Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-529/22

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) dell'11 ottobre 2023. — QT contro Banca europea per gli investimenti. — Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Assegno per figli a carico – Indennità scolastiche – Ripetizione dell’indebito – Incompetenza dell’autore dell’atto – Violazione del termine di prescrizione. — Causa T-529/22

Giurisprudenza europea62022TJ0529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dell’Unione ha annullato la decisione della BEI che imponeva a una propria agente il recupero di indennità scolastiche e assegni per figlio a carico indebitamente versati. La Corte ha ritenuto, da un lato, che non fosse provata una regolare subdelega di poteri in favore dell’autrice della decisione e, dall’altro, che il termine di prescrizione quinquennale interno non potesse essere sospeso o interrotto per il solo fatto dell’indagine OLAF. È stata invece respinta la richiesta di condanna al rimborso immediato delle somme già trattenute.

Annullamento di una decisione BEI di recupero di indennità scolastiche e assegni per figlio a carico per incompetenza dell’autore dell’atto e per violazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dalle disposizioni interne della BEI.

La questione giuridica

Se la decisione di recupero fosse stata adottata da un’autorità competente in presenza di una valida subdelega di poteri; se il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 16.3 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI potesse dirsi interrotto o sospeso per effetto di un’indagine OLAF; se, in conseguenza, fosse legittimo il recupero di somme versate oltre cinque anni prima della decisione; e se, a seguito dell’annullamento, il Tribunale potesse ordinare il rimborso delle somme recuperate con interessi esercitando la competenza estesa al merito.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato entrambe le decisioni della BEI perché la decisione di recupero era stata adottata da un’autorità per la quale non risultava dimostrata una valida e pubblica subdelega di poteri, con conseguente violazione delle regole di buona amministrazione, e perché la BEI non poteva sospendere o interrompere il termine di prescrizione quinquennale dell’articolo 16.3 delle proprie disposizioni amministrative invocando l’indagine OLAF in assenza di una norma positiva che lo prevedesse. Il recupero delle somme versate prima del 28 settembre 2016 era quindi tardivo. La domanda di rimborso con interessi è stata respinta perché una simile pronuncia avrebbe privato di effetto utile l’obbligo della BEI di adottare, a seguito dell’annullamento, i provvedimenti conseguenti ai sensi dell’articolo 266 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 266, primo comma, TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 13 TFUE
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 16.3 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
  • Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Annullamento del recupero di indennità BEI per incompetenza e prescrizione

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE proposto da un’agente della BEI contro una decisione di recupero di somme indebitamente versate a titolo di indennità scolastiche, assegni per figlio a carico e benefici connessi, nonché contro la decisione di rigetto del ricorso amministrativo. Il Tribunale affronta due profili centrali: la competenza dell’autrice dell’atto e il rispetto del termine di prescrizione quinquennale previsto dalle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI.

Fatti e iter amministrativo

La ricorrente, agente della BEI dal 16 marzo 2006, aveva percepito tra luglio 2014 e giugno 2017 alcune indennità per il figlio, collegate a un corso di apnea subacquea seguito in Spagna. A seguito di un’informazione ricevuta dall’OLAF, quest’ultimo avviava nel novembre 2017 un’indagine su 70 agenti BEI, inclusa la ricorrente. L’OLAF comunicava alla BEI la relazione finale il 7 dicembre 2020, raccomandando sia un procedimento disciplinare sia il recupero delle indennità controverse per il periodo luglio 2014-giugno 2017.

La BEI informava la ricorrente e, dopo il contraddittorio interno, adottava il 28 settembre 2021 la decisione di recupero mediante trattenute mensili sullo stipendio. Il successivo ricorso amministrativo veniva respinto il 20 maggio 2022.

Oggetto del ricorso e domande

La ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento della decisione di recupero e della decisione di rigetto del ricorso amministrativo;
  • il rimborso delle somme già recuperate, con interessi di mora;
  • la condanna della BEI alle spese.

La BEI domandava il rigetto integrale del ricorso.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il Tribunale ha esaminato quattro motivi di annullamento:

  • incompetenza dell’autrice della decisione di recupero per assenza di valida subdelega e per mancanza di doppia firma;
  • violazione della prescrizione quinquennale dell’articolo 16.3 delle disposizioni amministrative (DA) della BEI;
  • violazione delle condizioni sostanziali per il recupero previste dalle DA;
  • violazione degli articoli 2.2.3 e 2.2.4 delle DA ed errore manifesto di valutazione.

Normativa rilevante

La pronuncia richiama in particolare:

  • l’articolo 270 TFUE e l’articolo 50 bis dello Statuto della Corte;
  • l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, per la richiesta di competenza estesa al merito;
  • l’articolo 266, primo comma, TFUE, in tema di esecuzione della sentenza di annullamento;
  • l’articolo 13 TFUE, invocato dalla BEI in relazione alla leale cooperazione;
  • il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, in particolare l’articolo 5, paragrafo 3;
  • il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, richiamato per analogia dalla BEI;
  • l’articolo 16.3 delle DA della BEI;
  • l’articolo 85 dello Statuto dei funzionari.

