Tribunale, Sentenza T-490/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 11 October 2023. — Dr. Rudolf Liebe Nachfolger GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark ayuna LESS IS BEAUTY – Earlier EU word mark AJONA – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-490/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il segno figurativo "ayuna LESS IS BEAUTY" e il marchio anteriore "AJONA". La pronuncia chiarisce che la somiglianza tra prodotti cosmetici e dentifrici è debole o assente, e che la somiglianza fonetica dei segni non basta a superare la limitata somiglianza visiva nel contesto di prodotti acquistati per lo più in self-service. È stata inoltre negata una distintività accresciuta del marchio anteriore per uso. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna alle spese.
Marchio UE: confermata l’assenza di rischio di confusione tra il segno figurativo "ayuna LESS IS BEAUTY" e il marchio anteriore "AJONA" per prodotti di cosmesi e igiene orale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO abbia errato nel ritenere che, nonostante una certa somiglianza tra i segni e la parziale somiglianza tra alcuni prodotti, non sussistesse un rischio di confusione tra il marchio anteriore AJONA per "dentifrices" e il segno figurativo "ayuna LESS IS BEAUTY" per una gamma di prodotti cosmetici e di cura del corpo; in particolare, se siano state valutate correttamente la somiglianza dei prodotti, la somiglianza visiva e fonetica dei segni, la distintività del marchio anteriore e il giudizio globale sul rischio di confusione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, i prodotti di cosmetica e cura del corpo indicati nel segno richiesto sono, al più, simili solo in misura debole ai dentifrici coperti dal marchio anteriore, mentre alcuni altri prodotti (profumeria, deodoranti, prodotti per capelli e trucco) sono diversi; inoltre, i segni presentano una bassa somiglianza visiva ma una somiglianza fonetica da media ad elevata, mentre il marchio anteriore ha distintività normale. In tale contesto, tenuto conto delle modalità usuali di commercializzazione e del peso prevalente dell’impressione visiva, tali elementi non bastano a compensare le differenze e non determinano un rischio di confusione per il pubblico rilevante.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi
- Accordo di Nizza
Marchio UE: assenza di rischio di confusione tra "ayuna LESS IS BEAUTY" e "AJONA"
Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza dell’11 ottobre 2023 nella causa T-490/22, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio internazionale designante l’Unione. La controversia riguarda prodotti della classe 3, in particolare cosmetici, prodotti per la cura del corpo e dentifrici.
Fatti e procedimento amministrativo
Il segno contestato era un marchio figurativo composto dalla parola "ayuna", dallo slogan "less is beauty" e da un elemento figurativo stilizzato. L’opposizione era fondata sul marchio dell’Unione anteriore denominativo "AJONA", registrato per "dentifrices". L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione solo in parte, mentre la commissione di ricorso, con la decisione impugnata, aveva annullato in parte tale decisione, ritenendo insussistente il rischio di confusione per i prodotti residui e respingendo il cross-appeal dell’opponente.
Normativa e criterio applicato
La causa è stata decisa alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, considerando tutti i fattori pertinenti, in particolare l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Le condizioni di identità o somiglianza dei segni e dei prodotti sono cumulative.
Somiglianza dei prodotti
Il Tribunale distingue due gruppi di prodotti del segno richiesto:
- per "natural perfumery; oils for perfumes and scents; perfumery; deodorants...; massage oils; make-up preparations; hair preparations and treatments; hair lotions; powder for make-up", ha confermato che si tratta di prodotti di natura, funzione e finalità diverse rispetto ai dentifrici, destinati alla cosmesi e non all’igiene orale;
- per "soap; perfumed soaps; facial soaps; cosmetic soaps; ... face and body masks", ha ritenuto corretta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui vi è solo una somiglianza debole con i dentifrici, perché condividono al più una generica finalità di cura personale, ma non una connessione funzionale o complementare sufficiente.
Il Tribunale esclude che la commercializzazione negli stessi punti vendita (farmacie, drugstore, supermercati) sia decisiva, poiché in tali luoghi convivono merci molto diverse e il consumatore non attribuisce automaticamente la stessa origine commerciale. Ha inoltre precisato che la qualificazione dei prodotti come "cosmetici" ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 non è determinante nell’ambito del diritto dei marchi UE.
Somiglianza dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale ha confermato una somiglianza bassa: i segni condividono l’inizio "a" e la sequenza finale "na", ma il segno contestato contiene anche lo slogan e un elemento figurativo, oltre a una grafia stilizzata che altera l’impressione complessiva. La comparazione con il marchio verbale anteriore non può tener conto di future varianti grafiche del marchio denominativo.
Sul piano fonetico, la Corte ha confermato una somiglianza da media ad elevata: i segni coincidono nell’attacco e nella cadenza generale, ma divergono nelle vocali centrali ("o" e "u") e il claim "less is beauty" incide, sia pure limitatamente. Tuttavia, tale somiglianza non è sufficiente, da sola, a fondare il rischio di confusione.
Distintività del marchio anteriore
Il Tribunale ha ritenuto che il marchio anteriore abbia distintività intrinseca normale/mediata e ha confermato il rigetto della tesi relativa a una distintività rafforzata per uso. La prova, pur ampia, è stata giudicata insufficiente: il sondaggio presentava limiti metodologici, era troppo vicino temporalmente ma non abbastanza affidabile rispetto alla data rilevante, e soprattutto mostrava che solo il 16,8% del pubblico associava il segno a una singola impresa. Le quote di mercato e i dati di notorietà presentati sono stati considerati modesti o non decisivi.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ha osservato che il pubblico rilevante è quello generale dell’Unione con attenzione media. Poiché i prodotti sono in parte solo debolmente simili e in parte diversi, la bassa somiglianza visiva dei segni e la distintività ordinaria del marchio anteriore impediscono di ritenere che la somiglianza fonetica compensi le differenze. Il fatto che i prodotti siano acquistati normalmente in self-service rende prevalente l’impatto visivo rispetto a quello fonetico. Di conseguenza, non vi è rischio che il pubblico creda che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Esito e spese
Il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza e ha confermato la decisione impugnata. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha condannato la ricorrente alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso secondo quanto stabilito nella decisione amministrativa confermata.
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