Regolamento (UE) 2025/973
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso gli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, autorizzando nuove sostanze e chiarendo condizioni d’impiego già esistenti nella produzione biologica. Introduce inoltre una procedura specifica per richiedere autorizzazioni nell’uso di prodotti e sostanze nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, in attuazione dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Infine, rettifica una voce dell’allegato I relativa al talco E 553b e adegua varie formulazioni tecniche per garantire coerenza con la normativa UE settoriale.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 sulle sostanze e sui prodotti autorizzati nella produzione biologica, con aggiornamento degli elenchi per fertilizzanti, mangimi, additivi alimentari e prodotti fitosanitari, nonché introduzione di una procedura specifica per le regioni ultraperiferiche dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della produzione biologica nell’Unione europea, ai paesi terzi per le produzioni biologiche destinate al mercato UE e alle regioni ultraperiferiche dell’Unione, limitatamente ai prodotti e alle sostanze elencati e alle condizioni d’uso previste. Riguarda in particolare gli Stati membri che presentano fascicoli per nuove autorizzazioni, la Commissione nella fase di valutazione e pubblicazione delle richieste, e gli operatori che impiegano le sostanze autorizzate nei settori biologici interessati. Restano fermi i requisiti generali del regolamento (UE) 2018/848 e, per talune sostanze, la conformità ad altre discipline settoriali dell’Unione; il regolamento contiene inoltre una rettifica puntuale dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1165.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973: modifica e rettifica del regolamento (UE) 2021/1165
Il regolamento aggiorna il quadro delle sostanze e dei prodotti ammessi nella produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, intervenendo sugli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. L’intervento recepisce valutazioni tecniche dell’EGTOP, adegua varie voci degli elenchi e introduce una procedura autonoma per le autorizzazioni relative alle regioni ultraperiferiche dell’Unione. È inoltre effettuata una rettifica tecnica sulla voce del talco E 553b.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il proprio potere di attuazione fondato sull’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 e, per la nuova procedura sulle regioni ultraperiferiche, l’articolo 45, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Le modifiche mirano a rendere gli elenchi più coerenti con gli sviluppi scientifici e regolatori, a chiarire condizioni e limiti di impiego e a colmare una lacuna procedurale per le regioni ultraperiferiche.
Procedura per le regioni ultraperiferiche dell’Unione
L’articolo 10 bis stabilisce che, se uno Stato membro ritiene opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una regione ultraperiferica, può presentare alla Commissione un fascicolo descrittivo e giustificativo. Il fascicolo deve spiegare perché i prodotti o le sostanze già autorizzati non siano idonei a causa delle condizioni specifiche della regione interessata e deve essere predisposto in modo da poter essere reso pubblico, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.
La Commissione pubblica le richieste ricevute e valuta il fascicolo secondo tre criteri cumulativi:
- l’autorizzazione deve essere giustificata per la regione ultraperiferica interessata;
- il prodotto o la sostanza devono rispettare i principi del capo II, i criteri dell’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848;
- l’uso deve essere conforme al diritto dell’Unione, in particolare al regolamento (CE) n. 396/2005 per le sostanze attive nei prodotti fitosanitari.
Il prodotto o la sostanza autorizzati vengono inseriti nell’allegato VI. Alla scadenza del periodo iniziale di due anni previsto dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorizzazione si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, salvo nuovi elementi o obiezioni motivate di Stati membri o di autorità/organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1.
Aggiornamenti dell’allegato I: sostanze di base e sostanze attive a basso rischio
L’allegato I viene modificato per allineare l’elenco alla nuova valutazione di alcune sostanze fitosanitarie e per riflettere modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Tra le principali novità figurano:
- l’inserimento di lavandulyl senecioato tra le sostanze a basso rischio;
- l’aggiunta di idrogenocarbonato di potassio, feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati), grasso di pecora e sabbia di quarzo nel punto relativo alle sostanze a basso rischio di origine vegetale o animale;
- la soppressione di alcune voci nel punto 4 e l’inserimento della categoria "Feromoni e altri semiochimici".
Il regolamento elimina inoltre la condizione restrittiva secondo cui feromoni e altri semiochimici dovevano essere utilizzati solo in trappole e distributori automatici, ritenendo sufficiente il quadro già previsto dal regolamento (UE) 2018/848 sul contatto con le colture.
Aggiornamenti dell’allegato II: fertilizzanti, ammendanti, nutrienti e materiali inerti
L’allegato II viene aggiornato in più punti. La voce sui prodotti e sottoprodotti di origine vegetale è chiarita per ricomprendere esempi tipici di fertilizzanti biologici. La voce su farina di rocce, argille e minerali argillosi è estesa alla sabbia di origine naturale e a materiali come perlite, sabbia e vermiculite, anche termotrattati, con espressa possibilità di impiego come mezzo inerte nella produzione di semi germogliati.
