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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1463

Regolamento delegato (UE) 2025/1463 della Commissione, del 23 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando le sottocategorie nell’ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l’elenco dei componenti specifici utilizzati per queste tecnologie

Normativa europea32025R1463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2024/1735, precisando quali sottocategorie di tecnologie a zero emissioni nette e quali componenti specifici sono considerati principalmente utilizzati per la loro produzione. La Commissione giustifica l’intervento con una valutazione delle catene di approvvigionamento e con l’esigenza di chiarire l’elenco non esaustivo già contenuto nel regolamento quadro. L’allegato sostituito ha natura essenzialmente classificatoria ed esplicativa, ma è rilevante per l’inquadramento di progetti e investimenti nel settore. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica l’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 individuando, per le tecnologie a zero emissioni nette, sottocategorie e un elenco di prodotti finali e componenti specifici considerati "principalmente utilizzati" per la loro produzione.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione, con effetto diretto, quale regolamento delegato della Commissione adottato sulla base dell’articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1735. Riguarda gli operatori, i promotori di progetti e le autorità nazionali competenti chiamati a qualificare componenti, macchinari e prodotti finali nell’ambito delle tecnologie a zero emissioni nette. Il testo ha funzione integrativa/esplicativa dell’allegato del regolamento quadro e non introduce esclusioni autonome, salvo il richiamo al fatto che componenti e macchinari non elencati possono comunque rientrare nell’ambito di applicazione se dimostrato che sono principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

Regolamento delegato (UE) 2025/1463: sottocategorie e componenti delle tecnologie a zero emissioni nette

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce il quadro europeo per rafforzare l’ecosistema di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette. L’obiettivo del testo è rendere più precisa e operativa la classificazione delle tecnologie e dei componenti rilevanti, così da facilitare l’applicazione del quadro normativo da parte di imprese, promotori di progetti e autorità nazionali competenti.

Finalità della modifica e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 46, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1735. Nei considerando si precisa che l’intervento deriva da una valutazione complessiva delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette, condotta tenendo conto della disponibilità commerciale dei componenti, del livello di dettaglio appropriato e degli sviluppi tecnologici. La modifica risponde anche all’esigenza di aumentare la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione in tali settori.

Criteri di individuazione dei componenti

Per qualificare i componenti considerati principalmente utilizzati per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, la Commissione dichiara di avere applicato quattro criteri:

  • natura specifica del componente;
  • disponibilità commerciale;
  • uso sempre o prevalentemente finalizzato alla produzione della tecnologia;
  • carattere essenziale del componente.

Sulla base di tali criteri, ogni tecnologia e, se del caso, ogni sottocategoria è stata definita in modo più preciso e poi analizzata per individuare i componenti pertinenti. I componenti che soddisfano i criteri sono stati inseriti nell’allegato come componenti principalmente utilizzati.

Effetti dell’elenco e valore non esaustivo

Il testo ribadisce che l’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 è non esaustivo. Di conseguenza, componenti e macchinari non espressamente elencati possono comunque rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento, purché il promotore del progetto dimostri all’autorità nazionale competente che tali elementi sono principalmente utilizzati per produrre tecnologie a zero emissioni nette. La prova può essere fornita, a titolo esemplificativo, mediante studi di mercato o accordi di off-take.

Struttura dell’allegato sostitutivo

L’allegato sostitutivo introduce una colonna aggiuntiva denominata "Prodotti finali", con funzione esplicativa e di contestualizzazione dell’elenco. Le principali famiglie di tecnologie ricomprese sono molto ampie e comprendono, tra le altre:

