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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04859/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in sede di rinvio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari, pronunciata quale giudice del rinvio, che lo aveva condannato a un anno di reclusione per il reato di falsità personale aggravata dalla recidiva reiterata, commesso il 27 luglio 2014. In ricorso ha dedotto otto motivi: assenza di motivazione sulla condotta materiale; violazione del divieto di bis in idem rispetto a un diverso capo per il quale era stato assolto; mancanza o contraddittorietà della motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; violazione dell'art. 61, comma 2, c.p.; difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; difetto di motivazione sull'applicazione della recidiva; difetto di motivazione sulla misura dell'aumento per la recidiva; difetto di motivazione sulla prescrizione. Con memoria successiva ha rinunciato ai primi, secondi e quarti motivi e ha introdotto un motivo nuovo fondato sugli artt. 24 Cost. e 51 c.p., richiamando la sentenza n. 111/2023 della Corte costituzionale, sostenendo che l'indicazione delle proprie generalità avrebbe integrato autoincriminazione. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi rinunciati, infondati o inammissibili gli altri, osservando che il diniego della particolare tenuità del fatto era sorretto da motivazione sufficiente in ragione della gravità della condotta, della violazione di prescrizioni di una misura di prevenzione e della recidiva; che il diniego delle attenuanti generiche risultava implicitamente motivato dalla gravità del fatto e dai numerosi precedenti; che la recidiva reiterata era coerentemente fondata sulle molte condanne precedenti; che l'aumento per recidiva è fissato in via legale dall'art. 99, comma 4, c.p.; che la prescrizione non era maturata poiché, per il recidivo reiterato, il termine massimo era di quindici anni. Quanto al motivo nuovo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché scollegato dai motivi originari e comunque manifestamente infondato, poiché la pronuncia costituzionale richiamata riguardava l'interrogatorio formale e non una risposta resa alla polizia giudiziaria in sede di controllo, in un contesto in cui le vere generalità erano state immediatamente accertate anche tramite documento di identità.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, c.p.

    richiamato come base dell'aggravamento per recidiva nella sentenza di condanna impugnata.

  • art. 496 c.p.

    norma incriminatrice del reato di falsità personale contestato e per cui era stata pronunciata condanna.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    la rinuncia espressa ad alcuni motivi di ricorso ne determina l'inammissibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è stata legittimamente esclusa per la gravità del fatto, la violazione di una misura di prevenzione e la recidiva.

  • art. 61, comma 2, c.p.

    norma evocata dal ricorrente come oggetto di doglianza, senza che la Corte ravvisi un vizio decisorio.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    l'aumento di pena per recidiva reiterata è fissato in misura legale e non richiede una specifica motivazione discrezionale.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    richiamati per escludere la maturazione della prescrizione, poiché per il recidivo reiterato il termine massimo era di quindici anni.

  • art. 24 Cost.

    invocato nel motivo nuovo per sostenere un preteso effetto autoincriminante della dichiarazione delle generalità.

  • art. 51 c.p.

    invocato nel motivo nuovo unitamente all'art. 24 Cost., ma ritenuto inconferente rispetto alla condotta contestata.

  • art. 121 c.p.p.

    gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.

    le questioni nuove non collegate ai motivi originari non possono essere veicolate come semplici memorie.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    i motivi nuovi sono soggetti a una disciplina autonoma e devono essere collegati alle questioni devolute con l'impugnazione.

  • sentenza Corte cost. n. 111/2023

    richiamata dal ricorrente, ma ritenuta applicabile all'interrogatorio formale e non alla mera identificazione durante un controllo di polizia.

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per la condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.

  • art. 121 c.p.p.

    norma richiamata indirettamente per la distinzione tra memoria e motivo nuovo.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa ad uno o più motivi di ricorso determina l'inammissibilità delle censure corrispondenti, con applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
  • Il motivo nuovo è ammissibile solo se collegato alle questioni già devolute con l'impugnazione; se introduce un thema decidendum autonomo, non può essere trattato come semplice memoria difensiva.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione anche sintetica quando il giudice valorizzi elementi come la gravità concreta della condotta, la violazione di prescrizioni di una misura di prevenzione e la recidiva.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato implicitamente mediante il richiamo alla gravità del fatto e alla negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali.
  • In materia di recidiva reiterata, quando l'aumento è stabilito dalla legge in misura predeterminata, non è necessaria una motivazione specifica sul quantum dell'aumento.
  • La prescrizione va valutata in relazione al termine massimo applicabile al caso concreto, tenendo conto delle cause di aumento previste per la recidiva reiterata.
  • La declaratoria di incostituzionalità che incide sull'obbligo di rispondere a domande autoincriminanti non è automaticamente estensibile alle ordinarie attività di identificazione svolte dalla polizia giudiziaria in assenza di indizi di reato e con immediato riscontro documentale delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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