Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1044

Regolamento delegato (UE) 2025/1044 della Commissione, del 23 maggio 2025, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme e procedure dettagliate sul riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo rilasciati da paesi terzi

Normativa europea32025R1044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2025/1044 introduce un quadro armonizzato per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di licenze e certificati di controllore del traffico aereo rilasciati da paesi terzi. La disciplina mira a rispondere alla carenza di controllori nell'Unione e a consentire un incremento più rapido della capacità di addestramento e di fornitura dei servizi di navigazione aerea. Le condizioni previste sono strettamente collegate ai requisiti del regolamento (UE) 2015/340 e sono finalizzate a garantire un livello di sicurezza equivalente.

Norme e procedure per il riconoscimento nell'Unione di licenze, certificati e abilitazioni di controllore del traffico aereo rilasciati da paesi terzi, ai fini del rilascio di licenze di studente ATCO o della fornitura di addestramento e valutazioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle loro autorità competenti quando valutano documenti rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo relativi a controllori del traffico aereo. Riguarda due ipotesi: il rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo sulla base di certificati esteri e il riconoscimento di licenze ATCO, abilitazioni, specializzazioni o certificati esteri ai fini della fornitura di addestramento e valutazioni. Restano fermi gli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e un paese terzo ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, che prevalgono sul regolamento; negli altri casi si applicano le sue disposizioni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Riconoscimento di licenze e certificati di controllore del traffico aereo di paesi terzi

Il regolamento delegato (UE) 2025/1044 integra il regolamento (UE) 2018/1139 introducendo un quadro uniforme per il riconoscimento, nell'Unione, di documenti professionali ATCO rilasciati da paesi terzi. La finalità è duplice: contribuire a colmare la carenza di controllori del traffico aereo e mantenere un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla disciplina UE vigente, in particolare dal regolamento (UE) 2015/340.

Contesto e rapporto con altri atti

I considerando evidenziano che la disponibilità di controllori del traffico aereo e la limitata flessibilità nell'impiego delle risorse costituiscono un fattore di restrizione della capacità dei servizi di navigazione aerea e, quindi, di ritardo del traffico aereo nell'Unione. Il regolamento opera fatti salvi gli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e un paese terzo ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139: in presenza di tali accordi, prevalgono questi ultimi.

Oggetto e ambito del riconoscimento

L'articolo 1 delimita l'oggetto del regolamento alle norme e procedure dettagliate per il riconoscimento di licenze, certificati, abilitazioni e specializzazioni rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo. L'articolo 3 attribuisce agli Stati membri la facoltà di:

  • rilasciare licenze di studente controllore del traffico aereo;
  • riconoscere licenze di controllore del traffico aereo di paesi terzi e le relative abilitazioni, attribuzioni o certificati.

Definizioni rilevanti

Ai fini dell'applicazione, il regolamento chiarisce che:

  • il "richiedente" è il titolare di un documento estero che chiede una licenza di studente ATCO o il riconoscimento di un certificato per addestrare e valutare;
  • il "certificato" è il documento estero che attesta la conformità alle norme dell'aviazione civile;
  • il "credito" è il riconoscimento dell'addestramento già ricevuto, ai fini del rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo.

Rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo

L'articolo 4 consente all'autorità competente di uno Stato membro di rilasciare una licenza di studente ATCO sulla base di certificati rilasciati secondo la normativa di un paese terzo, purché il richiedente soddisfi condizioni cumulative. In particolare, il richiedente deve:

  • avere almeno 18 anni;
  • dimostrare il rispetto dei requisiti pertinenti dell'allegato I, parte ATCO, capo D, titoli da 1 a 4, del regolamento (UE) 2015/340;
  • disporre di un certificato medico valido ai sensi dell'allegato IV (parte ATCO.MED) del regolamento (UE) 2015/340;
  • dimostrare un livello adeguato di competenze linguistiche secondo i punti ATCO.B.030 a ATCO.B.040 dell'allegato I, parte ATCO, capo B, dello stesso regolamento.

Raccomandazione dell'organizzazione di addestramento e credito

Il titolare di una licenza ATCO di paese terzo può chiedere la licenza di studente ATCO solo dopo aver ottenuto una raccomandazione da un'organizzazione di addestramento che:

  • rispetti i requisiti dell'allegato III (parte ATCO.OR) del regolamento (UE) 2015/340;
  • sia certificata per fornire l'addestramento iniziale ai fini del rilascio delle licenze di studente ATCO.

