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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-516/22

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 11 October 2023. — Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark brightblue – Earlier EU word mark BLUE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the signs – Similarity of the goods and services – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-516/22

Giurisprudenza europea62022TJ0516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH contro la decisione dell'EUIPO che aveva negato la registrazione del marchio figurativo brightblue per rischio di confusione con il marchio anteriore BLUE. La Corte ritiene che, nonostante la presenza di elementi figurativi e del termine iniziale bright, l'elemento blue resti dominante e distintivo nel segno richiesto. Conferma inoltre che i prodotti e servizi erano identici o simili e che non vi è stata alcuna omissione di esame delle prove ai sensi dell'articolo 95 del regolamento 2017/1001.

Marchio UE figurativo "brightblue" e rischio di confusione con il marchio anteriore "BLUE": conferma del rigetto della domanda di registrazione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno figurativo richiesto "brightblue" fosse idoneo a essere registrato come marchio UE, oppure se la sua somiglianza con il marchio anteriore verbale "BLUE", unitamente all'identità o similarità dei prodotti e servizi in classi 9, 35, 38 e 42, generasse un rischio di confusione per il pubblico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; inoltre, se l'EUIPO avesse violato l'articolo 95 del medesimo regolamento omettendo di considerare prove prodotte in appello.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il marchio richiesto "brightblue" crea un rischio di confusione con il marchio anteriore "BLUE" perché il termine "blue" conserva nel segno richiesto un ruolo distintivo normale e predominante rispetto all'elemento "bright", che ha natura secondaria e descrittiva/qualificativa; la presenza di elementi figurativi e le differenze visuali non escludono la somiglianza complessiva, tanto più in presenza di prodotti e servizi in parte identici e in parte simili. Il Tribunale esclude inoltre la violazione dell'articolo 95, poiché l'EUIPO ha preso in considerazione le prove invocate e ha respinto in motivazione le argomentazioni della ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE figurativo brightblue e rischio di confusione con BLUE

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato l'opposizione alla registrazione del marchio figurativo "brightblue". La controversia verte sulla sussistenza di un rischio di confusione con il marchio anteriore verbale UE "BLUE" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH aveva chiesto la registrazione del segno figurativo brightblue per prodotti e servizi nelle classi 9, 35, 38 e 42. O2 Worldwide Ltd aveva presentato opposizione fondandola, tra l'altro, sul marchio anteriore UE BLUE, registrato per numerosi prodotti e servizi nelle stesse classi. La Divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione e la Commissione di ricorso aveva respinto l'appello, ritenendo sussistente il rischio di confusione per il pubblico rilevante.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente articolava due motivi principali:

  • violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sotto vari profili: livello di attenzione del pubblico, distintività del marchio anteriore, individuazione degli elementi dominanti del segno richiesto, comparazione dei segni e valutazione globale del rischio di confusione;
  • violazione dell'articolo 95 del regolamento 2017/1001, per asserita mancata considerazione di alcuni allegati e prove presentati in sede di ricorso amministrativo.

Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione in presenza di rischio di confusione, inclusa l'associazione con il marchio anteriore;
  • l'articolo 95 del medesimo regolamento, che delimita l'esame dell'EUIPO ai fatti, prove e argomenti prodotti dalle parti nelle controversie relative;
  • l'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, per la decisione senza fase orale. Vengono inoltre ribaditi i principi giurisprudenziali consolidati sulla valutazione globale del rischio di confusione e sull'interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi.

Valutazione del Tribunale sui prodotti e servizi e sul pubblico rilevante

Il Tribunale osserva che le parti non contestavano la valutazione dell'EUIPO secondo cui i prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 erano tutti identici, mentre quelli della classe 35 erano in parte identici e in parte almeno simili rispetto a quelli coperti dal marchio BLUE. Non veniva neppure contestata la definizione del pubblico rilevante, composto sia dal pubblico generale sia da operatori con esigenze specifiche, né la scelta di esaminare il rischio di confusione dal punto di vista della parte anglofona del pubblico dell'Unione.

Distintività del marchio anteriore BLUE

Quanto alla distintività del marchio anteriore, il Tribunale conferma che il termine "blue", pur riferendosi a un colore, non aveva un significato diretto nel contesto dei prodotti e servizi in questione e possedeva quindi una distintività intrinseca normale. La ricorrente non poteva contestare la validità del marchio anteriore nel presente giudizio di opposizione, né dimostrare una presunta debolezza del segno tramite la semplice esistenza di altri marchi contenenti blue o blu, in mancanza delle ulteriori condizioni richieste dalla giurisprudenza. Né il richiamo a un preteso "diluition risk" era rilevante per valutare la distintività intrinseca del marchio anteriore.

Analisi del segno richiesto brightblue

Il Tribunale approva l'analisi della Commissione di ricorso secondo cui il pubblico percepirebbe brightblue come composto dagli elementi verbali "bright" e "blue". L'elemento "bright" è inteso come aggettivo che qualifica "blue" e indica un blu intenso, vivace o non scuro; pertanto ha un impatto secondario e, al massimo, una distintività debole. L'elemento figurativo del segno, pur visibile e posizionato in modo prominente, è ritenuto astratto e decorativo, con limitata capacità distintiva. Ne consegue che il nucleo distintivo del segno richiesto resta l'elemento "blue".

Comparazione visiva, fonetica e concettuale

In sede di comparazione, il Tribunale conferma che:

  • sul piano visivo, i segni sono simili a un grado inferiore alla media, poiché divergono per l'elemento iniziale "bright", per il figurativo e per gli aspetti cromatici, ma condividono l'elemento distintivo "blue";
  • sul piano fonetico, la presenza di "bright" produce una somiglianza di grado medio, poiché i segni differiscono solo nella prima sillaba del segno richiesto;
  • sul piano concettuale, la somiglianza è elevata, perché l'idea aggiuntiva di "bright" funge da qualificazione del concetto "blue" e non ne neutralizza la forza distintiva. Il Tribunale sottolinea che la valutazione deve riguardare l'impressione complessiva e che gli elementi accessori del segno richiesto non sono sufficienti a far perdere rilievo all'elemento comune blue.

Valutazione globale del rischio di confusione

Alla luce dell'identità o similarità dei prodotti e servizi e della somiglianza, seppur differenziata, dei segni, il Tribunale ritiene corretta la conclusione dell'EUIPO: esiste un rischio di confusione per il pubblico anglofono dell'Unione, anche tenendo conto di un livello di attenzione elevato. La ricorrente non ha dimostrato che il marchio brightblue sarebbe percepito come sub-brand o variante sufficientemente distante da BLUE.

Asserita violazione dell'articolo 95 del regolamento 2017/1001

Il secondo motivo viene respinto perché il Tribunale rileva che la Commissione di ricorso ha effettivamente considerato gli allegati richiamati dalla ricorrente e ha motivatamente respinto le argomentazioni relative al presunto significato specifico del colore blue e alla supposta debolezza del marchio anteriore. L'articolo 95 non è stato violato, poiché l'EUIPO ha esaminato fatti, prove e argomenti presentati in tempo utile.

Decisione e spese

Il ricorso viene integralmente respinto. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell'interveniente O2 Worldwide Ltd; l'EUIPO sopporta le proprie spese, non essendo stata tenuta un'udienza.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettualeprocedimento amministrativo dinanzi a euipo

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