Tribunale, Sentenza T-760/21
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 11 October 2023. — DCM Film Distribution GmbH v European Commission. — Culture – Creative Europe Programme (2014 to 2020) – MEDIA Sub-programme – Call for proposals EACEA/22/2019 – EACEA decision rejecting an application for failing to meet the eligibility criteria – Commission decision dismissing the administrative appeal against the EACEA decision – Concept of ‘European company’ – Grant open only to applicants owned, directly or by majority participation, by nationals of a Member State of the European Union or by nationals of other European countries participating in the sub-programme – Errors of law and of assessment – Equal treatment – Proportionality. — Case T-760/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di DCM Film Distribution GmbH contro la decisione della Commissione che aveva confermato l’esclusione della sua domanda di grant nel sottoprogramma MEDIA. La Corte interpreta il concetto di "European company" in senso sostanziale, valorizzando la nazionalità delle persone fisiche che detengono il controllo ultimo della società e la partecipazione finanziaria del paese di appartenenza al programma. Vengono inoltre respinte le censure fondate su trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, abuso di potere e proporzionalità.
Ammissibilità dei requisiti di nazionalità/partecipazione per qualificare una società come "European company" ai fini di un bando MEDIA del programma Creative Europe e legittimità del diniego di sovvenzione a una società indirettamente controllata da cittadini svizzeri.
La questione giuridica
Nei confronti di una domanda di finanziamento presentata nell’ambito del sottoprogramma MEDIA del programma Creative Europe, occorre stabilire se il concetto di "European company" di cui alle linee guida del bando includa anche società controllate indirettamente da persone fisiche cittadine di uno Stato terzo non partecipante al finanziamento del programma (nella specie, la Svizzera), e se l’esclusione del richiedente violi i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, ai fini dell’eligibility per il bando MEDIA, una "European company" è una società registrata in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma e posseduta, direttamente o per maggioranza, da cittadini degli Stati membri dell’Unione o degli altri paesi europei che partecipano e finanziano il sottoprogramma; non rilevano né la mera localizzazione della sede, né la residenza fiscale, né la nazionalità della capogruppo intermedia se i beneficiari ultimi sono cittadini svizzeri, poiché la Svizzera non aveva partecipato al finanziamento del periodo 2014-2020. Di conseguenza, il rigetto della domanda di sovvenzione è legittimo e non viola trasparenza, uguaglianza, non discriminazione o proporzionalità, essendo fondato su criteri di ammissibilità validi e non su una valutazione successiva dell’uso dei fondi.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Articolo 199(4) TFUE
- Articolo 5(4) TUE
- Regolamento (CE) n. 58/2003
- Regolamento (UE) n. 1295/2013
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Decisione di esecuzione 2013/776/UE
- Decisione di esecuzione C(2019) 6151 final
- Direttiva 2010/13/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 20
Diniego di sovvenzione nel sottoprogramma MEDIA per mancanza del requisito di "European company"
Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza dell’11 ottobre 2023 nel caso T-760/21, esamina il ricorso proposto da DCM Film Distribution GmbH contro la decisione della Commissione che ha confermato il rigetto della sua domanda di finanziamento presentata nell’ambito dell’azione "Support for the distribution of non-national films – Distribution and Sales Agents Automatic Support" (EACEA/22/2019), gestita dalla EACEA nel quadro del programma Creative Europe – sottoprogramma MEDIA.
Contesto fattuale e procedurale
La società ricorrente, costituita secondo il diritto tedesco e attiva nella distribuzione e produzione cinematografica, aveva presentato domanda di sovvenzione. La EACEA l’aveva dichiarata inammissibile perché non soddisfaceva il requisito di essere una "European company" ai sensi della sezione 6.1 della Parte B delle Guidelines del bando, in quanto non era posseduta, direttamente o per maggioranza, da cittadini di Stati membri dell’Unione o di altri paesi europei partecipanti al sottoprogramma MEDIA. La Commissione, investita del ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 58/2003, ha confermato il rigetto.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale ricostruisce il sistema normativo del programma Creative Europe istituito dal regolamento n. 1295/2013. In particolare richiama:
- gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 22 del regolamento n. 1295/2013;
- l’annual work programme 2020 adottato dalla Commissione;
- le Guidelines del bando, in particolare la sezione 6.1 della Parte B;
- il regolamento n. 58/2003 sul controllo degli executive agencies;
- il regolamento 2018/1046 sulle regole finanziarie del bilancio UE;
- la direttiva 2010/13/UE, richiamata dalla ricorrente in relazione alla nozione di "European works". Il Tribunale sottolinea anche che la Confederazione svizzera non aveva concluso un accordo di partecipazione al finanziamento del programma per il periodo 2014-2020.