  • tecnologie solari, incluse fotovoltaiche, solari termoelettriche e termiche;
  • tecnologie eoliche onshore e offshore e altre rinnovabili offshore;
  • tecnologie per batterie e sistemi di accumulo energetico;
  • pompe di calore e tecnologie geotermiche;
  • tecnologie dell’idrogeno, incluse elettrolisi, celle a combustibile, reti, stoccaggio e trasformazione da/ammoniaca;
  • biogas e biometano sostenibili;
  • cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del carbonio;
  • reti elettriche e tecnologie di digitalizzazione della rete;
  • ricarica elettrica per i trasporti;
  • tecnologie per la fissione nucleare e il ciclo del combustibile nucleare;
  • combustibili alternativi sostenibili e RFNBO;
  • idroelettrico, biomassa, energia osmotica, energia ambientale e altre rinnovabili;
  • tecnologie per l’efficienza energetica del sistema energetico e reti di calore e raffreddamento;
  • soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia;
  • tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione;
  • propulsione eolica ed elettrica per i trasporti;
  • altre tecnologie nucleari, incluse quelle di fusione.

Per ciascuna di queste aree l’allegato elenca prodotti finali e componenti specifici, ad esempio moduli fotovoltaici, turbine eoliche, elettrolizzatori, membrane, pile, compressori, cavi, trasformatori, sistemi di gestione, reattori, catalizzatori, enzimi, microrganismi, attrezzature di accumulo e vari componenti industriali di supporto.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti obbligatori in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.

Note interpretative contenute nell’allegato

L’allegato contiene alcune precisazioni terminologiche utili all’interpretazione dell’elenco:

  • con "equivalenti" si intendono fasi simili o tecnologie chiave abilitanti necessarie per il fotovoltaico a strato sottile, organico, tandem o di altro tipo;
  • le "batterie" sono quelle definite dal regolamento (UE) 2023/1542, articolo 3, punti 13, 14 e 15;
  • il "sistema stradale elettrico" o "ricarica dinamica" indica apparecchiature lungo la strada che alimentano i veicoli in movimento, comprendendo carica conduttiva e induttiva;
  • per "riscaldatore" e "forno" industriale sono indicate le corrispondenti soglie di temperatura, rispettivamente fino a 200 °C e da 200 °C a 500 °C per i riscaldatori, da 500 °C a 1 000 °C e oltre 1 000 °C per i forni.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2024/1735

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. La modifica serve a introdurre un elenco più dettagliato di prodotti finali e componenti specifici associati alle tecnologie a zero emissioni nette.

Criteri per l’individuazione dei componenti "principalmente utilizzati"

Nei considerando la Commissione indica di avere utilizzato quattro criteri: natura specifica del componente, disponibilità commerciale, uso sempre o principalmente orientato alla produzione della tecnologia e carattere essenziale. Viene anche chiarito che, in linea con il regolamento (UE) 2024/1735, la definizione delle tecnologie e delle sottocategorie è stata resa più precisa sulla base di tali criteri.

Elenco non esaustivo e prova per componenti non elencati

Il regolamento ricorda che l’allegato del regolamento (UE) 2024/1735 contiene un elenco non esaustivo dei componenti specifici. Componenti e macchinari non presenti nell’elenco possono comunque rientrare nel perimetro del regolamento se il promotore del progetto dimostra, con prove da fornire all’autorità nazionale competente, che sono principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, ad esempio tramite studi di mercato o accordi di off-take.

Struttura dell’allegato: sottocategorie e prodotti finali

L’allegato introduce una colonna "Prodotti finali" per contestualizzare i componenti elencati e migliorarne la comprensibilità. Le sottocategorie coprono, tra l’altro, tecnologie solari, eolico onshore e offshore, batterie e stoccaggio, pompe di calore e geotermia, idrogeno, biogas e biometano sostenibili, cattura e stoccaggio del carbonio, reti elettriche, ricarica elettrica per i trasporti, fissione nucleare, combustibili alternativi sostenibili, idroelettrico, efficienza energetica del sistema energetico, RFNBO, soluzioni biotecnologiche, tecnologie industriali di decarbonizzazione, trasporto e utilizzo di CO2, propulsione eolica ed elettrica per i trasporti e altre tecnologie nucleari.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietecnologie a zero emissioni netteenergiaindustriapolitica ambientaleinnovazione e filiere produttive

Testo integrale

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