Sentenza del 13/06/2016 n. 1624 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento sintetico - redditi esenti - utilizzazione dei redditi esenti per spese di mantenimento - prova a carico del contribuente - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva ricostruito sinteticamente il reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute e del tenore di vita, presumendo una maggiore capacità contributiva rispetto ai redditi dichiarati. Il contribuente aveva però dimostrato l'esistenza di proventi esenti, idonei a giustificare la disponibilità delle risorse necessarie al mantenimento del tenore di vita. La questione riguardava se fosse inoltre necessario provare che tali proventi fossero stati concretamente utilizzati proprio per sostenere quelle specifiche spese.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio non è stata ritenuta adeguatamente fondata. Nell'accertamento sintetico le presunzioni devono essere corroborate da elementi gravi, precisi e concordanti. Una volta dimostrata l'esistenza di redditi o proventi esenti sufficienti a spiegare la capacità di spesa, il contribuente ha assolto al proprio onere probatorio. Non può quindi essergli imposto di dimostrare anche il nesso specifico tra quei proventi e ciascuna spesa di mantenimento.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico dei redditi
L'accertamento sintetico può fondarsi su presunzioni, ma queste devono essere sostenute da elementi gravi, precisi e concordanti.
Regole sull'onere della prova nel procedimento tributario
Il contribuente deve dimostrare l'esistenza e la disponibilità di redditi esenti o di altre risorse idonee a giustificare il tenore di vita; non deve invece provare la destinazione puntuale di tali somme a ogni singola spesa.
Massime di principio
- Nel contrastare un accertamento sintetico, è sufficiente dimostrare l'esistenza di risorse lecite ed esenti, o comunque non considerate nel reddito imponibile, idonee a spiegare la capacità di spesa contestata.
- L'Amministrazione non può trasformare l'onere del contribuente in una prova analitica dell'utilizzo di ogni somma per ogni specifica spesa, se la disponibilità delle risorse è stata adeguatamente documentata.
- La prova deve comunque essere concreta e credibile, ad esempio tramite documentazione bancaria, atti di provenienza delle somme o certificazioni dei redditi esenti.
- La mera esistenza astratta di redditi esenti potrebbe non bastare se tali risorse risultano insufficienti, non disponibili nel periodo considerato o prive di adeguato riscontro documentale.
- L'accertamento sintetico resta valido quando l'Ufficio fornisce un quadro presuntivo grave, preciso e concordante e il contribuente non dimostra risorse alternative sufficienti a giustificare il tenore di vita.
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