Regolamento (UE) 2025/1176
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri armonizzati, obbligatori o opzionali, per la preselezione e l'aggiudicazione nelle aste per l'energia rinnovabile, in attuazione dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735. I criteri riguardano condotta responsabile d'impresa, cibersicurezza, capacità di realizzazione del progetto, resilienza delle catene di approvvigionamento, sostenibilità ambientale, innovazione e integrazione del sistema energetico. Il testo disciplina anche le modalità di valutazione, le prove documentali, le garanzie, le sanzioni e i casi in cui gli Stati membri devono applicare soglie o restrizioni legate alla dipendenza da un unico paese terzo. L'obiettivo è garantire aste trasparenti, non discriminatorie e concorrenziali, evitando frammentazione del mercato e oneri sproporzionati.
Specificazione dei criteri di preselezione e di aggiudicazione da utilizzare nelle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735.
Ambito di applicazione
Si applica alle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili disciplinate dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735, svolte dagli Stati membri per le tecnologie a zero emissioni nette rientranti in tale articolo, incluse in particolare tecnologie solari, eoliche onshore e offshore, pompe di calore, geotermia, idrogeno/elettrolizzatori, biogas/biometano sostenibili e combustibili rinnovabili. Vincola le autorità competenti nazionali nella progettazione di criteri di preselezione o di aggiudicazione e gli offerenti che partecipano alle aste; si applica nel SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono previste esclusioni e regimi attenuati per persone fisiche, imprese fuori dall'ambito della direttiva 2013/34/UE e comunità di energia rinnovabile in relazione ad alcuni obblighi, nonché soglie specifiche per progetti sotto o sopra 10 MW e per ipotesi di particolare dipendenza da paesi terzi o di rischio cyber.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176: criteri di preselezione e aggiudicazione per le aste dell'energia rinnovabile
Il regolamento attua l'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735 e mira a rendere uniformi, nell'Unione, i criteri diversi dal prezzo che gli Stati membri possono o devono integrare nelle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili. La finalità dichiarata è conciliare rapidità di diffusione, sostenibilità, resilienza delle catene di approvvigionamento, sicurezza informatica e concorrenza, evitando frammentazioni del mercato interno e costi sproporzionati.
Ambito e impostazione generale
Le disposizioni si rivolgono alle autorità competenti che progettano le aste e agli operatori economici che vi partecipano. Il regolamento non sostituisce il quadro di base dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735, ma ne specifica i criteri, distinguendo tra criteri di preselezione e criteri di aggiudicazione, che possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione. In tutto il testo è centrale l'idea che i criteri debbano essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori e coerenti con gli obiettivi dell'asta, senza ostacolare eccessivamente la partecipazione né imporre oneri amministrativi o economici sproporzionati.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 introduce alcune definizioni operative utili per l'applicazione del regolamento, tra cui:
- comunità di energia rinnovabile, rinviando alla direttiva (UE) 2018/2001;
- dovere di diligenza, inteso come processo di individuazione, prevenzione e attenuazione degli impatti negativi su ambiente e società lungo la catena del valore;
- controllo operativo, cioè il potere di adottare e applicare politiche operative per il funzionamento dell'impianto;
- impronta di carbonio, economia circolare, impatto sulla biodiversità, efficienza energetica, inquinamento, flessibilità temporale, impatto determinato dall'ubicazione e connessione tra vettori energetici. Queste definizioni sono funzionali alla standardizzazione dei criteri ambientali, di resilienza e di qualità tecnica utilizzabili nelle aste.
Principi generali per la progettazione dei criteri
L'articolo 3 stabilisce i principi generali applicabili a tutti i criteri diversi dal prezzo. Le autorità devono:
- definire e valutare i criteri in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio;
- tener conto della maturità di mercato della tecnologia e, se opportuno, coinvolgere operatori, sviluppatori, fabbricanti, società civile ed esperti;
- garantire che i criteri favoriscano una diffusione rapida, efficiente e sostenibile delle rinnovabili;
- evitare ostacoli ingiustificati all'ingresso e costi sproporzionati;
- usare, ove disponibili, metodi di valutazione previsti dal diritto UE;
- basarsi, quando esistono, sulle classi di prestazione previste dagli atti delegati del regolamento (UE) 2024/1781.
