Cassazione Penale, Sentenza n. 13562/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: (1) la violazione del divieto di reformatio in peius perché, in sede di giudizio di rinvio, la Corte territoriale aveva ripristinato la provvisionale ex art. 539, comma 2, c.p.p. e l'obbligo ai sensi dell'art. 165 c.p. che erano stati invece revocati da una precedente sentenza di appello (quindi imponendo un trattamento peggiorativo rispetto alla statuizione favorevole già acquisita dall'imputato); (2) il mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di annullamento circa le modalità di accertamento dell'elemento psicologico del reato di calunnia (art. 368 c.p.), in quanto la Corte territoriale non si era uniformata alla pronuncia di annullamento e non aveva proceduto a una nuova, specifica valutazione dell'attendibilità del teste Bruno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in entrambi i motivi. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio (con istruzioni): la Corte territoriale non poteva reintrodurre la provvisionale e l'obbligo ex art. 165 c.p. già revocati dall'appello precedente (divieto di reformatio in peius applicato anche alle statuizioni civili nel giudizio di rinvio quando l'appello originario aveva riconosciuto benefici all'imputato), e dovrà inoltre uniformarsi al principio di diritto indicato nella precedente pronuncia di annullamento procedendo a una specifica e motivata valutazione della credibilità del teste Bruno e della sussistenza dell'elemento psicologico della calunnia.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
Norma che punisce il reato di calunnia; la Corte richiama la necessità di accertare specificamente l'elemento psicologico e la attendibilità della fonte per affermare la responsabilità penale.
art. 163 cod. pen.
Disciplina la sospensione condizionale della pena; qui collegata all'obbligo ex art.165 e all'effetto che la statuizione civile può avere sulla fruizione del beneficio.
art. 165 cod. pen.
Consente di subordinare la sospensione condizionale all'ottemperanza di obbligazioni civili; la Corte ha censurato la reintroduzione di tale subordinazione quando in precedenza era stata revocata.
art. 539, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'immediata esecutività della provvisionale civile; la Corte ha impedito che tale provvisionale venisse nuovamente liquidata in fase di rinvio se già revocata in appello.
art. 627, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Regole sul giudizio di rinvio dopo annullamento in Cassazione; la Corte puntualizza che quando l'annullamento non è per vizi processuali, il divieto di reformatio in peius va rapportato alla sentenza di secondo grado annullata.
art. 597, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Sancisce il divieto di reformatio in peius in appello; la Corte estende il principio anche al giudizio di rinvio e alle statuizioni civili, nei termini indicati dalla giurisprudenza.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Regola la trattazione orale nel processo penale; indicata perché le parti avevano richiesto trattazione orale ai sensi della norma e successive modifiche legislative.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nella motivazione della sentenza di cassazione; qui richiamato nel contesto della esposizione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione per motivi non esclusivamente processuali il giudice del rinvio deve rispettare le statuizioni più favorevoli già consolidate in precedenti gradi (divieto di reformatio in peius applicabile anche alle statuizioni civili che siano state revocate in un precedente grado).
- Se la Cassazione annulla per vizi di motivazione relativi all'accertamento del dolo (o di altro elemento soggettivo), il giudice di rinvio è obbligato a uniformarsi al principio di diritto enunciato e a riesaminare concretamente la credibilità delle fonti di prova, motivando specificamente la valutazione.
- Non è ammesso ripristinare condizioni o oneri (es. provvisionale o obblighi civili che condizionano benefici penali) già revocati in un precedente grado, a meno che non vi sia una nuova e motivata valutazione coerente con i limiti fissati dalla Cassazione.
- La valutazione della credibilità di un testimone deve essere situata nel complesso del materiale probatorio e non può consistere in mere supposizioni o contrapposizioni non argomentate tra versioni differenti.
- Le statuizioni civili accessorie in materia penale (provvisionale, liquidazione del danno, obblighi ex art.165) incidono direttamente su benefici penali; per tale ragione le modifiche di tali statuizioni in sede di rinvio richiedono prudente rispetto dei principi di diritto e della tutela delle garanzie processuali.
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