Sono inoltre autorizzati, con condizioni puntuali:
- biossido di carbonio, per arricchire l’acqua nella produzione di alghe in sistemi chiusi su terraferma e, se disponibile, come sottoprodotto o da fonti rinnovabili; può essere usato anche in serra;
- acetato di calcio, solo per applicazione fogliare su ortaggi in serra e meli per prevenire carenze di calcio;
- fosfato di calcio, solo se derivato da ceneri di fanghi di depurazione e contenuto in prodotti conformi al regolamento (UE) 2019/1009;
- tappeti di fibre vegetali, fabbricati esclusivamente in modo meccanico, senza additivi o leganti, con fibre di origine biologica quando disponibili, come mezzo inerte per semi germogliati;
- gluconato di calcio e magnesio, solo se ottenuto mediante fermentazione microbica.
Aggiornamenti dell’allegato III: mangimi e materie prime per mangimi
Il regolamento chiarisce e amplia l’elenco dei prodotti ammessi nell’alimentazione animale biologica. Per cloruro di calcio e glicole propilenico viene ribadito che sono utilizzabili solo come "mangimi destinati a particolari fini nutrizionali" ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009 e del regolamento (UE) 2020/354, con finalità specifiche di prevenzione/mitigazione della febbre lattea, dell’ipocalcemia subclinica e della chetosi.
Sono autorizzati nuovi ingredienti o additivi, tra cui:
- proteine unicellulari derivanti da Trichoderma viride e Aspergillus oryzae;
- prodotti derivanti da Bacillus subtilis ricchi di proteine;
- stearato di calcio come materia prima per mangimi;
- propionato di calcio e fumarato di ferro (II) come additivi/mangimi per fini nutrizionali specifici.
Per diversi prodotti il regolamento impone condizioni di origine non OGM, substrati di coltivazione non derivanti da fonti azotate sintetiche, impiego su specifiche categorie animali e per periodi limitati. Viene anche chiarito che gli additivi per mangimi devono essere identificati con il gruppo funzionale previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Aggiornamenti dell’allegato V: additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e fermentazione
L’allegato V è riorganizzato per unificare in un unico elenco additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici. La Commissione precisa che l’uso va valutato caso per caso secondo il regolamento (CE) n. 1333/2008 e la normativa nazionale sui coadiuvanti tecnologici; inoltre, ai fini del calcolo della percentuale di ingredienti agricoli di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, gli additivi contrassegnati con asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola.
Tra le principali conferme e novità figurano:
- l’introduzione dell’aceto tamponato come additivo alimentare;
- la conferma/precisazione di numerosi additivi e coadiuvanti, con limiti per categorie di alimenti e condizioni di origine biologica;
- l’inserimento del biossido di carbonio, del carbonato di calcio e di vari acidi, alginati, gomme e cere di rivestimento;
- la definizione di limiti massimi per nitrito di sodio e nitrato di potassio espressi come ioni nitriti e nitrati, con fattori di conversione specifici (0,67 per il nitrito di sodio e 0,73 per il nitrato di sodio).
Viene inoltre confermata l’autorizzazione della gomma di gellano non biologica in via transitoria per evitare perturbazioni della produzione, nonostante la previsione di un passaggio alla produzione biologica dal 1° gennaio 2026. Per i nutrienti destinati alla produzione di lieviti, sono autorizzati attivatori della fermentazione costituiti da nutrienti provenienti esclusivamente da estratto di lievito o autolisato, entro il limite del 5 % del substrato in peso di sostanza secca.
In materia enologica, vengono autorizzati come correttori di acidità i lieviti per vinificazione e i batteri acido-lattici, già ammessi come agenti di fermentazione. Sono inoltre previste specifiche condizioni per acido cloridrico, perossido di idrogeno e idrossido d’ammonio nella produzione di gelatina, nonché per la papaina come coadiuvante nella produzione di interiora aromatizzanti per alimenti per animali da compagnia.
Aggiornamento dell’allegato VI: paesi terzi e regioni ultraperiferiche
L’allegato VI viene sostituito per elencare i prodotti e le sostanze autorizzati nella produzione biologica nei paesi terzi e, separatamente, nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione. Per i paesi terzi, sono autorizzati in particolare microrganismi, compresi i virus, come agenti di controllo biologico, purché non OGM e non prodotti su substrati OGM, nonché l’etilene per l’induzione della fioritura dell’ananas.