Incompetenza dell’autrice della decisione di recupero

Il Tribunale ricorda che la delega di poteri non si presume e richiede una decisione esplicita di trasferimento di poteri di esecuzione esattamente definiti. Nel caso concreto, la BEI sosteneva che la capo unità competente avesse ricevuto una subdelega non scritta dalla direttrice generale del personale, desumibile da una lettera del 29 gennaio 2021 e da un accordo menzionato nella decisione di recupero.

Il Tribunale ha escluso che tali elementi bastassero a dimostrare una valida subdelega. La lettera del 29 gennaio 2021 si limitava a informare la ricorrente dell’intenzione della BEI di dare seguito alle raccomandazioni OLAF, senza trasferire espressamente il potere decisionale; la nota al fascicolo del 26 aprile 2022, prodotta successivamente, non poteva sanare retroattivamente il vizio. La decisione di recupero risultava quindi adottata da un’autorità incompetente.

Il Tribunale aggiunge che, in materia di personale, la violazione delle regole di ripartizione delle competenze comporta l’annullamento quando incide sulle regole di buona amministrazione, le quali impongono che la ripartizione delle competenze sia chiaramente definita e resa pubblica. Poiché ciò non avveniva, il vizio di incompetenza giustificava l’annullamento dell’atto.

Prescrizione quinquennale e indagine OLAF

Quanto al secondo motivo, la ricorrente sosteneva che il recupero fosse tardivo per le somme versate prima del 28 settembre 2016, cioè oltre cinque anni prima della decisione di recupero. La BEI replicava che l’indagine OLAF avesse interrotto o sospeso il termine di prescrizione, richiamando l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2013, i principi di buona amministrazione e leale cooperazione, nonché la giurisprudenza relativa al regolamento finanziario.

Il Tribunale ha respinto tali argomenti. Ha osservato che l’articolo 16.3 delle DA stabilisce espressamente un termine di cinque anni decorrente dal versamento, senza prevedere alcuna interruzione o sospensione legata a un’indagine OLAF. In assenza di una base normativa positiva, la BEI non poteva invocare l’indagine per prorogare il termine, poiché ciò sarebbe contrario alla certezza del diritto. Ha inoltre chiarito che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2013 vieta solo indagini parallele sugli stessi fatti, ma non impedisce l’adozione di una decisione di recupero, che non equivale a un’indagine.

Il Tribunale ha anche escluso che i principi di leale cooperazione e buona amministrazione potessero supplire alla mancanza di una norma interna espressa. Se la BEI avesse voluto prevedere un effetto sospensivo o interruttivo, avrebbe dovuto adottare una disposizione specifica nel proprio quadro normativo.

Ne è derivato che, alla data del 28 settembre 2021, la BEI non poteva più recuperare le somme versate fino al 28 settembre 2016. Il recupero era quindi parzialmente prescritto.

Rapporto con la giurisprudenza richiamata

Il Tribunale distingue la fattispecie da quella affrontata nella giurisprudenza invocata dalla BEI in materia di danni causati da un funzionario all’amministrazione e di crediti dell’Unione verso terzi nel quadro del regolamento finanziario. Secondo il Tribunale, quella giurisprudenza non era trasferibile al caso di specie, perché qui si trattava del recupero di somme indebitamente versate a un agente, disciplinato da una norma interna che fissava autonomamente il dies a quo e non contemplava sospensioni o interruzioni.

Dispositivo e domanda di rimborso

Accolti i primi due motivi, il Tribunale ha annullato sia la decisione di recupero sia la decisione di rigetto del ricorso amministrativo.

È stata invece respinta la domanda con cui la ricorrente chiedeva il rimborso immediato delle somme già trattenute con interessi. Il Tribunale ha ritenuto che non potesse esercitare, in questo caso, la competenza estesa al merito in modo da pregiudicare l’obbligo della BEI di trarre le conseguenze dell’annullamento e adottare una nuova decisione ai sensi dell’articolo 266 TFUE.

Spese

La BEI, rimasta sostanzialmente soccombente, è stata condannata alle spese.

Principio di diritto desumibile

In materia di recupero di indebito nei confronti del personale BEI, una decisione è illegittima se adottata da un’autorità per la quale non sia dimostrata una valida subdelega di poteri, e il termine di prescrizione quinquennale previsto dalle disposizioni interne decorre rigidamente dal pagamento senza poter essere sospeso o interrotto per effetto di un’indagine OLAF, salvo previsione normativa espressa.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblicapersonale della beirecupero dell’indebitoprescrizioneolaf

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.