Cassazione Civile, Sentenza n. 9258/2020 del 20/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La conducente stava percorrendo una strada alla guida di un’autovettura di proprietà dell’altra ricorrente quando un branco di cani randagi attraversò improvvisamente la carreggiata, provocando un sinistro. Le attrici chiesero la condanna del Comune al risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado rigettò le domande e la Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 2 marzo 2017, confermò il rigetto: ritenne che, secondo la disciplina della L.R. Puglia n. 12 del 1995 attuativa della L. n. 281 del 1991, la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spettasse all’ASL territorialmente competente; non escluse una possibile concorrente responsabilità comunale ex art. 2043 c.c., ma la considerò priva di riscontro probatorio. Le ricorrenti proposero due motivi. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c., sostennero che il Comune fosse responsabile per non aver adeguatamente custodito la strada, appartenente al demanio comunale, così da impedire il sinistro. Con il secondo, denunciarono l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la consulenza tecnica d’ufficio avesse oltrepassato i limiti del quesito, in particolare stimando la velocità dell’autovettura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, contestava in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, senza denunciare un errore nell’interpretazione della fattispecie astratta né una falsa sussunzione di fatti incontroversi; inoltre, non soddisfaceva i requisiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. quanto all’omesso esame di un fatto storico decisivo. Il secondo motivo era inammissibile perché il mero mancato rilievo di un’irregolarità istruttoria non integra, di per sé, l’omesso esame di un fatto decisivo; le ricorrenti non avevano inoltre allegato gli atti necessari a verificare il quesito e la consulenza, la tempestiva contestazione della nullità in primo grado e la riproposizione della questione in appello. La censura era altresì priva di decisività, poiché non era stato spiegato come l’espunzione dei passaggi contestati della consulenza avrebbe determinato un diverso esito della controversia. Le ricorrenti sono state condannate a rimborsare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Osserva il Collegio come, con il motivo in esame, le ricorrenti lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle nome di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
La denuncia di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta o la falsa sussunzione di un fatto incontroverso; non consente invece di contestare, sotto tale veste, la ricostruzione del fatto concreto mediata dalla valutazione delle prove.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Al riguardo, mette conto di rilevare come, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, la norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
Il vizio ricorre per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato. Il sindacato sulla motivazione è inoltre circoscritto ai casi indicati dalla Corte.
art. 366, n. 6, c.p.c.
val la pena di considerare come la doglianza illustrata dalle odierne ricorrenti sia stata articolata in violazione degli oneri di completa e integrale allegazione del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, con particolare riguardo alla mancata allegazione degli atti processuali comprovanti: 1) l’effettivo contenuto del quesito posto al consulente tecnico d’ufficio e il concreto contenuto della relativa consulenza; 2) l’avvenuta contestazione dell’eventuale nullità della consulenza tecnica in primo grado; 3) l’avvenuta sollevazione della questione in esame in sede d’appello.
Il ricorso per cassazione deve allegare in modo completo gli atti processuali necessari a verificare la censura, compresi quelli che documentano il contenuto del quesito e della consulenza e la tempestiva deduzione della questione nei gradi di merito.
art. 369, n. 4, c.p.c.
val la pena di considerare come la doglianza illustrata dalle odierne ricorrenti sia stata articolata in violazione degli oneri di completa e integrale allegazione del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, con particolare riguardo alla mancata allegazione degli atti processuali comprovanti: 1) l’effettivo contenuto del quesito posto al consulente tecnico d’ufficio e il concreto contenuto della relativa consulenza; 2) l’avvenuta contestazione dell’eventuale nullità della consulenza tecnica in primo grado; 3) l’avvenuta sollevazione della questione in esame in sede d’appello.
La censura che richiede l’esame di atti processuali è inammissibile se il ricorrente non produce o allega gli atti necessari a dimostrarne i presupposti e la deduzione nei precedenti gradi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La declaratoria d’inammissibilità comporta, in presenza dei relativi presupposti processuali, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti di causa: tali contestazioni attengono alla ricognizione della fattispecie concreta e devono rispettare i limiti propri del vizio di motivazione.
- Ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di singoli elementi istruttori non è di per sé censurabile quando il fatto storico cui essi si riferiscono sia stato comunque preso in considerazione; occorre indicare un fatto storico discusso e decisivo, il cui esame avrebbe determinato un esito diverso.
- Il mero mancato rilievo di un’irregolarità nelle operazioni istruttorie, inclusa una consulenza tecnica d’ufficio, non integra l’omesso esame di un fatto decisivo, salvo che l’irregolarità si sia tradotta nell’omissione di un fatto storico principale o secondario con tali caratteristiche.
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce un’irregolarità della consulenza tecnica deve allegare gli atti che consentano di verificarne il contenuto, il quesito affidato al consulente e la tempestiva contestazione della questione nei gradi di merito; deve inoltre chiarire perché la censura sia decisiva ai fini dell’esito della lite.
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