Sentenza n. 297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 332/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro il silenzio del Comune sull’istanza di attivazione della vigilanza edilizia e di adozione di misure repressive dell’abuso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano presentato al Comune un’istanza per sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e l’eventuale repressione dell’abuso realizzato dal vicino, deducendo il silenzio-inadempimento dell’amministrazione. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo applicabile anche all’azione contro il silenzio il criterio elaborato dall’Adunanza plenaria n. 22/2021 in materia di vicinitas e impugnazione dei titoli edilizi, e ravvisando la mancata dimostrazione di una concreta utilità derivante dalla repressione dell’abuso. Gli appellanti hanno dedotto: violazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la controversia riguardava il silenzio sull’obbligo dell’amministrazione di esercitare la vigilanza edilizia e non l’impugnazione di un titolo abilitativo; omessa valutazione, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., della nota comunale con cui era stata riconosciuta la fondatezza dell’istanza, a seguito di sopralluogo dal quale erano emerse difformità da reprimere; erroneità della necessità di dimostrare uno specifico pregiudizio ulteriore rispetto alla posizione di proprietari confinanti; persistente silenzio-inadempimento per mancata adozione di un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un’ingiunzione di demolizione nei confronti del controinteressato; gli appellanti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto ammissibile il ricorso originario, affermando che i proprietari confinanti avevano un concreto interesse a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi edilizi, desumibile sia dalla loro posizione di prossimità sia dal successivo comportamento dell’amministrazione e dal contenuto dell’ingiunzione di demolizione, relativa a un manufatto effettivamente abusivo posto nelle immediate vicinanze delle loro proprietà. Il giudice ha inoltre rilevato che il TAR avrebbe dovuto valutare la nota comunale depositata in giudizio, con la quale l’amministrazione aveva dato atto degli accertamenti compiuti e preannunciato l’adozione di provvedimenti repressivi. Poiché il Comune ha successivamente adottato l’ingiunzione di demolizione, l’interesse azionato è stato integralmente soddisfatto ed è venuto meno l’oggetto della lite. È stata pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., distinguendola dalla sopravvenuta carenza di interesse. Il Consiglio di Stato ha precisato che la legittimità dell’ingiunzione di demolizione resta autonomamente impugnabile e non costituiva oggetto del giudizio. Comune e controinteressato sono stati condannati in solido alle spese del doppio grado, quantificate in euro 4.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
Attribuisce all’amministrazione comunale i poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e impone l’attivazione dei conseguenti poteri repressivi in presenza di abusi.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina gli interventi repressivi conseguenti alla realizzazione di opere abusive, compresa l’ingiunzione di demolizione.
art. 31 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione avverso il silenzio dell’amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per l’azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando l’amministrazione adotta, nel corso del giudizio, un provvedimento integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Impone al giudice di valutare il comportamento delle parti rilevante ai fini della decisione, compreso il comportamento successivo dell’amministrazione documentato nel processo.
Adunanza plenaria, 9 dicembre 2021, n. 22
Il principio sulla vicinitas enunciato in relazione all’impugnazione di un titolo edilizio non può essere applicato automaticamente all’azione contro il silenzio relativo alla sollecitazione dei poteri repressivi edilizi.
Massime di principio
- Il proprietario confinante con un manufatto asseritamente abusivo ha un concreto interesse a sollecitare l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione edilizia; tale interesse non richiede necessariamente la dimostrazione di un ulteriore specifico pregiudizio quando la vicinitas è corroborata dalle circostanze concrete e dall’effettiva abusività dell’opera.
- Il principio affermato dall’Adunanza plenaria in materia di vicinitas ai fini dell’impugnazione di un titolo edilizio non è automaticamente applicabile all’azione avverso il silenzio dell’amministrazione sull’istanza diretta ad attivare i poteri di vigilanza e repressione dell’abusivismo edilizio.
- Nel giudizio contro il silenzio, il giudice deve valutare anche il comportamento successivo dell’amministrazione e gli atti da essa adottati nel corso del processo, quando siano rilevanti per accertare l’interesse a ricorrere e l’adempimento dell’obbligo di provvedere.
- L’adozione, nel corso del giudizio contro il silenzio, di un provvedimento amministrativo che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non una mera sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per ottenere una pronuncia amministrativa non pregiudica l’autonoma impugnabilità del successivo provvedimento adottato dall’amministrazione, se il ricorrente intende contestarne la legittimità.
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