Cassazione Civile, Ordinanza n. 08213/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi confinanti in cui una parte chiedeva la rimozione o l’arretramento di manufatti e piantumazioni realizzati dall’altra parte a distanza ritenuta inferiore a quella legale dal confine, oltre al risarcimento dei danni; la controparte proponeva domanda riconvenzionale per ottenere a sua volta l’arretramento o demolizione di un balcone, tettoia, muro e altri manufatti dell’avversario, deducendo la violazione delle distanze legali. In primo grado il tribunale accolse parzialmente entrambe le domande. In appello, gli eredi dell’originario attore censuravano soprattutto la decisione nella parte in cui aveva ritenuto che il balcone fosse stato realizzato in epoca non utile all’usucapione della facoltà di tenerlo a distanza inferiore e quindi aveva confermato l’ordine di arretramento/demolizione; sostenevano che la domanda di sanatoria edilizia dimostrasse la preesistenza del balcone al 1° ottobre 1983 e che la Corte territoriale avesse errato nel valutare le prove. Formulavano quattro motivi: 1) violazione dell’art. 31 l. n. 47/1985, per avere la Corte d’appello ritenuto irrilevante la pratica di condono ai fini della prova dell’epoca di realizzazione del balcone e quindi dell’usucapione; 2) violazione dell’art. 2729 c.c., per avere fondato il convincimento su presunzioni non gravi, precise e concordanti e su una catena presuntiva illegittima; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella domanda di sanatoria con allegati fotografici e grafici; 4) omesso esame della richiesta subordinata di mantenere il balcone mediante accorgimenti alternativi alla demolizione, idonei a eliminare la veduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sanatoria edilizia non prova di per sé il momento di realizzazione del balcone e non deroga alla disciplina urbanistico-edilizia; la doglianza, in realtà, sollecitava una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione. Ha dichiarato infondato il secondo motivo perché i ricorrenti non hanno indicato una reale violazione dei requisiti della prova presuntiva, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti; la Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che il giudice può trarre il convincimento da una valutazione complessiva degli indizi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il fatto dedotto non risultava decisivo e, comunque, gli allegati della sanatoria del 1986 non potevano dimostrare un’epoca anteriore. Ha respinto il quarto motivo affermando che il giudice può, in astratto, disporre rimedi alternativi alla demolizione per eliminare una veduta abusiva, ma la valutazione della loro idoneità è rimessa al merito; nel caso concreto la Corte d’appello aveva motivatamente escluso che gli accorgimenti proposti fossero risolutivi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto; è ammissibile solo se il giudice applica erroneamente la norma o il paradigma probatorio che essa impone.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio è configurabile solo se il fatto storico decisivo e discusso tra le parti non è stato esaminato; non basta dedurre una diversa lettura delle prove o fatti non decisivi.
art. 2729 c.c.
presunzioni "gravi, precise e concordanti"
La prova presuntiva richiede che il fatto noto sia storicamente determinato, che l’inferenza abbia elevata probabilità e, in presenza di più indizi, che essi convergano globalmente; non è sufficiente un esame atomistico o una presunzione su altra presunzione.
art. 31 della legge n. 47/1985
La disposizione, richiamata dai ricorrenti, è stata ritenuta non decisiva per provare l’epoca di realizzazione di un’opera accessoria come il balcone e comunque non idonea a derogare alla disciplina urbanistico-edilizia.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta, ove dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con deposito di memoria illustrativa.
Massime di principio
- La sanatoria edilizia di un manufatto non costituisce, di per sé, prova decisiva dell’epoca di realizzazione dell’opera accessoria e non comporta alcuna deroga alla normativa sulle distanze tra costruzioni o dal confine.
- In cassazione, la denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito ha applicato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è consentito invece contestare la sola ricostruzione del fatto o proporre una diversa lettura degli indizi.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto storico sia effettivamente discusso tra le parti e che sia realmente decisivo; non basta richiamare documenti o allegati che non siano idonei a sovvertire l’accertamento di merito.
- In tema di vedute abusive, il giudice può valutare rimedi alternativi alla demolizione, ma la scelta tra demolizione e accorgimenti idonei a eliminare l’affaccio è rimessa al prudente apprezzamento del merito, se adeguatamente motivato.
- L’accertamento dell’epoca di realizzazione di un manufatto può essere desunto dal complesso delle risultanze istruttorie, incluse testimonianze, CTU e contenuto di precedenti accordi transattivi, purché la motivazione dia conto della convergenza degli elementi indiziari.
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