Criteri di preselezione obbligatori: condotta responsabile d'impresa
L'articolo 4 prevede un criterio di preselezione obbligatorio sulla condotta responsabile d'impresa. In linea generale, gli offerenti devono adottare misure per attuare gli elementi fondamentali del dovere di diligenza previsti dalla direttiva (UE) 2024/1760 e divulgare pubblicamente una dichiarazione contenente almeno gli elementi indicati dal regolamento delegato (UE) 2023/2772. Sono però previste importanti eccezioni e attenuazioni:
- persone fisiche, imprese escluse dall'ambito della direttiva 2013/34/UE e comunità di energia rinnovabile non sono soggette al medesimo obbligo pieno;
- per tali soggetti, se l'offerta riguarda progetti sopra 10 MW, è richiesto un reporting limitato sugli elementi fondamentali del dovere di diligenza;
- gli Stati membri possono estendere a questi soggetti gli obblighi pieni per progetti sopra 10 MW. La conformità deve essere verificata, di regola, mediante dichiarazioni giustificative attestate da terzi indipendenti.
Criteri di preselezione obbligatori: cibersicurezza e sicurezza dei dati
L'articolo 5 impone criteri di preselezione in materia di cibersicurezza e sicurezza dei dati. Gli offerenti devono adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, secondo i principi di sicurezza by design e by default, per proteggere i sistemi informativi e di rete dell'impianto, e presentare un piano di cibersicurezza. In presenza di specifiche condizioni di rischio, il piano deve prevedere che i dati relativi all'attività d'asta siano conservati e trattati nel SEE e non trasferiti al di fuori di esso. Ciò vale, in particolare, quando l'offerente è soggetto alla giurisdizione di un paese terzo che imponga la comunicazione precoce di vulnerabilità di software o hardware, oppure quando esistono dichiarazioni pubbliche dell'Unione o dello Stato membro interessato su attività o campagne informatiche dolose provenienti da quel paese terzo. Inoltre:
- i fornitori TIC devono adottare misure equivalenti;
- il controllo operativo dell'impianto deve essere mantenuto da un gestore stabilito nel SEE.
Capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti
L'articolo 6 richiede che l'offerente dimostri affidabilità tecnica, economica e organizzativa, producendo almeno due tra una serie di documenti probatori. Tra questi figurano:
- documenti identificativi;
- autorizzazioni e prova di conformità normativa;
- evidenze della solidità finanziaria ed economica;
- descrizione del progetto conforme alle specifiche d'asta;
- prove della fattibilità tecnica e dell'esperienza pregressa;
- cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio. I requisiti devono essere modulati in funzione dei costi, dei rischi, della capacità e della maturità tecnologica, evitando che requisiti troppo stringenti limitino artificiosamente la concorrenza.
Contributo alla resilienza: regole legate alla dipendenza da paesi terzi
L'articolo 7 introduce criteri di resilienza attivabili quando, sulla base di una determinazione della Commissione resa almeno nove mesi prima della pubblicazione dell'asta ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735, l'Unione dipenda in misura eccessiva da un unico paese terzo per specifiche tecnologie o componenti. In tali casi, le autorità possono ammettere alla gara o attribuire punti solo alle offerte che rispettano condizioni sull'origine o sull'assemblaggio dei prodotti finali e dei principali componenti specifici. Il regolamento detta soglie differenziate per:
- tecnologie fotovoltaiche;
- eolico onshore;
- eolico offshore;
- elettrolizzatori;
- pompe di calore;
- altre tecnologie a zero emissioni nette coperte dall'articolo 26. Per eolico onshore/offshore ed elettrolizzatori è prevista anche una regola specifica in assenza di una determinazione della Commissione, con riferimento alla Repubblica popolare cinese e alla quota minima di prodotti finali o componenti che devono soddisfare i requisiti del paragrafo 1. Il testo disciplina anche il caso in cui la dipendenza riguardi singoli componenti specifici e consente, in presenza di quote superiori all'85 %, un adeguamento dei limiti. Per i moduli fotovoltaici si chiarisce che, ai fini della resilienza, rileva l'assemblaggio del sistema e del modulo, non l'origine secondo le regole doganali generali.
