Regolamento (UE) 2025/1178
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della valutazione del contributo alla resilienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 attua l’articolo 29 del regolamento (UE) 2024/1735, precisando quali prodotti finali e componenti specifici delle tecnologie a zero emissioni nette devono essere presi in considerazione per valutare il contributo alla resilienza. L’obiettivo è supportare l’applicazione di criteri non di prezzo negli appalti pubblici, nelle aste per le rinnovabili e in altre forme di intervento pubblico quando vi sia una dipendenza significativa da paesi terzi. L’allegato contiene un elenco molto ampio di tecnologie, dalle solari all’eolico, dallo stoccaggio all’idrogeno, dalle reti elettriche al nucleare, fino a biotecnologie, combustibili alternativi e tecnologie di trasporto e utilizzo della CO2. L’applicazione è differita al 30 dicembre 2025 per consentire agli Stati membri di prepararsi.
Definisce l’elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei principali componenti specifici da usare per valutare il contributo alla resilienza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1735.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, per il tramite delle misure del regolamento (UE) 2024/1735, alle procedure di appalto pubblico, alle aste per le energie rinnovabili e alle altre forme di intervento pubblico in cui debbano essere considerati criteri diversi dal prezzo, in particolare il contributo alla resilienza. L’ambito materiale è limitato ai prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e ai loro principali componenti specifici elencati nell’allegato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 30 dicembre 2025.
Elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della valutazione del contributo alla resilienza
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione attua il regolamento (UE) 2024/1735 e specifica l’elenco dei prodotti finali e dei principali componenti specifici da prendere in considerazione per la valutazione del contributo alla resilienza. La misura risponde all’esigenza di rafforzare la resilienza e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione nelle tecnologie a zero emissioni nette, in particolare nei casi di dipendenza significativa da paesi terzi.
Contesto normativo e finalità
I considerando richiamano la logica generale del regolamento (UE) 2024/1735: creare un quadro comune per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie net zero, promuovendo la diversificazione delle catene di approvvigionamento e la capacità produttiva interna. Quando, ai sensi degli articoli 25, 26 e 28 di tale regolamento, devono essere applicati criteri diversi dal prezzo negli appalti pubblici, nelle aste per le energie rinnovabili o in altre forme di intervento pubblico, il contributo alla resilienza diventa un criterio rilevante. L’elenco adottato con questo regolamento di esecuzione serve precisamente a valutare tale contributo.
Ambito dell’elenco
L’allegato contiene un catalogo esteso di tecnologie e componenti principali, articolato per grandi famiglie tecnologiche. Tra le aree incluse figurano, in particolare:
- tecnologie solari, fotovoltaiche, termoelettriche e termiche;
- tecnologie eoliche onshore e offshore;
- batterie, accumulo elettrochimico, gravitazionale, termico e a gas compresso/liquefatto;
- pompe di calore e geotermia;
- tecnologie dell’idrogeno, comprese elettrolisi, fuel cell, trasporto, distribuzione e stoccaggio;
- biogas e biometano sostenibili;
- cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del carbonio;
- reti elettriche, digitalizzazione della rete e ricarica elettrica per i trasporti;
- tecnologie per la fissione nucleare e per il ciclo del combustibile nucleare;
- combustibili alternativi sostenibili e combustibili rinnovabili di origine non biologica;
- soluzioni biotecnologiche per clima ed energia;
- tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione;
- propulsione eolica ed elettrica per i trasporti;
- altre tecnologie nucleari, come la fusione.
Principi per i componenti specifici
Il regolamento precisa che nel novero dei principali componenti specifici devono rientrare solo quelli principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette e che risultano essenziali per la resilienza dell’Unione. Il criterio è duplice: il componente deve incidere in modo significativo sul valore del prodotto finale oppure essere fondamentale per sostenere la resilienza dell’intera catena di approvvigionamento.
Precisazioni tecniche rilevanti
L’allegato contiene anche alcune note interpretative utili in pratica. In particolare:
- il termine "equivalenti" copre fasi simili o tecnologie chiave abilitanti necessarie per il fotovoltaico a strato sottile, organico, tandem o di altro tipo;
- le "batterie" sono quelle definite dall’articolo 3, punti 13, 14 e 15, del regolamento (UE) 2023/1542;
- i "sistemi stradali elettrici" corrispondono alla ricarica dinamica lungo la strada, comprensiva di carica conduttiva e induttiva;
- la distinzione tra "riscaldatore" e "forno" dipende dalla fascia di temperatura di impiego.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 30 dicembre 2025, così da consentire agli Stati membri di prepararsi all’applicazione delle prescrizioni connesse al contributo alla resilienza. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e funzione dell’elenco
L’articolo 1 stabilisce che l’elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici, utilizzato per valutare il contributo alla resilienza, è contenuto nell’allegato. L’elenco costituisce quindi lo strumento operativo per l’applicazione del criterio della resilienza previsto dal regolamento (UE) 2024/1735.
Base normativa e finalità del criterio di resilienza
Il regolamento è adottato in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735. I considerando chiariscono che l’elenco serve nei casi in cui esista una dipendenza significativa dai paesi terzi nell’approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette e che, in tali contesti, devono essere valorizzati criteri diversi dal prezzo negli appalti pubblici, nelle aste per le energie rinnovabili e in altre forme di intervento pubblico.
Criteri per l’inclusione dei componenti principali
I componenti specifici inclusi nell’allegato sono quelli principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette e ritenuti essenziali per la resilienza dell’Unione. Il testo precisa che essi devono incidere in modo significativo sul valore del prodotto finale oppure essere fondamentali per la resilienza dell’intera catena di approvvigionamento.
Contenuto dell’allegato
L’allegato elenca numerose categorie di tecnologie e relativi componenti, tra cui: tecnologie solari, eoliche onshore e offshore, batterie e sistemi di accumulo, pompe di calore e geotermia, idrogeno, biogas e biometano sostenibili, cattura e stoccaggio del carbonio, reti elettriche, ricarica elettrica per i trasporti, energia nucleare a fissione e ciclo del combustibile, combustibili alternativi sostenibili, idroelettrico, tecnologie per l’efficienza energetica del sistema energetico, combustibili rinnovabili di origine non biologica, soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia, tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione, trasporto e utilizzo della CO2, propulsione eolica ed elettrica per i trasporti, nonché altre tecnologie nucleari come la fusione.
Definizioni e precisazioni tecniche nell’allegato
L’allegato contiene alcune note chiarificatrici: gli elementi indicati come "equivalenti" includono fasi simili o tecnologie chiave abilitanti necessarie per determinate tecnologie fotovoltaiche; le "batterie" sono quelle definite dal regolamento (UE) 2023/1542; i "sistemi stradali elettrici" sono sistemi di ricarica dinamica lungo la strada; i riferimenti a "riscaldatore" e "forno" distinguono le applicazioni per fasce di temperatura.
Entrata in vigore e applicazione differita
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 30 dicembre 2025. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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