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Ordinanza

Ordinanza n. 2789/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, a mezzo pec, in data 25 luglio 2025 e protocollata in data 29 luglio 2025; - del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti e del correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere, anche mediante esibizione in giudizio ex art. 116, comma 4, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202511570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti presentata il 25 luglio 2025 e protocollata il 29 luglio 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione su un'istanza di accesso agli atti e l'accertamento del proprio diritto all'accesso, con correlato obbligo dell'amministrazione di provvedere anche mediante esibizione in giudizio. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire la prima istanza di accesso presentata il 27 febbraio 2025 all'istituto scolastico e il verbale di consegna del 1° aprile 2025, nella versione integrale e corredata degli allegati, per verificare l'ammissibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a. e la tempestività della sua proposizione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando alle parti di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza la prima istanza di accesso del 27 febbraio 2025 e il verbale integrale di consegna del 1° aprile 2025, inclusi gli allegati. La documentazione è stata richiesta per consentire al Collegio di valutare l'ammissibilità e la tempestività del ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale del ricorso volto a tutelare il diritto di accesso e viene richiamato per verificare l'ammissibilità e la tempestività della proposizione.

  • art. 65 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato nel provvedimento, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione applicativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il giudice può disporre l'acquisizione della precedente istanza di accesso e della documentazione relativa alla sua eventuale evasione quando tali atti siano necessari per verificare l'ammissibilità e la tempestività del ricorso.
  • Quando la decisione sulla domanda di accesso dipende da documenti non disponibili al giudice, il TAR può rinviare la trattazione e assegnare alle parti un termine per il loro deposito, senza anticipare la decisione sul diritto di accesso o sull'illegittimità del silenzio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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