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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27707/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sulla proprietà e ripristino di una striscia di terreno classificata come strada (mappale 2/E). L'attore (Ente/E.A.R.S.A.T.) deduceva di essere proprietario per esproprio e chiedeva il ripristino della strada o, in subordine, la costituzione di una servitù di passaggio. Il convenuto (Pisano) sosteneva che non esistesse una strada ma solo la linea mediana di un canale di scolo, di cui egli e il padre avevano possesso e che, in ogni caso, avrebbe usucapito la porzione contestata; in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento per l'eliminazione del canale. In primo grado il Tribunale accolse la domanda dell'Ente e respinse le eccezioni di usucapione e la domanda riconvenzionale. In appello Pisano impugnò senza successo; in cassazione contestò vari profili di nullità/mancata pronuncia, vizi di motivazione, violazione delle norme sulla prova e l'usucapione e la mancata accoglienza della domanda riconvenzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue doglianze. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente esaminato e deciso i motivi principali: ha confermato che il mappale 2/E non era stato trasferito nell'atto di vendita del 1965 e rimaneva di proprietà dell'Ente in virtù di un provvedimento espropriativo (legge n.230/1950), con conseguente natura di bene pubblico/patrimonio indisponibile non soggetto a usucapione. Ha inoltre condiviso la valutazione probatoria della Corte d'appello: la distruzione della presunta "strada" mediante aratura è risultata provata dalle testimonianze e ragioni presuntive e non è stato fornito dal ricorrente il necessario livello di prova per la domanda riconvenzionale di danno, che era ritenuta generica. Per questi motivi la sentenza d'appello è stata confermata, il ricorrente condannato alle spese e sussistente l'obbligo di eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)

    Norma processuale sulla legittimità dei motivi di cassazione: la Corte valuta i profili di violazione di legge, omessa motivazione e omesso esame di fatto decisivo; qui i motivi sono stati ritenuti infondati perché la Corte d'appello aveva esaminato e motivato le questioni dedotte.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio dell'obbligo motivazionale della sentenza; il ricorso per nullità invocava carenza di pronunciamento/motivazione ma la Corte ha constatato l'adeguata motivazione della Corte d'appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Regole sulla motivazione della decisione; contestata ma ritenuta rispettata dalla Corte d'appello che ha argomentato le proprie conclusioni.

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: chi deduce un fatto deve provarlo. La Corte ha ritenuto che la parte che affermava la proprietà pubblica e chi sosteneva l'eliminazione della strada avessero prodotto prova sufficiente, mentre la domanda riconvenzionale era generica e non provata.

  • art. 948 c.c.

    Norme sull'usucapione: la Corte ha confermato che beni di patrimonio indisponibile (o pubblici) non sono soggetti a usucapione, quindi l'eccezione di usucapione del ricorrente non poteva avere successo sul mappale 2/E.

  • legge n. 230/1950

    Normativa richiamata come titolo espropriativo originario con cui l'Ente avrebbe acquisito la proprietà dell'area contestata; la Corte ha ritenuto che tale acquisizione escludesse la possibilità di usucapione.

  • art. 10 legge 396/1976

    Richiamata in relazione al patto di riservato dominio: il patto di riservato dominio a favore dell'Ente permane fino al pagamento della quindicesima rata; il padre dell'attuale ricorrente ha acquistato la piena proprietà solo in 1980, circostanza che però non ha inciso sulla questione dell'usucapione del mappale 2/E.

  • art. 1158 c.c. e art. 1159-bis c.c.

    Norme richiamate rispetto al possesso e all'usucapione: utilizzate nelle censure del ricorrente ma la Corte ha ritenuto non provato il possesso idoneo a far maturare usucapione e comunque precluso dalla natura del bene.

  • art. 2056 c.c. e art. 1226 c.c.

    Norme relative al risarcimento del danno: richiamate dal ricorrente in sede di domanda riconvenzionale, ma la Corte ha ritenuto la domanda generica e priva della prova degli elementi essenziali del danno.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)

    Previsione procedurale sul contributo unificato: la sentenza dichiara l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se una porzione di terreno risulta acquisita dallo Stato o da un ente pubblico a titolo espropriativo e classificata come bene pubblico/patrimonio indisponibile, non è soggetta a usucapione.
  • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) grava su chi afferma un fatto determinante: chi pretende la proprietà o il titolo deve fornire documentazione probatoria; eccezioni di usucapione richiedono prova del possesso qualificato e continuativo.
  • La mancata inclusione di una porzione di terreno nell'atto di vendita o nel frazionamento può far prevalere la titolarità dell'ente cedente su quella porzione.
  • Le domande riconvenzionali di risarcimento richiedono specificità negli elementi di fatto e nella quantificazione del danno; la genericità porta al rigetto.
  • Le valutazioni probatorie basate su dichiarazioni testimoniali e su ragionamenti presuntivi, se adeguatamente motivate dal giudice, hanno rilievo e non sono agevolmente sindacabili in sede di legittimità.
  • In appello il giudice deve esaminare e motivare sui singoli motivi; tuttavia la cassazione è fondata solo se l'omissione o la motivazione carente è effettivamente dimostrabile e rilevante per il giudizio di merito.

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