La raccomandazione deve contenere, tra l'altro:

  • la descrizione dell'ambito delle attribuzioni della licenza estera;
  • l'indicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2015/340 per i quali si chiede il credito;
  • la descrizione dell'addestramento aggiuntivo, degli esami e delle valutazioni svolti;
  • una dichiarazione di equivalenza rispetto al completamento dell'addestramento iniziale richiesto dalla disciplina UE;
  • copie dei documenti di supporto, inclusi i requisiti e le procedure del paese terzo considerati.

L'autorità competente deve tenere conto della raccomandazione nel concedere il credito, che serve a valorizzare l'addestramento già acquisito dal richiedente.

Riconoscimento dei certificati per attività di addestramento e valutazione

L'articolo 5 disciplina un secondo canale di riconoscimento, destinato non al rilascio di una licenza di studente ma alla possibilità di svolgere attività di addestramento e valutazione. Il riconoscimento richiede che il richiedente:

  • sia titolare di una licenza ATCO rilasciata da un paese terzo in conformità all'allegato 1 della convenzione di Chicago, con abilitazione e, se del caso, specializzazione corrispondente;
  • dimostri di aver ricevuto un addestramento e superato esami e valutazioni equivalenti a quelli previsti dall'allegato I, parte ATCO, capo D, titolo 5, del regolamento (UE) 2015/340.

Le attribuzioni riconosciute sono espressamente limitate alla fornitura di addestramento e valutazioni per organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo certificate per l'addestramento iniziale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L'articolo 1 stabilisce norme e procedure dettagliate per il riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo, nonché delle relative abilitazioni e specializzazioni, rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo. I considerando chiariscono che la disciplina risponde alla scarsità di ATCO nell'Unione e alla necessità di una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse, preservando un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal regolamento (UE) 2015/340.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 definisce il "richiedente" come il titolare di un documento estero che chiede una licenza di studente ATCO o il riconoscimento di un certificato per addestrare e valutare. Definisce inoltre "certificato" come il documento rilasciato secondo la normativa di un paese terzo che attesta la conformità alle norme dell'aviazione civile, e "credito" come il riconoscimento dell'addestramento ricevuto ai fini del rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo.

Facoltà degli Stati membri

L'articolo 3 prevede che, salvo gli accordi internazionali applicabili, gli Stati membri possano rilasciare licenze di studente controllore del traffico aereo ai sensi dell'articolo 4 e riconoscere licenze ATCO di paesi terzi e le relative abilitazioni, attribuzioni o certificati ai sensi dell'articolo 5.

Rilascio della licenza di studente ATCO

L'articolo 4 disciplina il rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo sulla base di certificati esteri. Il richiedente deve avere almeno 18 anni, soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, parte ATCO, capo D, titoli da 1 a 4, del regolamento (UE) 2015/340, possedere un certificato medico valido ai sensi dell'allegato IV (parte ATCO.MED) e dimostrare competenze linguistiche adeguate secondo i punti ATCO.B.030 a ATCO.B.040 dell'allegato I, parte ATCO, capo B, del medesimo regolamento.

Raccomandazione dell'organizzazione di addestramento e credito formativo

Per ottenere la licenza di studente ATCO, il titolare di una licenza di paese terzo deve prima ottenere una raccomandazione da un'organizzazione di addestramento che rispetti l'allegato III (parte ATCO.OR) del regolamento (UE) 2015/340 ed sia certificata per l'addestramento iniziale. La raccomandazione deve descrivere le attribuzioni della licenza estera, indicare i requisiti del regolamento (UE) 2015/340 per i quali si chiede il credito, descrivere l'addestramento aggiuntivo, esami e valutazioni, attestare l'equivalenza rispetto all'addestramento iniziale richiesto e includere i documenti di supporto pertinenti. L'autorità competente deve tener conto di tale raccomandazione nel concedere il credito.

Riconoscimento di licenze e certificati per addestramento e valutazioni

L'articolo 5 consente il riconoscimento di licenze ATCO di paesi terzi, con le relative abilitazioni, specializzazioni o certificati, ai fini della fornitura di addestramento e valutazioni. Il richiedente deve essere titolare di una licenza rilasciata in conformità all'allegato 1 della convenzione di Chicago e con un'abilitazione corrispondente a quella per cui è autorizzato ad addestrare o valutare, e deve inoltre dimostrare all'autorità competente di aver ricevuto l'addestramento e superato esami e valutazioni equivalenti a quelli previsti dall'allegato I, parte ATCO, capo D, titolo 5, del regolamento (UE) 2015/340. Le attribuzioni sono limitate alle attività di addestramento e valutazione presso organizzazioni certificate per l'addestramento iniziale.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 6 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aerealicenze professionaliriconoscimento di qualifiche esterenavigazione aerea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.