Sostenibilità ambientale: impronta di carbonio
L'articolo 8 consente di usare l'impronta di carbonio come criterio di preselezione o di aggiudicazione, o in forma mista. Le autorità devono indicare le tecnologie interessate, il livello di valutazione (progetto o componente) e la metodologia da applicare. Gli offerenti devono misurare e comunicare l'impronta di carbonio utilizzando, ove disponibili, i metodi UE di valutazione del ciclo di vita. In mancanza, si fa ricorso a metodi UE analoghi o, in ultima istanza, a metodi internazionali. Se la metodologia non specifica già unità funzionali, confini del sistema, ipotesi e qualità dei dati, questi elementi devono essere definiti e pubblicati dalle autorità competenti. Per le metodologie non coperte da riferimenti UE specifici, la valutazione deve coprire almeno estrazione e produzione delle risorse, fabbricazione, energia impiegata, trasporto, installazione, funzionamento, manutenzione, disattivazione e fine vita.
Sostenibilità ambientale: economia circolare, biodiversità, acqua e inquinamento
L'articolo 9 consente criteri relativi all'economia circolare, basati su:
- riciclabilità;
- riparabilità e manutenzione;
- miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento;
- uso o contenuto di materiali riciclati, comprese materie prime critiche. L'articolo 10 disciplina il criterio biodiversità, imponendo, per i criteri di preselezione, sistemi di monitoraggio degli impatti positivi e negativi e l'impegno ad adottare misure adattative. Se la biodiversità è usata come criterio di aggiudicazione, il progetto deve offrire contributi positivi netti, anche mediante misure di conservazione o ripristino, incluse quelle pertinenti agli habitat, agli uccelli selvatici, agli ecosistemi, all'ambiente marino e alle acque. L'articolo 12 consente criteri sull'uso efficiente dell'acqua e sulla prevenzione dell'inquinamento idrico, con obblighi di monitoraggio e soluzioni adattative; come criterio di aggiudicazione è richiesto un contributo positivo al mantenimento o conseguimento del buono stato delle acque. L'articolo 13 riguarda l'inquinamento diverso dai gas serra: i criteri devono valutare la riduzione degli impatti in installazione, esercizio e disattivazione, con metodologie e soglie coerenti con il diritto UE e, se utile, con i criteri dell'appendice C del regolamento delegato (UE) 2023/2486.
Sostenibilità: innovazione e integrazione del sistema energetico
L'articolo 14 disciplina i criteri di innovazione. Le autorità devono distinguere, se pertinente, tra aste orientate esclusivamente all'innovazione e aste ordinarie. In entrambi i casi i progetti devono superare lo stato dell'arte tramite un livello minimo di miglioramento di indicatori chiave di prestazione. Nelle aste focalizzate sull'innovazione è inoltre richiesto un adeguato livello di maturità tecnologica e possono essere imposti obblighi di divulgazione delle conoscenze o di concessione di licenze a condizioni eque, non esclusive e non discriminatorie. L'articolo 15 regola l'integrazione del sistema energetico, valutando:
- la flessibilità temporale;
- l'impatto determinato dall'ubicazione;
- le connessioni tra vettori energetici. Sono considerati, tra l'altro, la combinazione di tecnologie di generazione, di accumulo o di risposte della domanda, la localizzazione e il punto di connessione alla rete, nonché la capacità di trasferire energia da un vettore a un altro, ad esempio verso calore o idrogeno.
Valutazione, conformità, garanzie e sanzioni
L'articolo 16 impone una metodologia di valutazione delle offerte trasparente, oggettiva e non discriminatoria, preferibilmente quantitativa e con sistema di punteggio pubblicato prima della gara. Se la quantificazione non è possibile, è ammessa una valutazione qualitativa, purché giustificata e limitata negli oneri amministrativi. Gli offerenti devono impegnarsi al rispetto delle specifiche al momento dell'offerta o prima. La conformità è verificata con strumenti specifici:
- per la condotta responsabile d'impresa, dichiarazioni giustificative di terzi indipendenti;
- per la cibersicurezza, un piano di cibersicurezza aggiornato periodicamente;
- per i criteri di resilienza, documentazione doganale e altra prova dell'origine o dell'assemblaggio;
- in generale, garanzie adeguate quali garanzie di offerta, di completamento e di buona esecuzione. L'articolo 17 impone sanzioni per la mancata conformità, che possono consistere in somme forfettarie, sanzioni giornaliere, riduzione o revoca del sostegno o esclusione da future aste. Anche il livello delle garanzie e delle sanzioni deve essere proporzionato ma sufficientemente elevato da scoraggiare offerte opportunistiche.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell'articolo 18, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e principi generali
Definisce le specifiche dei criteri previsti dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735. I criteri diversi dal prezzo devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori, proporzionati, coerenti con il diritto dell'Unione e con gli impegni internazionali dell'Unione, e basati, ove possibile, su metodi di valutazione già previsti dalla normativa UE.
