Tribunale, Sentenza T-296/22
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 11 October 2023. — Flowbird v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark FLOWBIRD – Earlier EU figurative mark FLOW – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-296/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Flowbird contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di APCOA Parking Holdings fondata sul marchio anteriore FLOW. La Corte ha confermato che per i prodotti e servizi contestati esisteva un rischio di confusione, perché i segni condividevano l’elemento "flow" e i prodotti/servizi erano identici o simili a vari livelli. È stata altresì esclusa qualsiasi insufficienza di motivazione della decisione impugnata.
Opposizione a marchio UE: confermata la sussistenza di un rischio di confusione tra il segno figurativo FLOWBIRD e il marchio anteriore FLOW, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Il Tribunale è chiamato a stabilire, in un ricorso avverso una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, se per i prodotti e servizi controversi sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto FLOWBIRD e il marchio anteriore FLOW, tenuto conto della comparazione dei prodotti e servizi, della somiglianza dei segni e della percezione del pubblico pertinente; in subordine, se la decisione fosse viziata da insufficienza di motivazione.
Principio di diritto
In un procedimento di opposizione, il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 può essere ravvisato quando i prodotti e servizi sono identici o simili a vario grado e i segni condividono un elemento verbale iniziale comune che, pur inserito in un segno più lungo e accompagnato da elementi figurativi diversi, produce nel complesso una somiglianza visiva, fonetica e concettuale di grado medio; in tale ipotesi il pubblico può percepire il segno successivo come variante o sub-brand di quello anteriore. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la decisione dell’EUIPO fosse sufficientemente motivata e ha quindi respinto integralmente il ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 68, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
Marchio figurativo FLOWBIRD e marchio anteriore FLOW: opposizione e rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Flowbird contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 marzo 2022, resa in un procedimento di opposizione relativo a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. La controversia concerne l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 in relazione al segno richiesto FLOWBIRD e al marchio anteriore FLOW, invocato dall’opponente APCOA Parking Holdings GmbH.
Fatti e procedimento amministrativo
Flowbird aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione europea per un marchio figurativo contenente l’elemento verbale FLOWBIRD, per prodotti e servizi in classi 9, 35, 36, 37, 38, 39 e 42. APCOA aveva proposto opposizione fondandola, tra l’altro, su un marchio UE denominativo FLOW e su un marchio UE figurativo anteriore recante l’elemento FLOW.
La divisione opposizione aveva accolto parzialmente l’opposizione sulla base del marchio denominativo FLOW e l’aveva respinta per taluni prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 37. In appello, l’EUIPO ha accolto il ricorso incidentale di APCOA e ha annullato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva respinto l’opposizione per alcuni prodotti e servizi delle classi 9 e 37, ritenendo sussistente un rischio di confusione.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente contestava:
- l’erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001;
- l’asserita insufficienza di motivazione della decisione impugnata.
Nel primo motivo sosteneva, in sostanza, che l’EUIPO avesse erroneamente valutato la comparazione dei prodotti e servizi e la somiglianza dei segni; nel secondo motivo deduceva che la motivazione fosse troppo vaga e non consentisse di comprendere la ratio della decisione.
Normativa e criteri giuridici richiamati
Il Tribunale ricorda i criteri consolidati per il rischio di confusione:
- valutazione globale, tenendo conto della percezione del pubblico pertinente e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi;
- rilievo della complementarità tra prodotti/servizi, quando uno sia indispensabile o importante per l’uso dell’altro;
- possibilità di considerare identici i prodotti/servizi compresi in una categoria più ampia menzionata dal marchio anteriore;
- irrilevanza della diversa classificazione nelle classi di Nizza, che ha finalità meramente amministrative.
Richiama inoltre l’obbligo di motivazione delle decisioni delle commissioni di ricorso, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.
Comparazione dei prodotti e servizi
Il Tribunale conferma, in larga misura, la valutazione dell’EUIPO secondo cui i prodotti e servizi in contestazione erano identici o simili, in varia misura.
Classe 9
Per i terminali elettronici, i server, i computer e i terminali di comunicazione per il monitoraggio e la gestione di specifici apparati, il Tribunale osserva che tali prodotti possono rientrare nella categoria più ampia di “apparatus for the transmission of data” del marchio anteriore, oppure essere strettamente connessi e complementari rispetto a tali apparati. Ne deriva, secondo il Tribunale, un grado di somiglianza almeno elevato, e in taluni casi addirittura identità.
Classe 35
Quanto ai servizi di abbonamento a database e a server di database, il Tribunale ritiene che essi abbiano la medesima finalità dei servizi anteriore di trattamento dati per la raccolta di dati a fini commerciali, in quanto forniscono supporto amministrativo alle attività d’impresa. I servizi sono quindi, quanto meno, simili a basso grado.
