Cassazione Penale, Sentenza n. 11952/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, dopo aver rideterminato la pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (riduzione di 1/6), ha rigettato l'istanza di concessione della sospensione condizionale della pena per mancanza di una previsione normativa espressa attribuente al giudice dell'esecuzione tale potere. Il ricorrente contestava la decisione sostenendo che il potere di concedere la sospensione discende dai poteri impliciti del giudice dell'esecuzione e dalla necessità di applicare gli artt. 163 e ss. c.p., e denunciava la sussistenza di contrasto giurisprudenziale (sent. n. 37899/2024 vs sent. n. 51692/2018), chiedendo eventualmente la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia per un nuovo esame. La decisione si fonda sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 208/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'art. 442, comma 2-bis, e dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione della pena e la non menzione nel casellario quando la pena originaria era superiore ai limiti che consentono tali benefici ma la pena, a seguito della riduzione, rientra in quei limiti. Di conseguenza il giudice dell'esecuzione dovrà riesaminare la richiesta di benefici alla luce di tale pronuncia costituzionale e dei requisiti sostanziali previsti dagli artt. 163 e ss. c.p.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte che non consente al giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione quando la pena originaria superava i limiti legali ma, a seguito della riduzione di 1/6, ricade nei limiti che permettono tali benefici.
art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Dichiarato incostituzionale, nella parte che esclude al giudice dell'esecuzione il potere di concedere la sospensione e la non menzione nelle ipotesi indicate dalla Corte Costituzionale.
artt. 163 e ss. c.p.
Norme sostanziali che disciplinano la sospensione condizionale della pena e i relativi requisiti; la Corte ha ritenuto applicabili al giudice dell'esecuzione una volta che la pena, dopo la riduzione, rientri nei limiti consententi il beneficio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 208/2024
Pronuncia decisiva che ha rilevato una disparità di trattamento e ha dichiarato incostituzionali le parti di legge che escludevano il potere del giudice dell'esecuzione di concedere sospensione e non menzione a seguito della riduzione di pena; ha dunque imposto che il giudice dell'esecuzione possa valutare anche quei benefici.
art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87
Norma di riferimento sul potere della Corte Costituzionale di dichiarare la incostituzionalità delle norme e le relative conseguenze; citata come base formale dell'effetto consequenziale della pronuncia costituzionale.
Sentenza Corte di Cassazione n. 37899/2024
Esempio di orientamento giurisprudenziale che aveva precedentemente escluso il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale a valle della riduzione, citato nel ricorso come contrastante con orientamenti anteriori.
Sentenza Corte di Cassazione n. 51692/2018
Esempio di orientamento giurisprudenziale contrario a quello della sentenza n. 37899/2024, ritenendo invece possibile l'adozione dei benefici da parte del giudice dell'esecuzione nelle ipotesi di riduzione.
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 208/2024 della Corte Costituzionale, il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario quando, a seguito di riduzione (es. 1/6 ex art. 442, comma 2-bis), la pena ricade nei limiti che consentono tali benefici.
- La valutazione della concedibilità dei benefici rimane soggetta ai requisiti sostanziali previsti dagli artt. 163 e ss. c.p.; il potere del giudice dell'esecuzione non altera il giudicato sull'accertamento del fatto.
- In caso di conflitto giurisprudenziale, la pronuncia della Corte Costituzionale prevale e normalizza la disciplina eliminando disparità di trattamento tra diverse modalità di ottenimento dello sconto di pena.
- Il rinvio al giudice dell'esecuzione comporta un nuovo esame della richiesta di sospensione e non menzione alla luce della declaratoria di incostituzionalità; il giudice deve motivare la valutazione secondo i criteri di legge.
- La portata del potere del giudice dell'esecuzione resta comunque limitata alla dimensione esecutiva e non può rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità svolto in sede di cognizione.
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