Cassazione Civile, Sentenza n. 9278/2020 del 20/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia trae origine dal contratto di locazione stipulato il 7 agosto 1999 tra un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro e una società titolare di una concessione pluriennale rilasciata dall'Amministrazione marittima, nell'ambito della quale era stata realizzata una struttura edilizia poi concessa in locazione all'associazione. Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 23 dicembre 2016, aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento del conduttore e lo aveva condannato al pagamento dei canoni dal settembre 2014 e di quelli successivi fino al rilascio, oltre accessori, rigettando le domande riconvenzionali. In appello l'associazione aveva contestato la giurisdizione ordinaria e la qualificazione del rapporto come locazione anziché subconcessione; aveva chiesto l'applicazione del canone ricognitorio previsto dall'art. 39 c.n. o, in subordine, il rimborso dei canoni demaniali o altri rimborsi e indennizzi; aveva inoltre dedotto difetti della struttura e limitazioni all'accesso veicolare dei soci, e contestato la morosità, sostenendo di avere pagato i canoni da gennaio ad agosto 2015 e di avere effettuato versamenti aggiuntivi. La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza del 7 dicembre 2017, aveva accolto parzialmente il gravame limitatamente all'esclusione dei canoni per gennaio-agosto 2015, confermando nel resto la decisione. L'associazione ha proposto ricorso per cassazione articolato in quindici motivi. Le Sezioni Unite non hanno esaminato tali motivi: hanno rilevato che non era stato depositato l'avviso di ricevimento della notificazione postale del ricorso alla società intimata, rimasta non costituita, e che non vi era quindi prova del perfezionamento della notificazione e dell'instaurazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione postale del ricorso e in assenza di attività difensiva dell'intimata. Ha applicato il principio secondo cui l'avviso può essere prodotto fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale nei termini indicati, ma, se non viene prodotto e l'intimato non svolge attività difensiva, il ricorso è inammissibile; non è consentito assegnare un termine per il deposito né disporre la rinnovazione della notificazione. È possibile chiedere la rimessione in termini solo alle condizioni precisate nel principio richiamato, che nel caso non risultano realizzate. Non essendosi costituita l'intimata, la Corte non ha liquidato spese. Ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Per la notificazione postale del ricorso per cassazione, l'avviso di ricevimento serve a provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.
art. 140 c.p.c.
La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Anche nelle notificazioni eseguite secondo le formalità dell'art. 140 c.p.c., la prova documentale della comunicazione al destinatario è necessaria a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
art. 379, comma 1, c.p.c.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380- bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.
L'avviso di ricevimento non depositato con il ricorso può essere prodotto, in udienza, entro il limite temporale indicato: prima dell'inizio della relazione prevista dall'art. 379, comma 1, c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380- bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.
Nel procedimento camerale, l'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'adunanza della corte in camera di consiglio.
art. 291 c.p.c.
In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.
Se l'avviso non è prodotto e l'intimato non ha svolto attività difensiva, non si può rimediare alla mancanza disponendo la rinnovazione della notificazione; il ricorso è inammissibile.
art. 184-bis c.p.c.
In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.
La rimessione in termini per depositare l'avviso non ricevuto può essere domandata dal difensore presente in udienza o all'adunanza camerale, purché fornisca prova documentale della tempestiva richiesta all'amministrazione postale di un duplicato.
art. 372, comma 2, c.p.c.
Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380- bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.
La produzione dell'avviso di ricevimento entro i termini processuali indicati non richiede che il documento sia previamente notificato alle altre parti mediante elenco.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1
In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.
Il richiamo alla disposizione fonda la possibilità di chiedere la rimessione in termini quando il difensore, non avendo ricevuto l'avviso, documenti di essersi tempestivamente attivato per ottenerne un duplicato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il comma 1-bis individua il contributo unificato dovuto per il ricorso, che costituisce parametro per determinare l'importo aggiuntivo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nella notificazione postale del ricorso per cassazione, il deposito dell'avviso di ricevimento è necessario per provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.
- L'avviso di ricevimento omesso al deposito del ricorso può essere prodotto entro l'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, oppure fino all'adunanza camerale nei procedimenti in camera di consiglio.
- Se l'avviso di ricevimento non è prodotto e l'intimato non svolge attività difensiva, il ricorso per cassazione è inammissibile; non è consentito assegnare un termine per il deposito né rinnovare la notificazione.
- Il difensore presente in udienza o all'adunanza camerale può chiedere la rimessione in termini per produrre l'avviso non ricevuto, documentando di essersi tempestivamente attivato presso l'amministrazione postale per ottenerne un duplicato.
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