Classe 37
Per i servizi di manutenzione e riparazione relativi ai terminali e agli apparati di classe 9, il Tribunale sottolinea la complementarità rispetto ai prodotti cui si riferiscono: i servizi garantiscono il corretto funzionamento dei beni e quindi condividono pubblico, canali di distribuzione e, spesso, produttore. Dove i servizi si riferiscono a beni che rientrano in categorie più generali del marchio anteriore, il Tribunale conferma la valutazione di identità o forte somiglianza.
Classe 38
Per i servizi di trasmissione dati e di telecomunicazione, il Tribunale osserva che alcune prestazioni del marchio richiesto rientrano nella categoria generale di “transmission of data” del marchio anteriore e sono dunque identiche; altre sono in parte identiche e in parte simili ai servizi di telecomunicazione già protetti dal marchio anteriore.
Comparazione dei segni
Il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui il carattere distintivo e dominante sarebbe da attribuire agli elementi figurativi del marchio anteriore. Ricorda che, in linea di principio, negli stessi marchi composti da elementi verbali e figurativi, gli elementi verbali incidono maggiormente sulla percezione del consumatore.
Elementi distintivi e dominanti
Il Tribunale conferma che:
- nel marchio anteriore, l’elemento verbale FLOW è visivamente predominante rispetto al mero elemento figurativo;
- nel segno richiesto, l’elemento FLOWBIRD è predominante, mentre gli elementi grafici sono decorativi.
Quanto al termine FLOW, il Tribunale osserva che esso ha una distintività normale o lievemente inferiore alla media per alcuni prodotti e servizi legati a traffico e trasporti, ma non è descrittivo in modo chiaro delle caratteristiche essenziali dei prodotti e servizi controversi.
Somiglianza visiva
I segni condividono integralmente l’elemento FLOW, che costituisce l’unico elemento verbale del marchio anteriore e l’inizio del segno richiesto. La presenza aggiuntiva di BIRD nel secondo segno non elimina la somiglianza risultante dalla coincidenza dell’elemento iniziale comune. Il Tribunale conferma quindi una somiglianza visiva media.
Somiglianza fonetica
La pronuncia di FLOWBIRD include quella di FLOW. Poiché il consumatore presta di norma maggiore attenzione all’inizio del segno, l’elemento FLOW assume un ruolo significativo anche dal punto di vista fonetico. La diversa coda BIRD non neutralizza la somiglianza complessiva, che resta media.
Somiglianza concettuale
Per il pubblico anglofono, FLOWBIRD viene scomposto in FLOW e BIRD. L’elemento FLOW richiama l’idea di flusso o corrente, già presente nel marchio anteriore, mentre BIRD introduce una differenza concettuale. Tuttavia, tale differenza resta limitata e non elimina la somiglianza concettuale media derivante dall’elemento comune FLOW, soprattutto per i prodotti e servizi connessi a traffico e trasporti.
Il Tribunale ricorda inoltre che le decisioni di autorità nazionali in materia di marchi non vincolano l’EUIPO né il giudice dell’Unione.
Valutazione globale del rischio di confusione
Alla luce dell’insieme dei fattori, il Tribunale conferma la conclusione dell’EUIPO:
- i prodotti e servizi sono identici o simili a vario grado;
- i segni presentano una somiglianza media sul piano visivo, fonetico e concettuale;
- il pubblico pertinente potrebbe percepire FLOWBIRD come una variante o sub-brand di FLOW, riferita a una nuova linea di prodotti e servizi.
Pertanto, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, anche tenendo conto del diverso grado di attenzione del pubblico per taluni prodotti e servizi e della non elevatissima distintività del marchio anteriore per alcuni di essi.
Motivo di insufficiente motivazione
Il Tribunale esclude anche la violazione dell’obbligo di motivazione. La decisione impugnata esponeva in modo chiaro e sufficiente le ragioni per cui l’EUIPO aveva ritenuto integrato il rischio di confusione, consentendo sia alla ricorrente di difendersi sia al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità.
Il Tribunale precisa che l’istituzione non è tenuta a confutare puntualmente ogni argomento delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi di fatto e di diritto di importanza decisiva.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Poiché entrambi i motivi sono respinti, il ricorso è integralmente rigettato. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, Flowbird è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, in materia di marchi UE:
- la somiglianza tra i segni può derivare dalla ripresa integrale di un elemento verbale iniziale comune, anche se il secondo segno contiene ulteriori elementi verbali e grafici;
- la valutazione va compiuta globalmente, attribuendo rilievo prioritario all’impressione d’insieme e alla percezione del consumatore medio;
- prodotti e servizi possono essere identici o simili quando rientrano in categorie più ampie già coperte dal marchio anteriore o quando sono complementari;
- un marchio successivo può essere percepito come variante o sub-brand del marchio anteriore, integrando così il rischio di confusione.
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