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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1108

Regolamento (UE) 2025/1108 della Commissione, del 23 maggio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

Normativa europea32025R1108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002, che elenca i partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e le loro autorità competenti per il commercio di diamanti grezzi. La modifica recepisce l’ammissione dell’Uzbekistan, approvata dal processo di Kimberley nella plenaria di Dubai del novembre 2024. L’atto è di natura meramente modificativa e sostitutiva dell’allegato, con applicazione diretta negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 per aggiornare l’elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle rispettive autorità competenti, includendo l’Uzbekistan.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al commercio internazionale di diamanti grezzi disciplinato dal sistema di certificazione del processo di Kimberley e, in particolare, all’elenco dei partecipanti e delle autorità competenti riportato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002. Incide sui soggetti e sulle autorità nazionali indicate nell’elenco aggiornato, nonché sugli operatori che effettuano importazioni, esportazioni o altre operazioni soggette ai controlli previsti dal sistema Kimberley nell’Unione europea. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna un allegato già applicabile agli Stati membri; per il Regno Unito resta ferma, per quanto richiamato nella nota, l’applicazione al e nel Regno Unito con riferimento all’Irlanda del Nord secondo il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Regolamento (UE) 2025/1108 della Commissione: aggiornamento dell’elenco Kimberley per i diamanti grezzi

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002, che attua nell’Unione il sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. L’intervento è circoscritto all’aggiornamento dell’allegato II, contenente l’elenco dei partecipanti al sistema e delle autorità competenti, sulla base delle decisioni assunte in sede Kimberley e delle informazioni trasmesse alla Commissione.

Contesto e finalità

La Commissione richiama che l’allegato II del regolamento del 2002 contiene i partecipanti al sistema e le relative autorità competenti. In base alle informazioni ricevute dal presidente del processo di Kimberley e/o dai partecipanti, la Commissione può aggiornare tale elenco. Nel caso di specie, il processo di Kimberley ha esaminato la domanda di adesione dell’Uzbekistan, ha ritenuto che soddisfi i requisiti minimi del sistema e ne ha approvato l’inserimento nella plenaria di Dubai del novembre 2024.

Modifica normativa introdotta

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 con il testo allegato al regolamento (UE) 2025/1108. La modifica ha quindi natura di aggiornamento dell’elenco ufficiale dei Paesi/territori partecipanti e delle autorità nazionali competenti ai fini del sistema Kimberley. Nel nuovo elenco compare l’Uzbekistan tra i partecipanti.

Portata dell’allegato II aggiornato

Il nuovo allegato II riporta i partecipanti al sistema Kimberley e, per ciascuno, le autorità competenti indicate ai fini delle funzioni previste dal regolamento del 2002. Il testo richiama espressamente gli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002, confermando che l’allegato è funzionale all’esecuzione delle regole operative del sistema di certificazione. L’elenco comprende Stati, organizzazioni/autorità nazionali e, in alcuni casi, specifiche autorità di importazione ed esportazione.

Base giuridica e natura dell’atto

La Commissione fonda l’adozione del regolamento sull’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002. La norma attribuisce alla Commissione il potere di modificare l’elenco dei partecipanti e delle autorità competenti sulla base delle informazioni disponibili nel quadro del processo Kimberley. Il regolamento è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La nota allegata precisa inoltre, con riferimento al Regno Unito, la sopravvivenza dell’applicazione del regolamento per l’Irlanda del Nord nei limiti del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord richiamato nell’atto.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 con il nuovo testo allegato al regolamento (UE) 2025/1108. L’aggiornamento riguarda l’elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle rispettive autorità competenti, ai sensi degli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20 del regolamento del 2002.

Inserimento dell’Uzbekistan tra i partecipanti

Il considerando evidenzia che il processo di Kimberley ha esaminato la domanda di adesione dell’Uzbekistan, svolto una missione di esperti e concluso che la domanda soddisfa i requisiti minimi del sistema di certificazione. La plenaria del processo di Kimberley ha quindi approvato l’inclusione dell’Uzbekistan nella riunione di Dubai del novembre 2024.

Base giuridica e potere di modifica

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002, che consente di modificare l’elenco dei partecipanti e delle rispettive autorità competenti in base alle informazioni fornite dal presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley e/o dai partecipanti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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Testo integrale

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