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Ordinanza

Ordinanza n. 113/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: della nota prot. n. 2815 del 4.3.2026 con la quale il Comune di Roccaraso, in palese violazione ed elusione della Decisione n. 11 del 26 gennaio 2026 del Difensore Civico Regionale dell’Abruzzo, ha confermato il silenzio rigetto opponendo un sostanziale diniego alla istanza di accesso agli atti della Sig.ra Francesca Paola Cataldi acquisita al prot. n. 11257 del 16.10.2025 nella parte in cui si riferisce all’accesso agli “atti relativi alla sdemanializzazione della particella e la sua cessione a privati” (particella catastale n. 840, Foglio 2), poi meglio individuabili nell’ambito del procedimento dinanzi al e richiamati dalla decisione del Decisione del Difensore Civico; di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso comprese, ove occorra, la nota comunale prot. n.14092 del 30-12-2025 di parziale accesso e le note comunali prot. n. 3466 del 19.3.2026 e prot. n. 3611 del 23.3.2026 di reiterata elusione e violazione della precitata decisione del Difensore Civico; nonché per l’accertamento del diritto della Sig.ra Francesca Paola Cataldi ad accedere, anche ai sensi dell’art. 22 e ss. l. n. 241/90, ai predetti documenti mediante trasmissione in via telematica; e la conseguente condanna del Comune di Roccaraso alla ostensione degli stessi.

Giustizia amministrativa202600185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: nota comunale di conferma del silenzio-rigetto e sostanziale diniego dell'accesso agli atti relativi alla sdemanializzazione e cessione a privati di una particella catastale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota comunale prot. n. 2815 del 4 marzo 2026, deducendo la violazione e l'elusione della Decisione n. 11 del 26 gennaio 2026 del Difensore civico regionale dell'Abruzzo e chiedendo l'accertamento del diritto di accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, agli atti relativi alla sdemanializzazione e alla cessione a privati della particella catastale n. 840, foglio 2, con trasmissione telematica e conseguente condanna del Comune all'ostensione. Sono state inoltre indicate, quali atti connessi, una precedente nota di parziale accesso e successive note comunali ritenute reiterative della violazione o elusione della decisione del Difensore civico. Nel giudizio non si sono costituiti il Comune né gli altri soggetti intimati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare incidentale. Ha ritenuto che il giudizio in materia di accesso sia regolato dal rito speciale accelerato dell'art. 116 c.p.a. e che, ordinariamente, in tale rito sia difficilmente configurabile il cumulo con una tutela cautelare, poiché la misura cautelare finirebbe per assicurare la stessa utilità conseguibile con la decisione sul merito della domanda di accesso, eludendo sostanzialmente la disciplina dei termini processuali. Il Tribunale ha quindi fissato la camera di consiglio per la decisione sul ricorso per accesso al 10 luglio 2026. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, considerata la mancata costituzione dell'amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio in materia di accesso è soggetto a un rito accelerato incompatibile, in via ordinaria, con il cumulo di una domanda cautelare avente la medesima utilità della decisione di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento generale della domanda cautelare, la cui ammissibilità è stata esclusa nel caso concreto in ragione della disciplina speciale dell'accesso.

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    Richiamati quale base normativa del diritto di accesso documentale oggetto della domanda principale, non ancora decisa.

Massime di principio

  • Nel giudizio speciale accelerato in materia di accesso, disciplinato dall'art. 116 c.p.a., è ordinariamente inammissibile il cumulo con una domanda cautelare quando la misura richiesta assicurerebbe la stessa utilità della pronuncia di merito sull'accesso.
  • Il cumulo tra rito dell'accesso e tutela cautelare non può essere utilizzato per ottenere anticipatamente il risultato sostanziale della domanda di accesso, eludendo la disciplina accelerata e i relativi termini processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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