Sentenza del 22/01/2019 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tarsu - area destinata a parcheggio - non produttiva di rifiuti - prova a carico del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’area destinata a parcheggio non fosse tassabile perché, per la sua natura e per l’uso specifico cui era stabilmente destinata, non era idonea a produrre rifiuti. La questione riguardava l’interpretazione dell’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1992 e, in particolare, la ripartizione dell’onere della prova circa l’effettiva inutilizzabilità dell’area ai fini della produzione di rifiuti.
La decisione
La pretesa di esclusione dalla TARSU non è stata accolta. Il presupposto dell’imposta è la detenzione o disponibilità dell’immobile, mentre spetta al contribuente dimostrare in modo concreto e documentato che i locali o le aree siano oggettivamente incapaci di produrre rifiuti. Tale incapacità non può essere presunta dal giudice e deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione, con riscontro mediante elementi obiettivi o idonea documentazione. La mera destinazione stabile dell’area a parcheggio non è sufficiente: occorre provare anche che tale utilizzo non comporti alcuna produzione di rifiuti.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1992
La impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso
L’esclusione dalla TARSU richiede la prova dell’oggettiva impossibilità dell’area di produrre rifiuti. Tale condizione non può essere presunta, ma deve essere specificamente dichiarata dal contribuente e dimostrata attraverso elementi obiettivi o documentazione idonea.
Massime di principio
- La detenzione o disponibilità di un’area costituisce, in linea generale, il presupposto della TARSU; la tassazione non dipende necessariamente dalla prova che siano stati effettivamente prodotti rifiuti.
- Chi chiede l’esenzione o l’esclusione dalla tassa deve provare concretamente l’oggettiva inidoneità dell’immobile a produrre rifiuti, non potendo limitarsi a invocare la destinazione o l’uso astratto del bene.
- La destinazione a parcheggio, deposito o altra funzione specifica non comporta automaticamente l’esenzione: deve essere dimostrato che l’uso concreto non genera rifiuti.
- La non tassabilità deve essere indicata nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione e supportata da documentazione o elementi direttamente verificabili.
- In assenza di una prova puntuale dell’impossibilità di produrre rifiuti, l’area resta normalmente assoggettabile alla TARSU.
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