Sentenza del 05/07/2018 n. 17625 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso di Euro 281.816,00 versati a titolo di IRAP per l'anno 2002, sostenendo che la maggiorazione di un punto percentuale dell'aliquota, introdotta dalla L.R. Lazio n. 34 del 2001, potesse applicarsi soltanto dal 1° gennaio 2003, in quanto la legge regionale era stata pubblicata il 29 dicembre 2001 ed era entrata in vigore dopo il termine previsto dallo Statuto regionale. L'Agenzia delle Entrate contestava tale interpretazione, sostenendo che la legge aveva espressamente stabilito l'applicazione delle nuove aliquote dal 1° gennaio 2002. In Cassazione l'Agenzia ha inoltre denunciato il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, ma tale motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo valida l'applicazione delle nuove aliquote IRAP dal 1° gennaio 2002. Ha affermato che l'art. 3 dello Statuto del contribuente esclude l'efficacia retroattiva delle norme tributarie salvo espressa previsione, e che tale previsione può risultare anche dalla chiara indicazione di una decorrenza anteriore, senza necessità di formule sacramentali. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria di rimborso della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate Euro 6.000,00 per le spese del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le norme tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo che sia espressamente previsto.
Il divieto di retroattività opera come regola generale, ma può essere derogato quando la norma stabilisce in modo chiaro una decorrenza anteriore. Non è necessario che la legge utilizzi espressioni specifiche come "retroattività eccezionale" o dichiari formalmente di derogare allo Statuto.
Legge regionale Lazio n. 34 del 2001, art. 5
A far data dal 1 gennaio 2002 alle aliquote dell'Irap [...] sono apportate le variazioni previste nella tabella A allegata alla presente legge.
La disposizione contiene una previsione espressa e sufficientemente chiara della decorrenza delle nuove aliquote IRAP dal 1° gennaio 2002; pertanto, la maggiorazione era applicabile all'anno d'imposta 2002.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3
Le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota [...] fino ad un massimo di un punto percentuale.
La norma statale attribuisce alle Regioni il potere di modificare l'aliquota IRAP entro determinati limiti. La legge regionale, essendo autorizzata dalla normativa statale, può disciplinare anche la decorrenza della variazione.
Costituzione, art. 23
Secondo la Corte costituzionale, dall'art. 23 della Costituzione non deriva un principio costituzionale generale di irretroattività delle norme tributarie.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia tributaria, una nuova disposizione si applica normalmente per il futuro, ma può essere applicata a un periodo d'imposta anteriore se la legge stabilisce espressamente una decorrenza precedente, anche senza utilizzare formule tecniche sulla retroattività.
- La chiara indicazione della data di decorrenza della nuova aliquota prevale sull'argomento secondo cui la legge è stata pubblicata o è entrata in vigore vicino alla fine dell'anno precedente.
- Lo Statuto dei diritti del contribuente costituisce una regola generale di tutela, ma non ha rango costituzionale: una legge successiva può derogare al divieto di retroattività quando lo fa in modo espresso e inequivoco.
- Quando una legge statale attribuisce a un ente territoriale il potere di modificare un tributo, la legge regionale può stabilire, nei limiti dell'autorizzazione, sia la variazione dell'aliquota sia la sua decorrenza.
- Un contrasto tra motivazione e dispositivo non comporta automaticamente la nullità della sentenza: se il contenuto effettivo della decisione è comunque comprensibile, il contrasto può essere qualificato come errore materiale correggibile.
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