Condotta responsabile d'impresa
Introduce un criterio di preselezione che richiede agli offerenti di adottare misure di dovere di diligenza nelle attività commerciali legate all'asta, con obbligo di dichiarazione pubblica. Sono previste esenzioni o obblighi attenuati per persone fisiche, imprese escluse dalla direttiva 2013/34/UE e comunità di energia rinnovabile; per progetti sopra 10 MW possono essere richieste rendicontazioni specifiche, e gli Stati membri possono estendere taluni obblighi anche a tali soggetti.
Cibersicurezza e sicurezza dei dati
Richiede misure tecniche, operative e organizzative adeguate per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete, la presentazione di un piano di cibersicurezza, la localizzazione nel SEE dei dati trattati nell'ambito dell'asta in presenza di determinate condizioni di rischio, il controllo operativo dell'impianto da parte di un gestore stabilito nel SEE e obblighi analoghi per i fornitori TIC.
Capacità di realizzare il progetto
Impone all'offerente di produrre almeno due tra una serie di documenti probatori: identificazione, autorizzazioni o conformità normativa, solidità finanziaria ed economica, descrizione del progetto, prove di fattibilità tecnica ed esperienza, cronoprogramma. I requisiti devono essere modulati in funzione di costi, rischi, capacità, maturità tecnologica, innovazione richiesta e condizioni di mercato.
Contributo alla resilienza
Prevede criteri legati all'origine e all'assemblaggio dei prodotti finali e dei principali componenti specifici, con regole attivabili quando la Commissione accerta una dipendenza eccessiva da un unico paese terzo. Per varie tecnologie sono fissati limiti numerici e soglie diverse; per eolico onshore/offshore ed elettrolizzatori è previsto anche un criterio specifico con riferimento alla Repubblica popolare cinese in assenza di una determinazione della Commissione sulle soglie di dipendenza.
Sostenibilità ambientale: impronta di carbonio
Consente l'uso di un criterio relativo all'impronta di carbonio, da misurare lungo il ciclo di vita con metodologie UE ove disponibili; in mancanza, con metodi previsti da altre norme UE o, in ultima istanza, da norme internazionali. Le autorità devono definire unità funzionali, confini del sistema, ipotesi e requisiti di qualità dei dati.
Sostenibilità ambientale: economia circolare
Consente criteri relativi a riciclabilità, riparabilità, manutenzione, riutilizzo, rifabbricazione, ricondizionamento e uso di materiali riciclati, comprese le materie prime critiche, facendo riferimento ai parametri del regolamento (UE) 2024/1781 e, se necessario, a norme internazionali.
Sostenibilità ambientale: biodiversità, acqua e inquinamento
Permette criteri su monitoraggio e mitigazione degli impatti sulla biodiversità durante l'intero ciclo di vita, con possibilità di richiedere contributi positivi netti alla biodiversità; prevede analoghi criteri per il buon stato delle acque e per la riduzione dell'inquinamento non climalterante, in coerenza con la normativa ambientale UE pertinente.
Sostenibilità: innovazione e integrazione del sistema energetico
Per l'innovazione, distingue tra aste orientate esclusivamente all'innovazione e aste ordinarie, richiede un livello minimo di miglioramento rispetto allo stato dell'arte e, per le prime, una maturità tecnologica adeguata e requisiti di divulgazione/licenza dei risultati. Per l'integrazione del sistema energetico valorizza flessibilità temporale, connessioni tra vettori energetici e ubicazione, anche tramite tecnologie di stoccaggio, conversione e localizzazione ottimale.
Valutazione, conformità, garanzie e sanzioni
Le autorità competenti devono stabilire una metodologia trasparente e non discriminatoria di attribuzione dei punteggi, eventualmente anche qualitativa se giustificata. Gli offerenti si impegnano al rispetto dei requisiti al momento dell'offerta o prima; la conformità è verificata in momenti definiti dalle autorità. Sono richieste garanzie adeguate (offerta, completamento, buona esecuzione) e sanzioni in caso di mancata conformità, incluse somme forfettarie, sanzioni giornaliere, riduzione/revoca del sostegno ed esclusione da future aste.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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