Corte di giustizia, Ordinanza C-361/23
Order of the Court of 11 October 2023. — Tinnus Enterprises LLC v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-361/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la domanda di Tinnus Enterprises LLC volta a far proseguire il ricorso avverso la sentenza del Tribunale in una controversia sulla nullità di un disegno comunitario. Ha rilevato che le doglianze vertevano in larga misura su questioni di fatto, valutazione delle prove e critica generica dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e della giurisprudenza DOCERAM. Poiché la ricorrente non ha dimostrato che tali questioni fossero significative per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE, la Corte ha rifiutato l'autorizzazione al proseguimento dell'impugnazione.
Ricorso per cassazione in materia di disegni comunitari: mancata autorizzazione al proseguimento dell'impugnazione per assenza di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del Tribunale in materia di nullità di un disegno comunitario, fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sollevasse una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, tale da giustificare l'autorizzazione al proseguimento ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura.
Principio di diritto
Il ricorso non può proseguire se la domanda di autorizzazione non dimostra, in modo chiaro e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione realmente significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. In particolare, censure che investono soprattutto apprezzamenti di fatto, valutazione delle prove o mera critica dell'applicazione giurisprudenziale, senza indicare con precisione la portata sistemica della questione di diritto, non soddisfano l'onere richiesto dall'articolo 58 bis dello Statuto; di conseguenza, la Corte rifiuta di autorizzare il proseguimento dell'impugnazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
Ricorso su disegno comunitario e filtro di ammissibilità dell'impugnazione
L'ordinanza riguarda un ricorso per cassazione proposto da Tinnus Enterprises LLC avverso la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 nella causa T‑577/21, relativa a un procedimento di nullità dinanzi all'EUIPO concernente un disegno comunitario per attrezzature di distribuzione di fluidi. La Corte è chiamata non a decidere nel merito dell'impugnazione, ma soltanto a stabilire se essa possa essere autorizzata a proseguire ai sensi del meccanismo di filtro previsto per talune impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di EUIPO.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama innanzitutto l'articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, che subordina la prosecuzione dell'impugnazione alla previa constatazione che essa sollevi una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Vengono inoltre menzionati l'articolo 56 dello Statuto, l'articolo 170 bis, l'articolo 170 ter e l'articolo 137 del regolamento di procedura. Sul piano sostanziale, la controversia è incentrata sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, disposizione che disciplina il motivo di nullità relativo alle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica.
Argomenti della ricorrente
Tinnus Enterprises sostiene che il Tribunale abbia commesso tre errori nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002:
- non avrebbe definito il concetto di "features of appearance" e avrebbe erroneamente limitato le caratteristiche rilevanti a quattro elementi del prodotto;
- avrebbe confuso il requisito delle caratteristiche "dictated by" la funzione tecnica con quello, più rigoroso, delle caratteristiche "solely dictated" da tale funzione;
- avrebbe applicato in modo errato la giurisprudenza DOCERAM, trascurando circostanze oggettive quali l'esistenza di soluzioni alternative e di una domanda di brevetto europea. La ricorrente invoca anche una pretesa divergenza tra le camere del Tribunale e richiama una precedente decisione del Tribunale, Praesidiad v EUIPO – Zaun (Post), per sostenere che l'intervento della Corte sarebbe necessario per garantire uniformità e sviluppo del diritto dei disegni comunitari.
Valutazione della Corte sulla soglia dell'articolo 58 bis
La Corte ricorda che spetta alla ricorrente dimostrare che la questione sollevata sia effettivamente significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di valutare la rilevanza sistemica delle questioni dedotte e non può limitarsi a critiche generiche o a contestazioni che riguardano il solo merito della controversia.
Ragioni del rigetto
La Corte esclude che la ricorrente abbia assolto tale onere per varie ragioni:
- l'argomento secondo cui la questione sarebbe frequente nei casi di nullità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, è troppo generale e, comunque, la mera ampiezza del numero di controversie non è decisiva per dimostrare la significatività della questione;
- il fatto che una questione non sia stata ancora esaminata dalla Corte non basta, da solo, a provarne la rilevanza per lo sviluppo del diritto dell'Unione;
- le censure sulla limitazione delle "features of appearance", sul valore probatorio della domanda di brevetto e sulla rilevanza delle soluzioni alternative attengono a valutazioni di fatto e di prova, che non sono idonee, di per sé, a fondare l'autorizzazione al proseguimento;
- le doglianze fondate su un preteso travisamento delle prove o su una supposta errata applicazione della giurisprudenza non indicano in modo sufficientemente preciso in che cosa consista la contraddizione né perché essa sollevi una questione sistemica per il diritto UE. La Corte sottolinea inoltre che una semplice affermazione di contrasto con la giurisprudenza della Corte o con la giurisprudenza interna del Tribunale non è sufficiente se non è accompagnata da un'esposizione chiara e dettagliata delle ragioni della pretesa contraddizione.
Decisione e conseguenze sulle spese
Constatato che la domanda non dimostra l'esistenza di una questione significativa ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto, la Corte respinge la richiesta di autorizzazione al proseguimento dell'impugnazione. Quanto alle spese, poiché l'ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alle altre parti, la Corte dispone che Tinnus Enterprises LLC sopporti le proprie spese.
Principio ricavabile
Nei ricorsi soggetti al filtro dell'articolo 58 bis dello Statuto, la Corte autorizza il proseguimento solo se la domanda dimostra con precisione che il ricorso pone una vera questione di diritto di rilievo sistemico. Contestazioni che si limitano a discutere l'apprezzamento dei fatti, delle prove o l'applicazione concreta della giurisprudenza non bastano, salvo che la ricorrente spieghi in modo specifico perché esse incidano sull'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
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