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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9259/2020 del 20/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conducente)

La controversia

Il conducente chiedeva il risarcimento dei danni subiti quando la sua autovettura aveva urtato un cervo selvatico, entrato sulla carreggiata dalla zona boschiva circostante. Il Tribunale di Bolzano, accogliendo l’appello dell’ente territoriale e riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda, ritenendo adeguata la segnalazione del pericolo di attraversamento di animali e non esigibili ulteriori misure preventive. Con un unico articolato motivo, il conducente denunciava la violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., degli artt. 2697, 2729 e 2043 c.c. e dell’art. 84, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992. Contestava, da un lato, che non fossero stati ripetuti i segnali di pericolo dopo le intersezioni presenti tra l’ultimo segnale e il luogo dell’incidente, e censurava le presunzioni secondo cui egli proveniva dalla strada già segnalata e conosceva il pericolo. Dall’altro, contestava che fosse stata ritenuta inesigibile l’installazione di catadiottri per contenere l’ingresso della fauna sulla strada, osservando che tali dispositivi erano già presenti in altri tratti e che furono installati anche nel tratto dell’incidente dopo il sinistro.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato al Tribunale di Bolzano, in diversa composizione. Ha respinto le censure relative alla segnaletica: era onere del conducente provare i fatti impeditivi dell’efficacia della segnalazione invocati, ossia la provenienza da una delle intersezioni intermedie o il conseguimento della patente in epoca tanto recente da non consentirgli di conoscere lo stato dei luoghi. Ha invece ritenuto viziata la motivazione sull’esigibilità dei catadiottri, perché il Tribunale aveva escluso la misura per l’assenza di un obbligo normativo e per un generico e non dimostrato aggravio finanziario, pur risultando che la misura era già stata adottata in parte della strada e completata successivamente nel tratto del sinistro. Il giudice di rinvio dovrà accertare le ragioni concrete della mancata installazione e verificare, secondo il criterio del più probabile che non, se catadiottri correttamente funzionanti avrebbero verosimilmente evitato l’incidente. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l’onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4 (secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”) non dev’essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di altri testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cit.

    La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede che siano esposte con chiarezza le ragioni della censura e la pronuncia richiesta; non esige necessariamente la formale indicazione dell’ipotesi dell’art. 360 c.p.c. o la precisa citazione degli articoli, se il vizio dedotto è comunque inequivocabilmente individuabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguente denunciabilità in cassazione dell’anomalia motivazionale che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, là dove il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; è denunciabile l’anomalia che incida sull’esistenza stessa della motivazione, quando emerga dal testo della sentenza senza necessità di compararlo con le risultanze processuali.

  • art. 14 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    la circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile a una determinata strada non esime la p.a. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica)

    L’ente responsabile della strada deve valutare concretamente i rischi per l’incolumità degli utenti e adottare le misure cautelari necessarie anche quando una specifica misura non sia prescritta da una norma riferibile a quella strada; la colpa può derivare dalla violazione di prescrizioni specifiche o delle regole generali di prudenza e perizia.

  • art. 2043 c.c.

    il carattere stringente del dovere della p.a. convenuta (responsabile della manutenzione della strada dedotta in giudizio) di adottare tutte le misure (tanto quelle legislativamente nominate, quanto quelle suggerite dalle regole di comune prudenza) indispensabili a minimizzare i rischi specifici implicati dalla circolazione su detta ben individuata sede stradale

    Nell’ambito della responsabilità civile per la gestione della strada, l’ente deve adottare le misure previste dalla legge e quelle suggerite dalla prudenza comune, quando indispensabili a ridurre i rischi specifici prevedibili connessi alla circolazione sul tratto considerato.

  • art. 84, comma 5, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    secondo cui i segnali utilizzati per l’indicazione di un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita, devono essere ripetuti a seguito di ogni intersezione

    I segnali che indicano un pericolo esteso lungo un tratto stradale definito devono essere ripetuti dopo ogni intersezione; nel caso concreto, tuttavia, le censure sulla segnaletica sono state disattese per difetto di prova dei fatti che avrebbero impedito al segnale di operare efficacemente nei confronti del conducente.

Massime di principio

  • L’ente responsabile della manutenzione di una strada deve valutare in concreto i rischi per la sicurezza degli utenti e adottare tutte le misure cautelari necessarie a fronteggiare i pericoli specifici prevedibili, anche quando tali misure non siano espressamente imposte da una disposizione riferibile a quella strada.
  • L’assenza di una prescrizione normativa specifica e il richiamo generico al costo della misura non sono, da soli, sufficienti a escluderne l’esigibilità; il giudice deve valutare le ragioni concrete della mancata adozione, considerando anche la concreta praticabilità della misura.
  • Quando si discute dell’omessa adozione di una misura preventiva, il giudice deve accertare il nesso causale controfattuale verificando se, con la misura correttamente adottata e funzionante, l’evento sarebbe stato evitato secondo il criterio del più probabile che non.
  • La motivazione che esclude l’esigibilità di una misura per ragioni di costo può risultare logicamente contraddittoria se la stessa misura è stata concretamente applicata in altri tratti della strada o installata successivamente proprio nel tratto interessato dal sinistro; occorre allora spiegare in modo concreto perché non fosse esigibile al momento rilevante.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è specifico quando espone chiaramente le ragioni della censura e la decisione richiesta, anche senza una formale e precisa indicazione della categoria di vizio o delle disposizioni, purché il vizio sia inequivocabilmente riconducibile a una delle ipotesi di legge.
  • Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è sindacabile la motivazione affetta da anomalia che ne comprometta l’esistenza stessa e che risulti dal testo della sentenza, senza confronto con le prove.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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