contestato l’inefficacia della sospensione dei termini e denunciato violazioni di legge e processuali; (2) erroneità dell’assegnazione a funzioni giudicanti anziché requirenti, alla luce dell’attenuazione delle esigenze cautelari; (3) assenza di motivazione sulla limitazione della destinazione alle sole funzioni civili, mai richiesta dal Procuratore generale. Il Ministero e il Procuratore generale sono rimasti intimati.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo perché la Sezione disciplinare non aveva esaminato la questione, specificamente sottopostale, dell’estinzione del procedimento: doveva accertare in concreto se i fatti oggetto del procedimento penale fossero i medesimi di quelli disciplinari, poiché soltanto tale presupposto giustifica la sospensione dei termini disciplinari. Hanno accolto anche il terzo motivo: l’ordinanza non consentiva di comprendere perché, nel disporre il trasferimento al Tribunale di Isernia, avesse limitato la destinazione alle funzioni civili; quando una misura cautelare di trasferimento viene modificata e si restringono le funzioni assegnabili, la scelta deve essere motivata. Il secondo motivo è stato rigettato, essendo infondato: la Corte ha ritenuto esplicitate le ragioni dell’assegnazione al Tribunale di Isernia, pur rilevando profili di genericità della censura. La Corte ha cassato l’ordinanza in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Sezione disciplinare del CSM in diversa composizione, perché verifichi i presupposti dell’estinzione e provveda attenendosi ai principi enunciati. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, commi 2, 7 e 8, lett. a), D.Lgs. 109/2006

    Ne consegue che ove il giudice disciplinare sia sollecitato a verificare se si sono verificate le condizioni per dichiarare l’estinzione del procedimento, come è avvenuto nel caso in esame, sarà tenuto ad accertare in concreto l’esistenza delle condizioni per una legittima sospensione dei termini nella pendenza del procedimento penale. In sostanza il giudice disciplinare, al quale solo è demandato l’accertamento dei fatti, avrebbe dovuto nello specifico verificare, e non lo ha fatto, se quelli che avevano dato luogo al procedimento penale erano i medesimi oggetto del giudizio disciplinare. Solo in presenza del presupposto della “medesimezza del fatto” i termini del procedimento disciplinare sono sospesi legittimamente.

    Il procedimento disciplinare si estingue in caso di mancato rispetto dei termini previsti. La sospensione dei termini per la pendenza del procedimento penale è legittima soltanto se i fatti che hanno dato origine ai due procedimenti sono i medesimi; se è sollecitato a verificare l’estinzione, il giudice disciplinare deve accertare concretamente tale identità.

  • art. 13, comma 2, D.Lgs. 109/2006

    Nel disporre il trasferimento quale misura cautelare, la sezione disciplinare del CSM può individuare la sede e le funzioni dell’ufficio di destinazione del magistrato, poichè la natura e lo scopo della misura cautelare impongono una celere definizione, risultando intrinsecamente contraddittorio un sistema che vedesse “diviso”, con diverse attribuzioni di competenze, il potere cautelare di trasferimento e quello di indicazione della sede e delle funzioni, dando luogo ad un aggravio procedurale capace di rendere concretamente “inutile” il trasferimento (cfr. Cass. Sez. U. 06/02/2018 n. 2804). Tuttavia quando, come nel caso in esame, il trasferimento costituisca l’ennesima misura cautelare adottata in sede di modifica del provvedimento originariamente adottato la scelta di restringere l’ambito delle funzioni da assegnare deve essere quanto meno motivata.

    La Sezione disciplinare può determinare insieme al trasferimento cautelare la sede e le funzioni di destinazione del magistrato; se, modificando una misura già adottata, limita le funzioni assegnabili, deve motivare tale restrizione.

Massime di principio

  • Quando il procedimento disciplinare è sospeso per la pendenza di un procedimento penale relativo al medesimo fatto, l’identità dei fatti è presupposto della sospensione dei termini disciplinari. Se viene chiesto di verificare l’estinzione del procedimento per decorso dei termini, il giudice disciplinare deve accertare concretamente la coincidenza della vicenda storica posta a fondamento dei due procedimenti, tenendo conto che i criteri di accertamento della responsabilità possono differire in ragione dei diversi beni tutelati.
  • Nel valutare la medesimezza del fatto ai fini della sospensione del procedimento disciplinare, occorre considerare l’identità della vicenda storica da cui originano i procedimenti e non limitarsi alla diversa formulazione delle contestazioni; va inoltre evitata una lettura eccessivamente restrittiva che comporti frammentazione processuale e pregiudichi l’interesse dell’incolpato a una trattazione unitaria di fatti maturati nel medesimo contesto.
  • La Sezione disciplinare del CSM può indicare la sede e le funzioni di destinazione nell’ambito del trasferimento cautelare del magistrato; se, modificando una misura già disposta, restringe le funzioni assegnabili, deve esplicitare le ragioni della scelta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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