Per le regioni ultraperiferiche, l’allegato prevede una sezione dedicata alle sostanze attive da usare nei prodotti fitosanitari, applicabili solo nel rispetto del diritto dell’Unione e, quando del caso, della normativa nazionale adottata in base al diritto dell’Unione.
Rettifica tecnica e decorrenza
L’articolo 2 corregge la voce 19C dell’allegato I, punto 1, sostituendola con il riferimento corretto al "Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b)". Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuova procedura per le regioni ultraperiferiche
È inserito l’articolo 10 bis nel regolamento (UE) 2021/1165. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione una valutazione per autorizzare specificamente un prodotto o una sostanza in una regione ultraperiferica, fornendo un fascicolo con descrizione, motivazione e prova dell’inidoneità delle sostanze già autorizzate per le specifiche condizioni locali. La Commissione pubblica le richieste, valuta il fascicolo e può autorizzare il prodotto o la sostanza solo se l’autorizzazione è giustificata, coerente con i principi e criteri dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848 e conforme al diritto dell’Unione, incluso il regolamento (CE) n. 396/2005 per le sostanze attive nei prodotti fitosanitari. L’autorizzazione confluisce nell’allegato VI e si rinnova automaticamente per ulteriori due anni se non emergono nuovi elementi e non vi sono obiezioni di Stati membri o organismi di controllo riconosciuti.
Aggiornamento dell’allegato I: sostanze di base e sostanze attive a basso rischio
Sono aggiunte o ricollocate varie sostanze, tra cui lavandulyl senecioato, idrogenocarbonato di potassio, feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati), grasso di pecora e sabbia di quarzo. Vengono inserite le voci relative alle sostanze attive a basso rischio e aggiornate le categorie dei feromoni e altri semiochimici; alcune voci precedenti vengono soppresse. È inoltre corretta la voce del talco E 553b nell’allegato I, punto 1, come "Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b)".
Aggiornamento dell’allegato II: fertilizzanti, ammendanti, nutrienti e mezzi inerti
La voce sui prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione è chiarita, includendo esempi come panelli di semi oleosi, gusci di cacao e radichette di malto. La voce su farina di rocce, sabbia naturale, argille e minerali argillosi è ampliata con esempi quali perlite, sabbia e vermiculite, anche trattate termicamente, e ne è espressamente previsto l’uso come mezzo inerte per semi germogliati. Sono autorizzati biossido di carbonio, acetato di calcio, fosfato di calcio, tappeti di fibre vegetali e gluconato di calcio e magnesio, con condizioni stringenti su origine, qualità, modalità di produzione e impiego.
Aggiornamento dell’allegato III: mangimi e additivi per l’alimentazione animale
Sono precisate le condizioni d’uso di cloruro di calcio e glicole propilenico come mangimi destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009 e del regolamento (UE) 2020/354. Sono autorizzate nuove materie prime e additivi, tra cui proteine unicellulari da Trichoderma viride e Aspergillus oryzae, prodotti da Bacillus subtilis ricchi di proteine, stearato di calcio, propionato di calcio e fumarato di ferro (II). Gli additivi vengono ricondotti anche al gruppo funzionale previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e vengono chiarite le condizioni specifiche di uso per il ferro destrano 10 %, lecitine, etanolo e papaina.
Riorganizzazione dell’allegato V: additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
Le sezioni sugli additivi alimentari e sui coadiuvanti tecnologici sono fuse in un unico elenco, con precisazioni sulle condizioni di autorizzazione secondo il regolamento (CE) n. 1333/2008 e le norme nazionali sui coadiuvanti tecnologici. Sono introdotti o confermati, tra gli altri, aceto tamponato, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto ricco in tocoferolo, lecitine, tartrati e gomma di gellano, con molte limitazioni su origine biologica, funzione tecnologica e settori di impiego. Sono inoltre aggiornati i livelli massimi di nitriti e nitrati in termini di ioni, con fattori di conversione specifici, e vengono inseriti attivatori della fermentazione da estratto di lievito o autolisato entro il limite del 5 % del substrato.
Aggiornamento dell’allegato VI: prodotti e sostanze autorizzati in paesi terzi e regioni ultraperiferiche
Sono elencate le sostanze attive utilizzabili nella produzione biologica nei paesi terzi, tra cui microrganismi non OGM come agenti di controllo biologico ed etilene per l’induzione della fioritura dell’ananas, a condizione di conformità alla normativa locale e ai limiti UE sui residui. È inoltre predisposta una sezione dedicata alle regioni ultraperiferiche dell’Unione, la cui lista sarà popolata secondo la nuova procedura dell’articolo 10 bis.
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