Questioni giuridiche sollevate
La ricorrente articolava cinque motivi principali:
- errore di diritto nella definizione del concetto di "European company";
- errore di valutazione nell’applicazione di tale nozione al caso concreto;
- violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;
- abuso di potere;
- violazione del principio di proporzionalità. In sostanza, la tesi della società era che il concetto dovesse essere interpretato in modo più ampio, valorizzando la sede, l’amministrazione, la residenza fiscale e il contributo effettivo alla cultura europea, e non la nazionalità degli azionisti finali.
Interpretazione della nozione di "European company"
Il Tribunale respinge l’impostazione della ricorrente e richiama la propria giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza Leonine Distribution v Commissione del 29 giugno 2022. Secondo questa lettura, la nozione di "European company" deve essere interpretata tenendo conto:
- del testo della sezione 6.1 delle Guidelines;
- dell’obiettivo dell’Automatic Scheme, volto alla più ampia distribuzione transnazionale dei film europei;
- del contesto regolamentare del programma. Ne consegue che la società ammissibile è quella in cui la maggioranza o la totalità delle quote sia detenuta da persone fisiche cittadine di uno degli Stati o paesi rilevanti, sia direttamente sia indirettamente tramite più società partecipate. Il Tribunale esclude che il solo fatto che una società sia registrata in Germania, abbia sede e residenza fiscale in Germania o sia controllata tramite una catena societaria riconducibile a una capogruppo tedesca sia sufficiente a qualificarla come "European company".
Irrilevanza dell’articolo 54 TFUE e della residenza fiscale
Il Tribunale considera non pertinente il richiamo all’articolo 54 TFUE, perché tale disposizione disciplina la libertà di stabilimento nel quadro del Trattato e non la definizione di ammissibilità per una sovvenzione settoriale. Analogamente, esclude che la residenza fiscale della società o dei suoi soci sia un criterio previsto dalla normativa applicabile. La Commissione dispone, in questo ambito, di un ampio potere discrezionale nella determinazione dei criteri di ammissibilità, purché essi rispettino il quadro normativo e gli obiettivi del programma.
Rapporto con la direttiva sui servizi di media audiovisivi
La ricorrente sosteneva che il concetto di "European company" dovesse essere letto alla luce del concetto di "European works" di cui alla direttiva 2010/13/UE. Il Tribunale respinge anche questo argomento: la direttiva definisce le opere europee in base a criteri legati all’origine dell’opera, agli autori, ai produttori e al controllo della produzione, ma non disciplina la nazionalità degli azionisti delle imprese che producono o distribuiscono tali opere. Non vi è quindi un vincolo interpretativo che imponga di ignorare la struttura proprietaria della società richiedente.
Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie, la catena partecipativa mostrava che tutte le quote della ricorrente erano detenute da DCM Holding GmbH, a sua volta posseduta da quattro società integralmente controllate da persone fisiche svizzere. Poiché la Svizzera non partecipava al finanziamento del programma nel periodo rilevante, la ricorrente non poteva essere considerata posseduta, direttamente o per maggioranza, da cittadini di uno Stato ammissibile. Ne segue che la Commissione non ha commesso né errore di diritto né errore di valutazione confermando l’inammissibilità.
Parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione
Il Tribunale ritiene infondata anche la censura basata sull’articolo 20 della Carta e sugli articoli 188 e 197 del regolamento 2018/1046. Le situazioni poste a confronto non sono comparabili: una società controllata da cittadini svizzeri non si trova nella stessa posizione di una società posseduta da cittadini di uno Stato membro o di un altro paese partecipante al sottoprogramma. Quanto al riferimento alle società quotate, la Corte osserva che la regola sulle borse valori non è stata applicata nel caso concreto e, comunque, non consente di sovrapporre la situazione della ricorrente a quella di una società quotata aperta al pubblico. La trasparenza non risulta violata, poiché i documenti del bando erano stati adeguatamente pubblicizzati e i criteri erano formulati in modo uniforme per tutti i candidati.
Abuso di potere e proporzionalità
Il motivo di abuso di potere viene respinto per carenza di elementi autonomi rispetto agli altri motivi. Quanto alla proporzionalità, il Tribunale osserva che la normativa applicabile non prevede né impone un finanziamento provvisorio subordinato a verifiche successive sull’uso dei fondi. Il rispetto dei criteri di ammissibilità costituisce una condizione preliminare e necessaria per l’accesso al grant; pertanto, il rifiuto della domanda non è sproporzionato solo perché non si è valutato l’uso futuro o passato delle somme.
Esito della decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. DCM Film Distribution GmbH è condannata alle spese della Commissione, mentre la EACEA sopporta le proprie spese. La pronuncia conferma un approccio restrittivo alla nozione di "European company" nei bandi del sottoprogramma MEDIA, valorizzando il controllo ultimo da parte di cittadini di Stati partecipanti e la coerenza con la finalità di sostenere la competitività dell’industria culturale europea.
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