Cassazione Penale, Ordinanza n. 07219/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di un imputato per il reato di fuga e omissione di soccorso stradale, in concorso formale/continuato con la disciplina dell'art. 81 c.p., a seguito di un sinistro nel quale l'auto condotta dall'imputato, dopo aver tamponato la vettura che lo precedeva, l'aveva fatta uscire di strada, con urto contro il guard rail e abbattimento di un palo della segnaletica. L'imputato, dopo il sinistro, si era allontanato a piedi portando con sé il figlio infante, abbandonando l'auto a breve distanza dal luogo del fatto. La persona offesa aveva riportato lesioni giudicate lievi (trauma cranico non commotivo, cervicobrachialgia destra, distorsione del rachide cervicale, prognosi sette giorni). Con il ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto al motivo d'appello e che la persona offesa non presentasse ferite visibili al momento del fatto, con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo dell'omissione di assistenza e comunque mancata percezione, da parte dell'imputato, dello stato di bisogno; 2) apparenza della motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando la lieve entità delle lesioni e il risarcimento assicurativo; 3) erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, che sarebbero state negate solo per i precedenti penali e senza valutazione complessiva della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero una mera reiterazione pedissequa di quelli già proposti in appello e già puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata. Ha inoltre rilevato che le censure miravano in sostanza a una diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. È stato quindi confermato l'esito di merito: condanna dell'imputato per la fattispecie di fuga e omissione di soccorso stradale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come base del trattamento unitario della fattispecie confermata in appello, senza specifiche questioni interpretative affrontate in sentenza
art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice relativa alla fuga e all'omissione di soccorso in caso di sinistro stradale; la Corte ritiene integrati gli elementi oggettivi e soggettivi sulla base della condotta di fuga e dell'abbandono del luogo del sinistro
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è esclusa quando le modalità della condotta, il grado della colpa, il pericolo creato e l'entità delle lesioni impediscono di qualificare il fatto come tenue
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; il loro riconoscimento richiede elementi positivi e può essere negato valorizzando la condotta di vita antecedente dell'imputato
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per la legittimità della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già prospettate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non può essere devoluta alla Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura degli elementi di fatto già apprezzati dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
- Nel reato di fuga e omissione di soccorso stradale, la ricostruzione della condotta successiva al sinistro, l'abbandono del veicolo e l'allontanamento dal luogo possono integrare la prova degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
- La particolare tenuità del fatto deve essere esclusa quando le modalità della condotta, il grado della colpa e l'entità del pericolo o delle lesioni rendano il fatto non tenue; tale giudizio è essenzialmente di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Le attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi: il giudice può negarle valorizzando elementi sfavorevoli della personalità e della condotta antecedente dell'imputato, senza dover confutare analiticamente ogni allegazione difensiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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