Sentenza del 06/05/2015 n. 9077 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava una cartella di pagamento relativa all'IRAP 2005, sostenendo di aver correttamente applicato l'aliquota ordinaria del 4,25% anziché quella del 5,25% prevista dalla normativa regionale veneta per banche, società finanziarie e imprese assicuratrici. Secondo la ricorrente, la maggiorazione regionale era stata sospesa dalla normativa statale e non poteva essere applicata in assenza di una dimostrata situazione di disavanzo sanitario regionale. L'Amministrazione contestava invece la disapplicazione delle sanzioni, ritenendo insussistente un'oggettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha stabilito che la Regione Veneto poteva applicare per il 2005 la maggiorazione IRAP, poiché la normativa statale consentiva alle regioni di derogare alla sospensione per coprire disavanzi sanitari accertati o stimati. Non spettava al giudice verificare nel merito l'effettiva sussistenza del disavanzo, trattandosi di una valutazione politico-legislativa regionale fondata su una stima. È stata però confermata la non applicazione delle sanzioni, poiché il complesso susseguirsi di norme statali e regionali rendeva oggettivamente incerta l'individuazione dell'aliquota corretta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a)
Richiamata dal contribuente tra le disposizioni che avevano sospeso la maggiorazione dell'aliquota IRAP.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, commi 21 e 22
Rilevante nella disciplina della sospensione e della possibile sanatoria o deroga relativa alle maggiorazioni IRAP regionali.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 61 e 175
Per le finalità di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, può deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.
La disposizione consentiva alle regioni di derogare alla sospensione e di applicare o reintrodurre maggiorazioni IRAP, anche sulla base di disavanzi sanitari stimati. La Corte ha ritenuto sufficiente la previsione legislativa regionale, senza necessità di una verifica giudiziale sull'effettiva entità del disavanzo.
Legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 165
Richiamata nel quadro delle successive disposizioni statali concernenti la sospensione delle maggiorazioni fiscali regionali.
Legge regionale Veneto n. 29 del 2004, art. 2
Ha previsto per determinate categorie, tra cui banche, società finanziarie e imprese assicuratrici, la maggiorazione dell'aliquota IRAP al 5,25%.
Legge regionale Veneto n. 9 del 2005, art. 23
Per l'anno 2005, alla copertura del disavanzo di gestione 2004 del servizio sanitario regionale, sono destinati i gettiti derivanti dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Ha collegato la maggiorazione IRAP prevista dalla precedente legge regionale alla copertura del disavanzo sanitario, esercitando la facoltà di deroga riconosciuta dalla legge statale.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
Consente l'esenzione dalle sanzioni tributarie quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Massime di principio
- Quando una norma statale sospende una maggiorazione tributaria regionale ma consente una deroga per esigenze specifiche, come la copertura di disavanzi sanitari accertati o stimati, una legge regionale adottata nell'ambito di tale facoltà può rendere nuovamente applicabile la maggiorazione.
- Il giudice non può normalmente sostituirsi al legislatore regionale nella valutazione politico-finanziaria relativa alla stima di un disavanzo, se la scelta è stata formalizzata mediante una legge regionale conforme ai presupposti stabiliti dalla normativa statale.
- La complessità e il susseguirsi di norme statali e regionali non determinano automaticamente l'inesistenza del tributo, ma possono escludere l'applicazione delle sanzioni quando rendano oggettivamente incerta l'individuazione dell'obbligo fiscale.
- L'incertezza normativa rilevante ai fini delle sanzioni deve essere valutata in modo oggettivo, considerando la difficoltà di coordinare le disposizioni e l'eventuale esistenza di interpretazioni contrastanti anche nella giurisprudenza, non soltanto la preparazione o la diligenza del singolo contribuente.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra imposta e sanzioni: il contribuente può risultare obbligato al pagamento dell'imposta, ma non essere sanzionabile se l'interpretazione della disciplina era ragionevolmente incerta.
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