Sentenza n. 1408/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del decreto Prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 23/05/2024, di rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto notificato il 23 maggio 2024, con cui era stata respinta l’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro il 21 giugno 2020. Ha dedotto la violazione della normativa di settore e il difetto di istruttoria, sostenendo di avere effettivamente lavorato fino al 30 maggio 2024 e di avere prodotto un reddito idoneo al rinnovo del permesso di soggiorno o, almeno, al rilascio di un titolo per attesa occupazione. Il rigetto era collegato alla contestata fittizietà del rapporto di lavoro. Il ricorrente ha inoltre richiamato la posizione di un altro lavoratore coinvolto nella medesima vicenda e avente lo stesso datore di lavoro, la cui domanda era stata oggetto di riesame giudiziale e successivamente accolta dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, disponendo il riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione procedente. Il Collegio ha ritenuto attendibile, anche perché non specificamente contestata dall’amministrazione, l’affermazione relativa all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa fino al maggio 2024. Ha inoltre valorizzato il precedente procedimento riguardante un lavoratore avente posizione identica, nel quale era stato rilevato che soltanto due domande di emersione potevano essere considerate valide e che non era stato svolto alcun effettivo vaglio della posizione amministrativa del datore di lavoro, né in istruttoria né nella motivazione. In assenza di elementi idonei a dimostrare la fittizietà del rapporto, il rigetto è stato ritenuto viziato da carenza di istruttoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2
Richiamato esclusivamente quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri soggetti nominati nel provvedimento.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5 e 6
Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il diniego di emersione di un rapporto di lavoro irregolare è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’amministrazione non svolga un effettivo accertamento sulla posizione amministrativa del datore di lavoro e sulla concreta esistenza del rapporto lavorativo.
- La contestazione della fittizietà del rapporto di lavoro deve essere sostenuta da elementi istruttori concreti; in mancanza, il rigetto dell’istanza non può fondarsi su una mera affermazione non adeguatamente verificata e motivata.
- Quando emergano elementi attendibili circa l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e tali elementi non siano specificamente contestati dall’amministrazione, il giudice può ritenerli rilevanti ai fini della verifica della legittimità del diniego.
- L’annullamento del diniego per carenza di istruttoria comporta l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza, senza determinare automaticamente il rilascio del titolo richiesto.
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