Sentenza del 20/02/2024 n. 125 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IMU - Sospensione dei termini - Applicabilità della normativa di cui all' art. 67 del D.L. n. 18/2020 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2016 per presunta decadenza del potere di notificare: il contribuente (I. Sas) aveva eccepito che l'atto notificato il 21.01.2022 era tardivo rispetto al termine previsto dall'art. 1, co. 161, legge n. 296/2006 (termine naturale 31.12.2021). La società di riscossione (S. M. S.r.l.) ha impugnato in appello la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente per mancata prova, sostenendo invece che l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (sospensione per emergenza COVID) sposti in avanti di 85 giorni i termini di decadenza pendenti all'8.3.2020 e quindi renda la notifica del 21.01.2022 tempestiva.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello della S. M. S.r.l., ritenendo applicabile l'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ai termini di decadenza pendenti all'8.3.2020 anche se la loro scadenza effettiva ricadeva oltre il 31.12.2020, e per i tributi locali. Ne consegue che al termine naturale per la notifica dell'accertamento IMU relativo al 2016 (31.12.2021) vanno aggiunti 85 giorni, fissando la scadenza effettiva al 26.03.2022; la notifica del 21.01.2022 è quindi tempestiva. Appello accolto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 67, D.L. 17.03.2020, n. 18
Sospende dall'8.3.2020 al 31.5.2020 i termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori e dispone che i termini di prescrizione e decadenza pendenti alla data dell'8.3.2020 si spostano in avanti della durata della sospensione (85 giorni), applicabile anche ai tributi locali.
art. 1, co. 161, legge n. 296/2006
Stabilisce i termini decadenziali per la notifica degli accertamenti IMU; nel caso concreto il termine naturale per gli accertamenti IMU riferiti al 2016 era il 31.12.2021 (al quale vanno sommati eventuali giorni di sospensione come stabilito dall'art. 67 DL 18/2020).
art. 68, D.L. 17.03.2020, n. 18
Prevede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti nel medesimo periodo di sospensione; distinta rispetto all'art. 67 che riguarda prescrizione e decadenza.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 6.5.2020
Ha interpretato l'art. 67 nel senso che lo spostamento in avanti del decorso dei termini opera anche se il termine sospeso non scade entro il 2020 (cioè si applica ai termini pendenti all'8.3.2020 indipendentemente dall'anno di scadenza).
Risoluzione Dipartimento delle Finanze n. 6/DF del 15.6.2020
Conferma che la norma sposta in avanti il decorso dei termini di prescrizione e decadenza per la durata della sospensione e precisa che l'effetto si traduce in un protrarsi delle decadenze per 85 giorni.
Parere IFEL
Sostiene che tutti i termini di decadenza pendenti all'8.3.2020 sono prorogati di 85 giorni e che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, co. 161, legge n. 296/2006 vanno aggiunti 85 giorni; applicabile anche ai tributi locali.
Massime di principio
- L'art. 67 D.L. n. 18/2020 sospende i termini di prescrizione e decadenza pendenti all'8.3.2020 per la durata 8.3.2020-31.5.2020 (85 giorni), trasferendo tale periodo sul computo dei termini sia se la scadenza ricadeva nel 2020 sia se ricadeva negli anni successivi.
- La sospensione prevista dall'art. 67 trova applicazione anche alle attività degli enti locali (Comuni) e, quindi, ai tributi locali quali l'IMU, salvo espressa esclusione normativa.
- Per gli accertamenti IMU, al termine decadenziale previsto dalla legge (es. art. 1, co. 161, legge n. 296/2006) deve essere aggiunto il periodo di sospensione di 85 giorni quando il termine era pendente all'8.3.2020; la notifica entro il termine maggiorato è tempestiva.
- Se il contribuente eccepisce la decadenza, l'ente impositore (o la società di riscossione) deve essere in grado di dimostrare la tempestività della notifica calcolando correttamente gli effetti della sospensione. Tuttavia, l'interpretazione prevalente e confermata dagli organi finanziari rende la proroga automatica per i termini pendenti alla data indicata.
- Nelle controversie simili è opportuno verificare: (a) la data di insorgenza del termine originario; (b) se il termine era pendente all'8.3.2020; (c) applicare la maggiorazione di 85 giorni se ricorre; (d) documentare le date di notifica e il computo effettuato dall'ente per evitare contestazioni procedurali.
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